Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7658 Anno 2019
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Civile Sent. Sez. L Num. 7658 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2019
SENTENZA
sul ricorso 29362-2014 proposto da: da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla INDIRIZZO; RAGIONE_SOCIALEA RAGIONE_SOCIALEO ex 12 ;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, GLYPH studio SAURO GLYPH presso GLYPH n. GLYPH lo GLYPH in ROMA ,
RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; difesa
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 214/2014 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 31/07/2014 R.G.N. 58/2013; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2019 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; APPELLO 58/2013 ; pubblica NOME
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; concluso
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Venezia ha respinto l’appello del RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede che avev accolto la domanda proposta da NOME COGNOMECOGNOME assunta in forza di numerosi contratti a termine successivi con qualifica di assistente amministrativo, ed aveva condannato il Minister a riconoscere alla stessa, ai fini RAGIONE_SOCIALEa progressione economica, l’anzianità maturata durant rapporti a tempo determinato ed a corrispondere le conseguenti differenze retributive, ne limiti RAGIONE_SOCIALE‘eccepita prescrizione quinquennale.
2. La Corte territoriale ha premesso che gli assunti a tempo determinato del comparto scuola non beneficiano RAGIONE_SOCIALEa progressione stipendiale, legata all’anzianità di servizi riconosciuta al personale di ruolo, ed ha ritenuto la disparità di trattamento non giustific quanto non conforme al principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accord quadro trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall’art. 6 del d.lgs n. 368 del 2001. Ha evidenziato al riguardo che il legislat nel modificare con l’art. 9, comma 18, del d.l. n. 70/2011 l’art. 10 del d.lgs. n. 368/200 quale era stato inserito il comma 4 bis, aveva solo inteso derogare alle norme RAGIONE_SOCIALEo stess decreto legislativo che introducono limiti formali e sostanziali all’apposizione del term stabiliscono le conseguenze RAGIONE_SOCIALEa loro violazione, non già sottrarre i contratti a termine scuola all’intera disciplina dettata per il rapporto a tempo determinato.
3. Il giudice d’appello ha richiamato la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia sottolineare che l’ anzianità di servizio, ove destinata ad incidere sul trattamento retrib rientra fra le condizioni di impiego, in relazione alle quali non è consentita la discrimina rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile, ove la diversità di trattamento n sia giustificata da ragioni oggettive attinenti alle modalità di espletamento RAGIONE_SOCIALEe mansion eventualmente, al perseguimento di una legittima finalità di politica sociale.
4. Ha rilevato, infine, che la specialità del sistema di reclutamento nel settore scolast nel quale occorre garantire la continuità RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche, può, eventualme giustificare l’utilizzo, anche ampio e prolungato, del lavoro a termine ma non legittim disparità di trattamento fra categorie di lavoratori che si differenziano solo sulla base natura del contratto stipulato, in quanto svolgono identiche mansioni e garantiscon l’espletamento del medesimo servizio.
5. Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo, articolato in più censure, al q ha opposto difese con tempestivo controricorso NOME COGNOME.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. Il ricorso denuncia, con l’unico motivo formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c. “violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.6 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368, RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 c 18 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, come convertito con legge 12 luglio 2011 n. 106, RAGIONE_SOCIALE‘art. RAGIONE_SOCIALEa legge 3 maggio 1999 n. 124, RAGIONE_SOCIALE‘art. 526 d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 312/1980, RAGIONE_SOCIALEe clausole 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro CES, UNICE e CEE stipulato il 18 marzo 1999 e recepito con direttiva 1999/70/CE”. Sostiene, in sintesi, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente che supplenze, stipulate per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo, no applica la disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001, bensì la normativa di sett ed in particolare l’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124 del 1999. Aggiunge che al fine di verific l’attribuzione del trattamento retributivo ai supplenti RAGIONE_SOCIALEa scuola sia sorretta da ade ragioni oggettive occorre analizzare non solo la clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro, ma anche la successiva clausola 5 che, al fine RAGIONE_SOCIALEa repressione degli abusi, consente agli Stati memb RAGIONE_SOCIALE‘Unione di tener conto RAGIONE_SOCIALEe esigenze di settori o di categorie specifici di lavoratori. al riguardo che la ricorrenza di ragioni oggettive, che legittimano nel settore scolasti diverso regime, è già stata valorizzata dalla giurisprudenza di questa Corte per affermare legittimità RAGIONE_SOCIALEa reiterazione dei contratti a termine e del sistema di reclutamento discip dalla legge n. 124/1999. Rileva, inoltre, che gli incarichi di supplenza non si configuralo c rapporto di lavoro sostanzialmente unico in quanto le pattuizioni contrattuali, anche se annua non si legano tra loro in modo continuativo, e quindi, ogni anno, si instaura un dist rapporto che non può essere “inanellato” ai precedenti per configurare una vera e propria anzianità di servizio. Infine evidenzia il RAGIONE_SOCIALE che nell’impiego pubblico l’immissione in presuppone il superamento di procedure concorsuali il che rende non comparabile la posizione del supplente con quella del dipendente a tempo indeterminato che ha superato la selezione pubblica. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato in udienza ha dichiarato di volere rinunciar all’impugnazione, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘orientamento ormai consolidato di questa Corte contrario all argomentazioni giuridiche poste a base del ricorso stesso.
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, non esige, per la sua operatività, l’accettazione RAGIONE_SOCIALEa controparte. L’art. 390 cod. proc. peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicat avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispett tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. Tuttavia la rinuncia, seppure irrituale, è pur sempre significativa del venir meno RAGIONE_SOCIALE‘inte
RG 29362/2014
al ricorso, del quale determina l’inammissibilità ( Cass. 28524/2018; Cass. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010).
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale del RAGIONE_SOCIALE ricorrente nonché RAGIONE_SOCIALE‘oggettiva incertezza interpretativa, ancora sussistente al momento RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perch norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazion RAGIONE_SOCIALEo Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal materiale versament del contributo ( Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). Si aggiunga che la disposizione non è applicabile «in caso di rinuncia al ricorso per cassazione quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione o de declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertant interpretazione estensiva o analogica.» ( Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19071/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese del giudizio legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 febbraio 2019
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