Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4677 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
La Corte d’ Appello di Campobasso rigettava il gravame proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Isernia, che aveva respinto il suo ricorso, volto ad ottenere la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al riconoscimento in suo favore della posizione economica F5 della seconda Area professionale, a decorrere dal 1.12.2010, nonché il risarcimento del danno subito per il ritardo nell’espletamento della procedura, nell’approvazione e nella pubblicazione della graduatoria.
Il COGNOME aveva dedotto di essere stato dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE fino al pensionamento, avvenuto in data 30.11.2011, di avere partecipato alla selezione indetta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 31.12.2010 per l’acquisizione di una migliore posizione economica, nell’ambito dell’Area di inquadramento posseduta; approvata la graduatoria, si era collocato in posizione utile ai fini della posizione economica ambita, ma con nota del 23.3.2012 l’Amministrazione gli aveva comunicato di av ere rivisto le graduatorie e di averlo espunto in quanto alla data di approvazione RAGIONE_SOCIALE medesime non era più in servizio.
La Corte territoriale condivideva le statuizioni del primo giudice, richiamando la propria giurisprudenza.
Evidenziava che le progressioni economiche tramite concorsi interni hanno una finalità premiale, connessa all’interesse della Pubblica Amministrazione di riconoscere l’impegno professionale profuso, da retribuirsi secondo una fascia di collocamento superiore, ed una finalità incentivante, correlata all’interesse datoriale di stimolare il dipendente a prestazioni ottimali anche per il futuro.
Riteneva che la funzione incentivante richiede l’attualità del rapporto di servizio, indipendentemente dal fatto che il passaggio alla fascia retributiva decorra da un momento anteriore alla cessazione del rapporto di impiego, essendo priva di causa l’attribuzione del diritto ad una progressione econom ica ad un soggetto non più operante presso l’Amministrazione.
Reputava infondata anche la pretesa risarcitoria, evidenziando che nel ricorso di primo grado era stata limitata al solo profilo del ritardo nell’approvazione e nella pubblicazione della graduatoria; considerava inammissibile la deduzione riguardante la tardiva pubblicazione del bando di concorso.
Aggiungeva che nel ricorso di primo grado la pretesa era stata genericamente avanzata, né era stato fornito alcun elemento di prova in ordine all’asserito colpevole ritardo.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 c.5, 17 bis, 35, 40, 43, 52, 63 e 63 bis d. lgs. n. 165/2001, degli artt. 1, 2, 3, 5 e 8 legge n. 15/2009, nonché degli artt. 17, 18, 20, 23, 24, 54 e 62 d. lgs. n. 150/2009, artt. 17, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 77, 82 e 83 CCNL Agenzie Fiscali 2002-2005, degli artt. 5 e 15 CCNL 2006-2009, degli artt. 9, 14 e 16 CCNI 8.12.2006, del bando di selezione e degli artt. 1355, 1362-1371 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Evidenzia che le procedure concorsuali di assunzione esterne ed interne ed i requisiti soggettivi per la partecipazione e la conclusione RAGIONE_SOCIALE medesime sono disciplinati da disposizioni di legge e dalle clausole dei CCNL, che non possono essere integrate o modificate unilateralmente dall’Ente datore di lavoro attraverso la previsione di ulteriori requisiti con un proprio atto organizzativo.
Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente applicato alla progressione orizzontale gli stessi principi relativi alla progressione verticale; evidenzia che il
passaggio ad una fascia economica superiore senza variazioni della pianta organica all’interno dell’Area di appartenenza ha solo natura economica e non ha carattere concorsuale, a differenza del passaggio tra aree o categorie professionali.
Deduce che la progressione orizzontale costituisce una selezione per il conseguimento di un premio economico e che a tale fine rileva solo l’attività pregressa, mentre ai fini della progressione verticale le qualità professionali richieste sono valutabili solo o prevalentemente in funzione dell ‘attività futura.
Argomenta in ordine alla funzione retributiva della progressione orizzontale e r ichiama il parere dell’ARAN del 5.3.2012 relativo all’interpretazione dell’art. 5 del CCNL Regioni e Autonomie Locali, secondo cui è legittimo il riconoscimento della progressione economica al dipendente deceduto o collocato a riposo in data antecedente alla pubblicazione della graduatoria.
Sostiene che la dirigenza non avrebbe dovuto escluderlo dalla graduatoria, ma avrebbe dovuto verificare e validare il suo punteggio complessivo, ed avrebbe comunque dovuto renderlo edotto RAGIONE_SOCIALE ragioni che avevano comportato l’esclusione dalla verifica del punteggio e dalla graduatoria , prima della pubblicazione della medesima.
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., erroneità e/o carenza di motivazione.
Evidenzia che i precedenti giurisprudenziali richiamati dal giudice di prime cure sono inconferenti rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, in quanto riguardanti casi di progressione economica verticale; lamenta che il primo giudice non si è pronunciato sulle censure relative alla mancata previsione del collocamento a riposo come causa di esclusione da parte del bando e all’applicazione della superiore posizione economica con data antecedente all’inizio della selezione e che la Corte territoriale si è limitata a richiamare i precedenti indicati nella sentenza di primo grado senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE puntuali censure contenute nell’atto di appello.
Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 345 cod. proc. civ., erroneità e/o carenza di motivazione in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale
erroneamente ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento dei danni derivati dal ritardo nell’emanazione del bando per la progressione economica orizzontale del 2010, nonché nel suo svolgimento e conclusione.
Lamenta la mancanza di una pur minima volontà, da parte della Corte territoriale, di reperire le prove del danno per la mancata valutazione dei punteggi e per il ritardo nell’emanazione del bando, ai quali la sentenza impugnata non fa cenno.
Deduce che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto il risarcimento del danno per il ritardo nello svolgimento e nella conclusione della suddetta procedura selettiva, nonché per la mancata valutazione del punteggio, mentre nel ricorso in riassunzione del giudizio di primo grado era stato chiesto il risarcimento del danno anche per il colpevole ritardo con cui era stata posta in essere tale procedura, ripetuta due volte; in alternativa era stato chiesto il riconoscimento della fascia economica TARGA_VEICOLO per la perdita di chance da promozione.
Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’atto di riassunzione ben può contenere una domanda aggiuntiva rispetto a quella originaria.
Evidenzia che la procedura per il passaggio da F3 a F4 era terminata nel mese di aprile 2004, ed aveva così compromesso la validità della successiva selezione del 2006 per il passaggio da F4 a F5, ripetuta nel 2010 in ragione dell’illegittimità e della lungaggine della selezione del 2001 ; precisa che il danno derivante dal ritardo nell’espletamento della procedura in contestazione è connesso al ritardo nel bandire la selezione medesima e le precedenti, e che l’ inclusione in graduatoria gli avrebbe fatto conseguire la fascia economica TARGA_VEICOLO.
Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Lamenta che la Corte territoriale non ha tenuto conto del l’istanza di nomina del CTU, né del l’istanza di esibizione della documentazione, de i ‘fatti amministrativi’ occorsi e della regolamentazione RAGIONE_SOCIALE procedure selettive.
Evidenzia la sussistenza dei presupposti per attribuire alla dirigenza dell’RAGIONE_SOCIALE la responsabilità per il danno subito dal COGNOME, che all’atto del collocamento a riposo per limiti di età ed anzianità di servizio avrebbe potuto vedersi riconosciuta la fascia economica F6, oltre a quella F5 in contestazione.
Precisa che l’esclusione aveva riguardato solo la graduatoria e non la valutazione, sostenendo che avrebbe dovuto essere comunicata molto prima della sua pubblicazione.
Aggiunge che ai sensi dell’art. 83 del CCNL la progressione economica orizzontale deve avvenire con decorrenza fissa il 1° gennaio di ogni anno e che nel periodo dal 2001 al 2011 avrebbero dovuto essere bandite ed espletate circa dieci procedure e non tre, senza alcuna necessità di ripeterle.
Il ricorso è inammissibile.
Dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente, dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE fino al 30.11.2011 (data del pensionamento), nel ricorso di primo grado ha dedotto di avere partecipato alla selezione indetta dall’RAGIONE_SOCIALE in data 31.12.2010 per l’acquisizione della posizione economica F5 nell’ambito dell’area II di appartenenza, di essersi collocato in posizione utile nella graduatoria approvata e di essere stato escluso dalla graduatoria in data 22.3.2012; la Corte territoriale ha dunque statuito sulla base di tali deduzioni in fatto.
Nel ricorso per cassazione (pagg. 3 e 4), il COGNOME ha rappresentato che nel giudizio di primo grado ha chiesto la riformulazione della graduatoria relativa alla procedura in contestazione, con il suo inserimento in posizione utile previa valutazione dei titoli, del tutto omessa dall’Amministrazione , nonché il risarcimento del danno derivato dalla mancata valutazione del punteggio; ha inoltre lamentato che non gli erano stati comunicati i motivi dell’esclusione della verifica del punteggio e dalla graduatoria ed ha censurato la mancata valutazione dei propri titoli (pag. 21, 31 e 35 del ricorso).
Il ricorrente ha dunque introdotto una ricostruzione del fatto del tutto diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata, dalla quale risulta che il COGNOME si era collocato nella graduatoria in posizione utile ai fini della
posizione economica ambita, ed era stato successivamente escluso solo in quanto alla data di approvazione della medesima non era più in servizio.
Ciò premesso, le Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 19874 del 2018 hanno evidenziato che nel giudizio di cassazione, il quale ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (si vedano, per tutte: Cass. SU 26 luglio 2018, n. 19874; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 16 aprile 2014, n. 2190; Cass. 26 marzo 2012, n. 4787; Cass. 30 marzo 2000, n. 3881; Cass. 9 maggio 2000, n. 5845; Cass. 5 giugno 2003, n. 8993; Cass. 21 novembre 1995, n. 12020); pertanto, qualora una determinata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e che non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, deve denunciarne l’omessa pronuncia indicando, in conformità con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (tra le tante: Cass. 29 gennaio 2003, n. 1273; Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. 21 febbraio 2006 n.3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518; Cass. 16 aprile 2014, n. 2190; Cass. 23 settembre 2016, n. 18719; Cass. SU 26 luglio 2018, n. 19874; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038).
Orbene, il ricorrente si è limitato trascrivere le conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, senza riportarlo integralmente; non ha inoltre trascritto l’atto di appello, né ha localizzato tali atti.
Deve inoltre rammentarsi che tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito,
ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALE prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez. 1 -, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).
Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto a fondamento dell’art.116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione RAGIONE_SOCIALE predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 6 -2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per la parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 20 dicembre 2023.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME