Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32990 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32990 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 5228-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato
Oggetto
R.G.N. 5228/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/11/2023
CC
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 979/2017 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 30/10/2017 1074/2015;
R.G.N.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di Palermo – confermando la decisione del Tribunale della medesima città che aveva respinto il ricorso presentato da NOME COGNOME, dipendente del Comune di Bagheria, volto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla progressione economica orizzontale dalla posizione D3 a quella D4 per l’anno 2010, con l’attribuzione della relativa posizione economica ed il consequenziale pagamento delle spettanze retributive – rigettava il gravame proposto dal lavoratore.
1.1. In particolare il giudice di appello, condividendo il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, dava atto che i criteri di valutazione al fine della progressione economica orizzontale erano contenuti nella delibera di G.M. n. 38 del 2006, che così li individuava: a) valutazione dei comportamenti professionali; b) anzianità nel servizio; c) anzianità nell’Ente; d) minore età.
1.2. Tanto premesso, rilevava che il lavoratore aveva ottenuto un punteggio di 200, come tutti coloro che lo precedevano in graduatoria e che, del pari era
stato valutato nel massimo (pari a 100) quanto ai ‘comportamenti’, sicché, ai fini della graduatoria, occorreva considerare, in via gradata, l’anzianità di servizio e poi quella nell’Ente.
1.3. A tal riguardo il giudice territoriale ha osservato che il Comune di Bagheria aveva fatto corretta applicazione dei suddetti criteri, atteso che a parità di punteggio del COGNOME con tutti i lavoratori che lo precedevano in graduatoria, aveva fatto applicazione del criterio dell’anzianità nel servizio (inteso come unità organizzativa), da valutarsi in via prioritaria rispetto all’anzianit à nell’Ente.
1.4. Conseguentemente, poiché l’anzianità nel servizio ( recte nell’unità organizzativa) del COGNOME era inferiore a quella dei colleghi – con pari punteggio – collocati nelle posizioni da 1 a 11, correttamente il COGNOME era stato collocato in 12^ posizione, dovendosi escludere che si dovesse anche procedere alla valutazione del residuale criterio dell’anzianità nell’Ente.
Avverso detta pronunzia proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi, NOME COGNOME.
Resisteva con controricorso, assistito altresì da memoria ex art. 378 c.p.c., il Comune di Bagheria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.; la nullità della sentenza di appello per mancanza di motivazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. Si sostiene che la sentenza impugnata Ł radicalmente viziata in quanto priva di motivazione in ordine al mancato accoglimento del primo dei motivi di appello (lett. A), con il quale veniva censurata la decisione cui interpretava il concetto di anzianità di servizio di cui alla determina di G.M. n. 133 del 9.6.2011 quale di
del giudice di prime cure nella parte in anzianità organizzativa, anzichØ anzianità categoria.
1.1. Quanto alla prima doglianza, si osserva, in primo luogo, che l’omessa pronuncia su uno o piø motivi di appello, si risolve nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che integra un difetto di attività del giudice di secondo grado.
Detto vizio avrebbe dovuto esser fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione dell’art. 132 c.p.c. , ma attraverso la specifica deduzione del relativo ‘ error in procedendo ‘ , ovverosia della violazione dell ‘ art. 112 c.p.c.
1.2. Tanto premesso, osserva il Collegio, che il motivo non Ł comunque meritevole di accoglimento.
1.2.1. Nella sostanza, con la doglianza proposta la parte ricorrente si lamenta dell’interpretazione del concetto di anzianità di servizio quale anzianità organizzativa, piuttosto che di categoria, offerta dai giudici di merito.
La questione proposta non attiene, allora, al difetto di motivazione, perchØ la motivazione – come si specificherà ancora meglio di seguito c’è, ma piuttosto la non coincidenza del segno motivazionale della decisione della Corte territoriale – quanto ai parametri interpretativi del concetto di anzianità nel servizio – con quelli ritenuti corretti dalla parte ricorrente (aspetti, questi ultimi, sui quali si tornerà di seguito, nel corso dell’esame del secondo dei motivi di ricorso).
1.3. Con riguardo alla specifica doglianza dell’assenza di motivazione formulata nel primo motivo, ricorda questo Collegio, con piena condivisione del consolidato orientamento di legittimità sul tema, che in seguito alla riformulazione dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., (disposta dall ‘ art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non Ł piø deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, anche se i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall ‘ art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall ‘ art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo Ł, però violato, si aggiunge, solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili oppure perchØ perplessa ed obiettivamente incomprensibile), sicchŁ, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (fra le tantissime, si ricorda Cass. n. 22598/2018, rv. 650880-01, ma anche la successiva conforme Cass. n. 7090/2022, rv. 66412001).
1.4. Ebbene, con riguardo al caso di specie, espressamente la Corte territoriale così motiva: ‘ (…) con determina dirigenziale n. 133 del 9.6.2011, venne attribuita la progressione economica orizzontale per l’anno 2010 ai dipendenti del Comune di Bagheria tenendo conto, nell’ordine dei seguenti criteri prioritari: a) valutazione comportamenti professionali; b) anzianità di servizio; c) anzianità nell’Ente; d) minore età. Per come emerge dalla documentazione versata in atti (cfr. fascicolo appellante) il NOME si collocò in graduatoria al 12^ posto con pari punteggio (200) rispetto agli altri che lo precedevano in graduatoria. Orbene, ritiene la Corte – in linea di coerenza con quanto affermato dal Giudice di prime cure – che il Comune di Bagheria abbia correttamente applicato i criteri stabiliti dalla delibera n. 38 del 2006 giacchØ a parità di punteggio (200) ha tenuto conto, in via gradata, dell’anzianità di servizio (inteso come unità organizzativa). E poiché l’anzianità nell’unità organizzativa del COGNOME (15.3.2004) era inferiore a quella dei colleghi collocati nelle posizioni da 1 a 11 (cfr. doc. in atti) ogni altra considerazione si appalesa superflua dovendosi, per altro, escludere che si dovesse (anche) procedere alla valutazione del residuale criterio de ll’anzianità nell’Ente’.
1.5. Il passaggio motivazionale che innanzi si Ł riportato mette in evidenza, senza che occorra ulteriormente soffermarsi sul punto, che la motivazione rispetta il principio del cd. ‘minimo costituzionale’, atteso che , Ł denunciabile in cassazione solo l ‘ anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all ‘ esistenza della motivazione in sØ, purchØ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia, come si Ł già detto, si esaurisce nella ‘ mancanza assoluta di motivi sotto l ‘ aspetto materiale e grafico ‘ , nella ‘ motivazione apparente ‘ ,
nel ‘ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘ e nella ‘ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ‘ , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘ sufficienza ‘ della motivazione, qual Ł quello in concreto denunziato con il primo motivo (cfr. in tal senso Cass. Sez. U. n. 8053/2014, rv. 629830-01).
1.6. Insomma, al piø – quello che si lamenta con la censura è l’insufficienza della motivazione sotto il profilo della mancata esplicazione delle ragioni per le quali l’anzianità di servizio va intesa come anzianità nell’unità organizzativa e non nella categoria, ma – come si Ł detto l’insufficienza motivazionale non costituisce piø vizio rilevabile in sede di legittimità, sicchØ il motivo Ł inammissibile anche sotto detto profilo.
Con la seconda doglianza si denunzia l’omessa considerazione della maggiore anzianità nella categoria; l’omessa considerazione del fatto che l’anzianità di servizio fosse elemento di valutazione dei comportamenti; L’omessa valutazione, infine, dell’anzianità nell’ente, fatti decisivi ai fini della decisione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
2.1. Nella sostanza il lavoratore, ricorrente in cassazione, si duole dell’interpretazione che la Corte territoriale ha dato del concetto di anzianità nel servizio, da considerarsi, a suo dire, quale anzianità nella categoria , anziché nell’unità organizzativa, ed inoltre dell’omessa considerazione dell’ulteriore criterio individuato nella delibera, quello dell’anzianità nell’Ente, fatti tutti ritenuti decisivi all’assunzione da parte del giudice territoriale di una pronunzia di segno opposto a quella assunta.
2.3. La seconda censura, al pari della prima, Ł anch’essa inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
2.4. Di fatto il motivo Ł volto a proporre una interpretazione diversa, rispetto a quella offerta dalla Corte di Appello, dei criteri indicati nella sopraricordata delibera di G.M. n. 38 del 2006.
2.4. Nel dettaglio, infatti, si lamenta l’interpretazione del concetto di anzianità nel servizio offerto nella sentenza impugnata, nonchØ il
fatto che il giudice di merito abbia ritenuto che i criteri indicati nella delibera di G.M. innanzi richiamata dovessero essere utilizzati in via gradata e subordinata l’uno all’altro, solo in caso di parità di punteggio (con la conseguenza, nel caso di specie, che il criterio dell’anzianità nell’e nte non dovesse affatto essere utilizzato atteso che – in ragione del minor punteggio per l’anzianità nel servizio, intesa quale anzianità nell’unità organizzativa -il ricorrente si trovava in posizione deteriore rispetto agli 11 candidati che lo precedevano, di modo che non era necessario far ricorso al criterio subordinato di cui alla sopraindicata lett. c).
2.5. Ebbene, osserva il Collegio, l’interpretazione del contratto o di un atto, come nella specie, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (fra le piø recenti Cass. n. 10745/2022, rv. 664334 – 02).
2.6. La formulazione del motivo, invece, non Ł così articolata, quale violazione di canoni ermeneutici, limitandosi la censura a contrapporre, invece, la propria interpretazione – rispetto alla nozione di anzianità nel servizio e rispetto all’utilizzo combinato e non solo successivo dei criteri indicati nella delibera – a quella del giudice di merito. Ne consegue l’inammissibilità del motivo sotto questo primo profilo.
2.7. Da ultimo, infine, non può mancarsi di rilevare che del tutto erroneo Ł altresì – anche alla luce di quanto innanzi si Ł già evidenziato l’utilizzo quale canale di accesso al ricorso per cassazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
2.8. E’ noto, infatti, che il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. , per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere denunciato, rispetto ad un appello promosso dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), in caso di cd. doppia conforme (art. 348 ter , c.p.c., si veda al riguardo, tra le tantissime, Cass. n. 23021 del 2014).
2.9. Nel caso di specie si Ł in presenza di cd. doppia conforme e l’appello è stato proposto nell’anno 2015, di modo che il motivo Ł inammissibile anche quanto a detto profilo.
Conclusivamente, il ricorso Ł inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
dichiara l’inammissibilità del ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 3500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del