Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26967 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9541/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, che li rappresenta e difende ex lege
– ricorrente –
contro
– controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 841/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Bologna, depositata il 28.9.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.9.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’attuale contro ricorrente, impiegato presso il RAGIONE_SOCIALE con profilo di collaboratore amministrativo , area funzionale 3, fascia retributiva F1, si rivolse al Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità del bando di selezione per il passaggio alla fascia F2 indetto il 23.9.2010, nella parte in cui ammetteva a partecipare i dipendenti che avessero maturato il requisito di anzianità biennale nella fascia F1 entro il termine per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda (27.10.2010), invece che entro la data anteriore di decorrenza del nuovo inquadramento (1°.1.2010).
Il Tribunale di Ferrara, esteso il contraddittorio ai soggetti individuati come controinteressati, accolse la domanda.
Il RAGIONE_SOCIALE si rivolse allora alla Corte d’Appello di Bologna, che respinse il gravame.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Il lavoratore si è difeso con controricorso, mentre i controinteressati sono rimasti intimati.
Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 102 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Il RAGIONE_SOCIALE si duole RAGIONE_SOCIALEa mancata integrazione del contraddittorio «nei confronti dei candidati alla procedura selettiva in argomento, vincitori alla luce RAGIONE_SOCIALEa graduatoria finale di merito».
1.1. Il motivo è palesemente inammissibile, perché è formulato in termini del tutto generici, senza considerare in alcun modo il fatto che il processo si è effettivamente svolto anche nei confronti di altri sei dipendenti del RAGIONE_SOCIALE, individuati dai giudici del merito come i controinteressati all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda, del che si dà atto nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata («evocati i potenziali controinteressati»).
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente non avrebbe dovuto pertanto limitarsi a ricordare, in termini generali, la necessità di integrare il contraddittorio con i controinteressati all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda, ma allegare in modo specifico l’esistenza di altri controinteressati, oltre a quelli nei confronti dei quali è stato esteso il contraddittorio, indicandone i nominativi e spiegandone le ragioni. Si aggiunga che, per quanto è dato di sapere dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza e RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorso, nessuna contestazione sull’integrità del contraddittorio venne sollevata nel giudizio d’appello.
Il secondo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487/1994 e art. 18, comma 5, CCNR 2006-2009 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Il ricorrente sostiene che l’art. 18 , comma 5, del CCNL per il comparto ministeri stipulato il 14.9.2007 -il quale prevede che «La permanenza nella fascia attribuita … non può essere
inferiore a due anni» -debba essere letto in combinato disposto con l’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487 del 1994, in forza del quale i requisiti per la partecipazione a un concorso devono essere posseduti «alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso». Correttamente, pertanto, il bando di selezione per la progressione economica orizzontale avrebbe fatto riferimento a tale ultima data anche con riguardo al requisito RAGIONE_SOCIALEa permanenza biennale nella fascia attribuita.
2.1. Il motivo è infondato, perché l’art. art. 2 del d.P.R. n. 487 del 1994 detta norme sui «Requisiti generali per l ‘ accesso al pubblico impiego», come specificato nella rubrica. Tale normativa non può essere derogata dalla contrattazione collettiva e si applica anche ai concorsi interni finalizzati a « una progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro », ma « non si applica alle selezioni tra i pubblici impiegati per le progressioni economiche orizzontal i all’interno di una medesima area professionale » (Cass. n. 214/2018, alla cui motivazione si rinvia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c., anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
Sbaglia, pertanto, il ricorrente laddove afferma che «Era del resto obbligatorio che nelle procedure selettive in argomento trovasse applicazione quanto disposto in via generale dal citato d.P.R. n. 487/1994».
In definitiva , la chiara norma contenuta nell’art. 18 , comma 5, del CCNL 14.9.2007, che richiede una «permanenza» di due anni nella fascia attribuita, non ha bisogno di essere alterata per adattarsi alla disposizione del d.P.R. n. 487 del 1994
che fissa, quale data entro la quale si devono possedere i requisiti richiesti, il termine per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di partecipazione al concorso. Poiché il bando retrodatava la data di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa fascia superiore per i vincitori RAGIONE_SOCIALEa selezione al 1°.1.2010, la norma contrattuale che richiede una «permanenza» biennale in una certa fascia retributiva imponeva di retrodatare al 1°.1.2010 anche la data di maturazione del biennio.
2.2. Nella parte finale RAGIONE_SOCIALE‘illustrazione del motivo il ricorrente formula una lagnanza sul contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado che avrebbe accertato il diritto RAGIONE_SOCIALE‘attuale controricorrente alla fascia economica superiore, invece di limitarsi ad accertare il diritto di partecipare alla selezione.
Ma la questione non è oggetto di un autonomo motivo di ricorso per cassazione e, del resto, è posta in termini talmente generici (senza specificare il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza, né affermare che se ne sia discusso nel grado d’appello ) che, anche se fosse possibile qualificarla come un motivo autonomo, sarebbe vistosamente inammissibile.
Rigettato il ricorso, le spese legali per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Ovviamente non occorre provvedere sulle spese legali nei confronti dei lavoratori rimasti intimati.
Si dà atto che, nonostante l’esito del ricorso, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 , essendo ricorrente un’amministrazione centrale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
La Corte:
respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese relative al giudizio di legittimità , liquidate in € 4.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad € 200 per esborsi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa