Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19922 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19922 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8472-2021 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME – intimati – avverso la sentenza n. 478/2020 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 17/11/2020 R.G.N. 400/2018;
Oggetto
Impiego pubblico Avvocatura INPS Attribuzione livello differenziato
R.G.N. 8472/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 20/05/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Reggio Calabria, adita con impugnazione principale dall’Inps e con appello incidentale da NOME COGNOME ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale che aveva: riconosciuto il diritto dell’originario ricorrente all ‘attribuzione del secondo livello differenziato a decorrere dal gennaio 2008; condannato l’Inps al pagamento delle differenze retributive maturate, con esclusione di quelle relative al periodo 2011/2014; rigettato la domanda di risarcimento del danno.
La Corte territoriale ha evidenziato in premessa che l’COGNOME, avvocato interno dell’Ente a far tempo dal novembre 1993, aveva partecipato alla selezione indetta con determinazione del Direttore generale del 10 ottobre 2011 per l’attribuzione a sei dirigenti dell’Area legale del secondo livello differenziato con decorrenza dall’anno 2008 e si era collocato al quinto posto della graduatoria che, però, non era mai stata formalmente approvata.
Il Tribunale, pur rilevando che la procedura selettiva si era svolta nella vigenza della legge n. 122/2010, di conversione del d.l. n. 78/2010, aveva ritenuto che non fosse ostativo all’approvazione della graduatoria l’art. 9, comma 21, del citato decreto perché, quanto alle progressioni di carriera non determinate da meri automatismi, il legislatore si era limitato a differire gli effetti economici lasciando impregiudicati quelli giuridici e consentendo anche il versamento delle somme maturate antecedentemente al 31 dicembre 2010.
Il giudice d’appello, riassunti i motivi di impugnazione, ha ritenuto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed ha rilevato che sia l’originario art. 13 della legge n. 344/1990, sia i successivi contratti collettivi dell’11 ottobre 1996 e del 1° agosto 2006 hanno configurato i livelli professionali differenziati come una forma di progressione economica nell’ambito della medesima area o categoria. Ha di conseguenza escluso che le procedure selettive finalizzate al loro conferimento possano essere qualificate concorsuali ai fini dell’applicazione dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
Nel merito la Corte territoriale ha rilevato che:
nei casi in cui il dipendente sia utilmente collocato nella graduatoria, stilata e solo formalmente non approvata, si configura un danno da mancata promozione, e non un danno da perdita di chances, con la conseguenza che il dipendente può richiedere anche il risarcimento in forma specifica, ossia il riconoscimento di tutti i vantaggi connessi alla superiore qualifica, sia giuridici che economici;
l’Istituto illegittimamente aveva bandito la selezione sulla base di previsioni contrattuali non più vigenti alla data del 10 ottobre 2011, perché il C.C.N.L. 21 luglio 2010, oltre ad apportare significative modificazioni alla disciplina dei livelli di professionalità, aveva anche previsto la disapplicazione delle disposizioni contrattuali previgenti ed in particolare dell’art. 13 del CCNL 1° agosto 2006, dell’art. 85 del CCNL 1° agosto 2006, dell’art. 87 del CCNL 11 ottobre 1996, dell’art. 43 del d.P.R. n. 43 del 1990;
l’INPS non poteva aggirare i limiti posti dalla contrattazione collettiva e dalle disposizioni di legge comportanti la ‘cristallizzazione’ delle spese per il personale prevedendo la decorrenza retroattiva della progressione a far tempo dall’anno
2008, perché non si era in presenza di avanzamenti automatici legati alla sola anzianità di servizio i cui presupposti si erano già verificati al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa;
peraltro la nullità della procedura e delle previsioni del bando andava limitata ai soli effetti economici mentre restavano fermi quelli giuridici con conseguente diritto dell’Adornato a conseguire il livello differenziato a partire dall’anno 2008;
sulla base della disciplina contrattuale vigente ratione temporis l’Istituto avrebbe dovuto bandire già nell’anno 2008 la procedura finalizzata al conferimento dei posti disponibili al 1° gennaio dell’annualità in parola, sicché il colpevole ritardo aveva determinato un pregiudizio economico, corrispondente ai miglioramenti non ottenuti a far tempo dalla data sopra indicata;
le somme che il Tribunale aveva erroneamente riconosciuto a titolo retributivo costituivano in realtà il danno cagionato dal colpevole ritardo e a detto diverso titolo dovevano essere liquidate, senza soluzione di continuità fino al 2015.
In via conclusiva, sulla base delle considerazioni sopra riassunte, la Corte territoriale ha rigettato «l’originaria domanda intesa ad ottenere le differenze retributive a titolo di II livello differenziato di professionalità, fermo restando il riconoscimento giuridico del l’ inquadramento dal gennaio 2008» e condannato l’Inps al «risarcimento del danno da mancata promozione commisurato alle differenze retributive per il II livello differenziato di professionalità ed a quelle contributive dal gennaio 2008 ed alla perdita del connesso incremento a titolo di TFR».
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di quattro motivi, ai quali ha
opposto difese l’INPS, che ha notificato controricorso con ricorso incidentale affidato a cinque motivi. Al ricorso incidentale l’Adornato ha replicato con controricorso ed ha poi depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001 e addebita alla Corte territoriale di avere attribuito rilievo, n ell’accogliere l’impugnazione dell’Inps, alla mancata approvazione della graduatoria che, invece, non poteva essere ritenuta ostativa all’accoglimento della domanda proposta dall’Adornato, giacché il legislatore, nel dettare le disposizioni richiamate in rubrica, ha attribuito ampi poteri al giudice ordinario, al fine di assicurare una tutela piena ed effettiva al dipendente pubblico. Il giudice, pertanto, può condannare la Pubblica Amministrazione anche ad un facere e, in caso di procedura selettiva finalizzata alla progressione di carriera, riconoscere il diritto soggettivo del partecipante pretermesso all’attribuzione del livello superiore.
1.2. La seconda critica del ricorso principale, egualmente ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., adduce la violazione «della lex specialis del concorso per vincolatività del bando» e richiama a sostegno della censura gli artt. 1336 c.c., 97 Cost., 2, 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001, 1375 c.c.. Il ricorrente principale, richiamato il principio secondo cui le previsioni del bando vincolano innanzitutto la Pubblica Amministrazione la quale non dispone di discrezionalità nella sua concreta attuazione, ripercorre la normativa contrattuale
inerente ai livelli differenziati di professionalità, e deduce che nella specie con la delibera del 10 ottobre 2011 di indizione della procedura l’Inps aveva con chiarezza richiamato il verbale di accordo del 20 luglio 2007, e manifestato la volontà di far decorrere la progressione dall’anno 2008. L’Istituto, pertanto, illegittimamente aveva arrestato la procedura medesima e non approvato la graduatoria, pur essendo l’atto dovuto a fronte degli esiti della selezione acclarati dalla Commissione giudicatrice.
1.3. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010, dell’art. 87 C.C.N.L. 11 ottobre 1996, dell’art. 17 del C.C.N.L. 10 luglio 1997, dell’art. 85 C.C.N. L. 1° agosto 2006, dell’art. 12 C.C.N.L. 21 luglio 2010, dell’accordo sindacale del 20 luglio 2007, della delibera del Consiglio di amministrazione n. 914/1999, degli artt. 1362 e seguenti c.c. L’Adornato premette che l’Istituto aveva bandito la procedura per l’attribuzione del livello differenziato a decorrere dall’anno 2008 e, pertanto, del tutto erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la disciplina dovesse essere quella dettata dal C.C.N.L. del 2010 che, per espressa volontà delle parti contrattuali, è applicabile alle sole progressioni successive al 31 dicembre 2009. Aggiunge che contraddittoriamente il giudice d’appello, pur negando gli effetti economici derivanti dall’espletamento della procedura, ha riconosciuto quelli giuridici, che presuppongono la validità e la legittimità della selezione. Rileva ancora che l’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010 non impedisce l’espletamento di procedure finalizzate alla progressione di carriera, ma ne limita solo gli effetti economici limitatamente al quadriennio 2011/2014. Precisa, poi, che la disposizione è applicabile alle sole progressioni
espletate nell’arco temporale interessato dalla normativa di ‘blocco’ dalle quali derivino avanzamenti con decorrenza temporale ricadente nel periodo 2011/2014 e non può limitare gli effetti di procedure tardivamente espletate in relazione a presupposti ch e erano maturati in data antecedente all’entrata in vigore della nuova normativa.
1.4. Con la quarta critica il ricorrente principale formula «richiesta di correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384 ultimo comma c.p.c. in merito al riconosciuto diritto all’integrale risarcimento dei danni per violazione in appello dell’art. 11 2 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) ove la motivazione stessa dovesse essere interpretata così come per facta concludentia ha fatto l’Inps in difformità del dispositivo». Nello sviluppo argomentativo del motivo l’COGNOME, ribadito ch e l’Istituto avrebbe dovuto bandire tempestivamente le procedure selettive e che in tal caso il diritto si sarebbe consolidato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 78/2010, deduce che il danno subito non poteva essere limitato al periodo gennaio 2008/dicembre 2014, perché si proiettava anche in futuro.
2.1. Il ricorso incidentale dell’Inps con il primo motivo censura ex art. 360 n. 1 c.p.c. la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario che, invece, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, andava esclusa in quanto si discuteva di una procedura selettiva non ancora conclusa e, di conseguenza, doveva trovare applicazione il principio enunciato da questa Corte regolatrice secondo cui sino alla approvazione della graduatoria sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo, come tali tutelabili dinanzi al giudice amministrativo.
2.2. La violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 è denunciata anche con il secondo motivo del ricorso incidentale
che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito a fini giuridici il secondo livello di professionalità con decorrenza dal 1° gennaio 2008. L’Istituto insiste nel sostenere che in mancanza di approvazione della graduatoria il Giudice non poteva sostituirsi al datore di lavoro pubblico, tanto più che nella specie l ‘ approvazione medesima era stata impedita da una sopravvenienza normativa, ossia dall’art. 9 comma 21 della legge n. 122/2010, nonché dall’illegittimità della procedura , espletata sulla base di regolamentazione ormai abrogata.
2.3. Con la terza censura il ricorrente incidentale addebita alla Corte territoriale di avere violato gli artt. 112 e 436 c.p.c. nel riconoscere il risarcimento del danno anche in relazione al periodo 2008/2010, che non era stato oggetto della domanda, lim itata, quanto ai profili risarcitori, all’arco temporale 1° gennaio 2011/31 dicembre 2014.
2.4. La quarta critica del ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010, dell’art. 1218 c.c., in ordine all’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché degli artt. 1362 e seguen ti c.c. Sulla premessa che l’ente non poteva sottrarsi all’applicazione della norma imperativa sopravvenuta nel corso della procedura, l’Inps assume che non si era in presenza di inadempimento imputabile a colpa del preteso debitore e richiama la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la quale era stato evidenziato che la procedura non poteva essere espletata in relazione ai criteri indicati dalla contrattazione collettiva non più vigente al momento della indizione.
2.5. Infine con il quinto motivo il ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 436 c.p.c. e addebita alla Corte territoriale di avere violato il principio della
necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato riconoscendo il «danno da mancata promozione» che il ricorrente non aveva domandato perché anche in appello aveva fatto unicamente leva sul colpevole ritardo dell’amministrazione.
In premessa va rilevato che sulla questione qui dibattuta questa Corte ha già pronunciato e con plurime decisioni (Cass. n. 33352/2022; Cass. n. 33478/2022; Cass. n. 10458/2024; Cass. n. 10459/2024) ha ritenuto infondate le censure proposte dall’Istituto previdenziale avverso le sentenze dei giudici di merito che avevano accertato l’illegittimità dell’arresto della procedura selettiva e riconosciuto il diritto all’attribuzione del secondo livello differenziato, con decorrenza giuridica dal gennaio 2008, in favore dei partecipanti collocatisi in utile posizione nella graduatoria, stilata e solo formalmente non approvata.
3.1. In continuità con i richiamati precedenti, va innanzitutto esclusa la fondatezza del primo motivo del ricorso incidentale, da esaminare con priorità in ragione del carattere pregiudiziale della questione di giurisdizione prospettata nella censura, questione sulla quale il Collegio può pronunciare, senza investire della stessa le Sezioni Unite, sulla base della delega conferita dal Primo Presidente con decreto del 10 settembre 2018, riguardante tutte le fattispecie in relazione alle quali, in tema di giurisdizione, si sono già formati orientamenti consolidati della Corte regolatrice.
Nel caso che ci occupa il principio che rileva è quello secondo cui in tema di impiego pubblico contrattualizzato « la riserva alla giurisdizione amministrativa delle controversie relative alle “procedure concorsuali’….è del tutto residuale e deve essere intesa come riferita alle controversie in materia di procedure
concorsuali strumentali all’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, le quali possono anche essere procedure concorsuali interne purché configurino “progressioni verticali novative” – cioè in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza – e non progressioni meramente economiche oppure che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, comportino il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo » ( Cass. S.U. n. 7218/2020 con richiami a precedenti conformi).
Dal richiamato principio non si è discostata la Corte territoriale la quale , nell’affermare la giurisdizione del giudice ordinario, ne ha fatto applicazione dopo avere correttamente interpretato le clausole contrattuali che vengono in rilievo, chiare nel configurare i livelli differenziati di professionalità come posizioni economiche, dapprima della decima qualifica funzionale e, succ essivamente, dell’area professionisti, alla quale si accede nel livello base per poi acquisire, previa procedura selettiva, i livelli superiori, che premiano l’esperienza e la competenza dimostrata nell’esercizio dell’attività professionale, senza implicare una novazione del rapporto di lavoro.
3.2. Chiaro in tal senso era già l’art. 14 del d.P.R. 13 gennaio 1990 n. 43, come modificato dall’art. 13 del d.l. n. 344/1990, secondo cui « Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1° luglio 1990, per ciascuna professionalità ricompresa nella decima qualifica funzionale due livelli differenziati di professionalità, oltre l’iniziale, per un contingente pari al 40 per cento ed al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna delle predette professionalità. ».
Si tratta di una qualificazione confermata dalla contrattazione collettiva ed in particolare dall’art. 87 del CCNL 11 ottobre 1996, secondo cui i contingenti stabiliti per l’attribuzione dei livelli differenziati di professionalità « sono rideterminati, nei limiti consentiti dalle risorse a ciò destinate in sede di contrattazione collettiva nazionale relativa al secondo biennio economico nella prospettiva di una ricomposizione dell’attuale ordinamento della decima qualifica professionale su due fondamentali livelli economici di carriera, possibilmente di pari consistenza, e della configurazione dell’attuale livello iniziale essenzialmente come punto di accesso e di formazione di inserimento, di minore consistenza .».
3.3. Egualmente l’art. 17 del CCNL 10 luglio 1997 ha ribadito che i livelli differenziati costituiscono uno sviluppo professionale interno all’area ed ha al contempo affermato la doverosità delle procedure finalizzate al loro conferimento, il necessario rispetto dei contingenti stabiliti per ciascun livello dalle parti collettive, l’obbligo per l’amministrazione di conferire, con dec orrenza giuridica ed economica dal primo gennaio di ogni anno, tutte le posizioni attribuibili per ciascun contingente ( Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 87, comma 1, del CCNL 199497, il contingente relativo al secondo livello differenziato di professionalità previsto dall’ , è rideterminato, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nel 40 per cento della dotazione organica di ciascuna delle specifiche tipologie professionali disciplinate dalla presente sezione seconda. L’allineamento realizzato dei due livelli differenziati di professionalità, così determinati entrambi al 40% della citata dotazione organica, è orientato alla riconfigurazione del livello iniziale quale periodo di formazione e di inserimento, propedeutico al successivo sviluppo professionale.
La realizzazione, contrattualmente finanziata, del ridisegno della consistenza quantitativa dei livelli di professionalità previsto dal comma 1 costituisce condizione necessaria per assicurare il pieno utilizzo delle risorse, così come stabilito dall’ art. 87, comma 2, del CCNL 1994 – 97. Conseguentemente gli enti assumono opportune iniziative per contenere i tempi di attuazione delle relative fasi operative.
In relazione a quanto previsto dal comma precedente, le amministrazioni indicono le selezioni previste dall’art. 87, commi 3 e seguenti, con decorrenza giuridica ed economica dal primo gennaio di ciascun anno ed a partire dal 1 gennaio 1997, al fine di assicurare, comunque nel rispetto dei requisiti e criteri stabiliti dal predetto articolo, il conferimento di tutte le posizioni attribuibili in ciascuno dei due livelli differenziati di professionalità. In sede di prima applicazione, il possesso dei requisiti richiesti per l’attribuzione dei livelli differenziati di professionalità …. è accertato con riferimento alla data del 1 gennaio 1997. )
3.4. In continuità con questa disciplina si è poi posto l’art. 13 del CCNL 1° agosto 2006, che nel disapplicare il citato art. 17, ha rideterminato i contingenti dei diversi livelli (10% il livello base, 50% il primo livello differenziato, 40% il secondo livello differenziato) ed ha ribadito la doverosità dell’attribuzione finalizzata al rispetto della consistenza quantitativa indicata, prevedendone anche la decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2006.
3.5. Infine, per quel che in questa sede rileva, è intervenuto l’art. 12 del CCNL 21 luglio 2010 per l’area VI della dirigenza degli enti pubblici non economici che, nel dettare specifiche disposizioni per l’area professionisti, ha previsto, a decorrere dal 31 dicembre 2009, due livelli differenziati di professionalità, in
luogo dei tre in precedenza stabiliti, pari rispettivamente al 60 ed al 40 % della dotazione organica ed ha dettato disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio dall’uno all’altro regime, lasciando fermi i principi del necessario rispetto dei contingenti e dell’attribuzione del livello superiore previo superamento di procedura selettiva.
Alla luce delle disposizioni contrattuali richiamate si deve escludere la fondatezza, oltre che dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, anche della censura inerente all’asserita illegittimità della procedura, in quanto bandita con deliberazione del 10 ottobre 2011 quando già era vigente una nuova disciplina dettata dalle parti collettive che aveva contestualmente disapplicato quella precedente, richiamata, invece, nel bando.
La questione, riproposta dall’ Istituto nello sviluppo argomentativo del controricorso nonché del secondo motivo del ricorso incidentale, va trattata unitamente all’esame del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, con i quali l’Adornato, nel prospettare la tesi opposta della piena validità della procedura selettiva, deduce l’inapplicabilità della disciplina dettata dal CCNL del 2010 e la non incidenza, quanto all’obbligo di ultimare la procedura in corso e di riconoscere effetti giuridici alla stessa, della sopravvenienza normativa rappresentata dall’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010.
I citati motivi del ricorso principale sono fondati, nei limiti e per le ragioni di seguito precisati, che comportano il rigetto del secondo motivo di impugnazione incidentale.
4.1. In premessa va evidenziato che la disciplina contrattuale succedutasi nel tempo pone a carico degli enti pubblici non economici l’obbligo del rispetto dei contingenti determinati dalla stessa contrattazione ed a tal fine prescrive l’avvio annuale delle
procedure finalizzate al conferimento dei livelli superiori, se disponibili, nonché la decorrenza retroattiva delle attribuzioni dal 1° gennaio di ciascun anno.
E’ incontestato fra le parti e risulta dall’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale (pag. 15 e pag. 27 della sentenza impugnata) che le posizioni alle quali si riferiva la procedura selettiva qui in rilievo erano disponibili già alla data del 1° gennaio 2008 ( non a caso valorizzata dalla Corte d’appello nel riconoscere la decorrenza giuridica dell’inquadramento superiore a far tempo dalla stessa), sicché sarebbe stato onere dell’Istituto avviare tempestivamente le procedure medesime nel rispetto della disciplina, all’epoca vigente, dettata, come si è già visto, dall’art. 13 del citato CCNL 1° agosto 2006 per il biennio economico 2004/2005, nonché dall’art. 85 del CCNL 1° agosto 2006 per il quadriennio normativo 2002/2005.
La procedura della cui legittimità si discute ha posto termine all’inadempimento dell’ente ed è stata appunto, finalizzata a garantire il rispetto già dall’anno 2008 dei contingenti previsti dalla contrattazione, sicché alla stessa non poteva essere applicata la sopravvenuta disciplina collettiva intervenuta nell’anno 2010, limitata temporalmente alle posi zioni economiche superiori da attribuire a decorrere dal 31 dicembre 2009.
Il principio di carattere generale secondo cui le procedure concorsuali e selettive sono disciplinate dalla normativa, legale e contrattuale, vigente al momento della loro indizione, non può operare nei casi in cui la nuova fonte di regolamentazione limiti la propria efficacia alle sole vacanze sopravvenute a partire da una certa data, perché in tal caso prevale la disciplina speciale che, nel dettare uno specifico criterio discretivo, impone di
individuare la disciplina applicabile sulla base di quel criterio, come sempre accade nei casi in cui la successione di leggi o di clausole contrattuali sia regolamentata da specifiche disposizioni di carattere transitorio.
Ha, pertanto, errato la Corte territoriale nel ritenere che la procedura fosse affetta da nullità e l’errore appare ancor più evidente se si considera che la stessa Corte a quella procedura ha poi comunque riconosciuto effetti, nel momento in cui, valorizzando le disposizioni contrattuali previgenti, ha dichiarato il diritto del vincitore all’inquadramento nel livello superiore con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2008.
4.2. Una volta esclusa l’eccepita nullità della procedura selettiva trovano applicazione i principi già richiamati in fattispecie analoga dalla citata Cass. n. 10459/2024 la quale, in continuità con precedenti arresti di questa Corte, ha affermato che la pretesa azionata dai lavoratori pubblici al fine di ottenere il completamento di una procedura selettiva « investe provvedimenti non discrezionali della P.A., ma atti negoziali, consistenti nel dare la possibilità ai dipendenti di completare la selezione alle cui prime fasi avevano legittimamente partecipato, in base al relativo bando. A tali atti si correlano diritti soggettivi, sicché una simile situazione rientra a pieno titolo nell’ambito applicativo dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ciò comporta che il giudice ordinario ha anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un “facere”, data la sussistenza del diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da parte della P.A. medesima, oltreché del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri predeterminati nel bando per l’ammissione alla selezione, lo svolgimento delle prove, la selezione dei promovendi e così via,
diritto che non riguarda quindi soltanto la formazione della graduatoria ma anche il tempo e l’ordine della prom ozione.» (Cass. n. 4436/2018).
E’ stato altresì ribadito il principio, anch’esso consolidato, alla stregua del quale, fatta eccezione per i casi di nullità della procedura o del bando (nullità, come si è visto, da escludere nella fattispecie), « qualora il datore di lavoro, per la copertura di posti di una determinata qualifica, abbia indetto un concorso interno, pubblicando, a tal fine, un bando contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli), con la previsione del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione è configurabile una offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica soggettiva, vale a dire la modifica del precedente rapporto di lavoro, dalla quale il datore non può sciogliersi che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge » (Cass. n. 14275/2014).
4.3. Né risulta ostativa all’applicazione dei principi sopra enunciati la disciplina dettata dall’art. 9 del d.l. n. 78/2010, che non giustifica l’avvenuto arresto della procedura e la mancata formale approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell’INPS della graduatoria che, espletata la procedura, risultava già stilata.
Anche al riguardo vanno richiamate le considerazioni già espresse da questa Corte nei precedenti citati, con i quali è stato evidenziato che il comma 21 dell’art. 9, nel prevedere che « Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera
comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici » non pone un divieto assoluto di indizione delle procedure finalizzate alla progressione, ma ne limita solo gli effetti, escludendo che le stesse possano comportare, per gli anni indicati, un aumento del trattamento retributivo.
Ne discende che espletata la procedura, della quale, lo si ripete, non si ravvisano i denunciati profili di illegittimità, l’Istituto era tenuto a riconoscerne retroattivamente gli effetti giuridici con decorrenza dalla data indicata nel bando e quelli economici dalla cessazione degli effetti del ‘blocco’, ossia dal 1° gennaio 2015, rimanendo solo escluso che questi ultimi potessero essere riconosciuti per il periodo 2011/2013 interessato dalla normativa di contenimento della spesa pubblica, la cui efficacia è stata estesa fino al 31 dicembre 2014 dall’art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 122/2013.
In questi limiti vanno, quindi, accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, che non è, invece, fondato nella parte in cui, valorizzando la decorrenza retroattiva prevista dal bando, pretende di sottrarre integralmente la procedura qui in rilievo dall’applicazione del citato art. 9, comma 21.
La disposizione in parola, infatti, è chiara nel prevedere la limitazione degli effetti economici di tutte le progressioni di carriera disposte nelle annualità richiamate, e, in quanto finalizzata ad evitare un aumento degli esborsi gravanti sui bilanci delle Pubbliche Amministrazioni, non consente a queste ultime di eludere il divieto attraverso la previsione della retroattività della progressione.
Restano da esaminare i motivi, dal terzo al quinto, con i quali il ricorrente incidentale ha censurato il capo della sentenza
impugnata inerente al risarcimento del danno, che la Corte territoriale ha qualificato «da mancata promozione», anziché da perdita di chance , ed ha riconosciuto a far tempo dal gennaio 2008 in ragione del ritardo con il quale la procedura selettiva era stata bandita ed espletata, in violazione della scansione temporale imposta dal CCNL del 2006 che, se rispettata, avrebbe consentito ai vincitori di acquisire il livello superiore in data antecedente l’entrata in vigore del d.l. n. 78/2010.
Le censure non meritano accoglimento.
5.1. Va detto subito che il terzo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento al danno riconosciuto per il periodo gennaio 2008/dicembre 2010, è inammissibile perché formulato senza il necessario rispetto degli oneri imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c., n el testo ratione temporis vigente. L’Istituto ricorrente, infatti, pur fondando la censura sul contenuto dell’appello incidentale proposto dall’Adornato, non ha provveduto alla ‘specifica indicazione’ dell’atto ed in particolare alla sua localizzazione (in calce al ricorso incidentale si fa generico rinvio ai ‘fascicoli dei precedenti gradi di giudizio’) ed inoltre ha trascritto solo minimi stralci dell’impugnazione, non sufficienti ai fini della valutazione ex actis della fondatezza o meno della censura.
A soli fini di completezza va aggiunto che quest’ultima fa leva su una lettura parziale degli atti processuali perché, come si desume dal contenuto delle conclusioni riportate nel controricorso al ricorso incidentale, in appello l’COGNOME, che aveva già visto riconoscere dal Tribunale la parziale fondatezza della domanda con il riconoscimento dell’inquadramento superiore a fini giuridici dal gennaio 2008 ed a fini economici per il periodo gennaio 2008/31 dicembre 2010 nonché dal 1° gennaio 2015 in avanti, aveva domandato, in INDIRIZZO
l’estensione della condanna al pagamento anche delle maggiori retribuzioni maturate nel periodo escluso dal Tribunale e, in via subordinata, aveva chiesto, ‘nella remota ipotesi che non dovesse trovare accoglimento la presenta domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla posizione giuridica ed economica reclamata’ il risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale o da ritardo ‘anche relativamente a l periodo dall’1.1.2011 al 31.12.2014’. Dal tenore complessivo delle conclusioni si evince, dunque, che entrambe le domande proposte, sia quella retributiva che quella risarcitoria, formulata in via subordinata, si riferivano all’intero periodo rilevante ai fini di causa (dal gennaio 2008 al dicembre 2014), sicché non si ravvisa la dedotta violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
5.2. Parimenti inammissibile, per le medesime ragioni indicate nel punto che precede, è il quinto motivo che denuncia, sotto altro profilo, analogo error in procedendo nel quale la Corte territoriale sarebbe incorsa nel riconoscere il ‘danno da mancata promozione’ , asseritamente non richiesto.
Anche detta censura fa leva su atti processuali non specificamente indicati e localizzati ed inoltre, nel denunciare la mancanza di specificità dell’impugnazione incidentale, non riporta neppure per estratto le argomentazioni sulla base delle quali il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria, riproposta in appello.
5.3. Infondato, poi, è il quarto motivo, perché la Corte territoriale correttamente ha valorizzato per accogliere la domanda di risarcimento del danno il colpevole ritardo con il quale l’Istituto, in violazione di specifiche disposizioni dettate dalla contrattazione collettiva, ha indetto la procedura selettiva della quale qui si discute.
Operano nella fattispecie, mutatis mutandis , i medesimi principi affermati da questa Corte in relazione alla responsabilità dell’amministrazione nei casi in cui, bandita ed espletata la procedura concorsuale, sopravvenga una normativa che faccia divieto di procedere all’assunzione. É stato detto da tempo (cfr. Cass. n. 4012/2007 richiamata più di recente da Cass. n. 825/2021) che «l’eventuale inadempimento dell’obbligo di assunzione ad una certa data può rilevare ai fini del risarcimento del danno, eventualmente spettante proprio perché il ritardo nell’assunzione ha determinato l’applicazione dello ius superveniens , con l’impossibilità dell’adempimento dell’obbligazione».
Nel ripercorrere lo sviluppo della contrattazione collettiva si è sottolineato che le disposizioni succedutesi nel tempo hanno sempre posto a carico dell’amministrazione l’obbligo del rispetto dei contingenti, al quale si ricollegano la doverosità della indizione tempestiva della procedura e la previsione della decorrenza retroattiva della progressione al 1° gennaio di ogni anno.
Pertanto, a fronte di una vacanza verificatasi già nell’anno 2008, il ritardo con il quale l’Istituto ha provveduto ad indire la selezione integra un inadempimento imputabile a colpa dell’amministrazione, fonte di danno risarcibile perché , in assenza di quell’inadempimento , l’attribuzione del livello differenziato sarebbe avvenuta in data antecedente all’entrata in vigore del d.l. n. 78/2010, ostativo all’immediata produzione di effetti economici della progressione professionale.
Non merita, quindi, censura la sentenza impugnata che ha riconosciuto il risarcimento del danno, commisurandolo alla differenza retributiva fra il livello professionale posseduto dal
ricorrente principale e quello che allo stesso doveva essere attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Quanto agli ulteriori motivi del ricorso principale va detto che sono inammissibili la prima e la quarta critica.
Il motivo con il quale si addebita alla sentenza gravata di avere violato l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 non coglie la ratio decidendi della pronuncia, fondata sulla asserita inapplicabilità del CCNL del 2006, e svolge considerazioni non pertinenti rispetto al decisum , giacché in nessuna parte della motivazione si valorizza per respingere la domanda principale la mancata formale approvazione della graduatoria.
La quarta critica, poi, è inammissibile perché «la parte vittoriosa nel giudizio di merito non è abilitata a proporre ricorso per Cassazione affinché si faccia luogo a correzione della sentenza impugnata relativamente ad errori di diritto afferenti alla motivazione ma non incidenti sull’esattezza del dispositivo» (Cass. n. 22010/2007). Per il resto il motivo è assorbito dalla ritenuta fondatezza della seconda e della terza censura del ricorso principale e dal rigetto dell’incidentale.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai soli motivi accolti del ricorso principale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., nei termini indicati in dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’Istituto previdenziale , con distrazione in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno reso la prescritta dichiarazione.
Si deve dare atto, quanto al ricorso incidentale, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché l’esenzione prevista in via
generale dal richiamato d.P.R. opera per le sole Amministrazioni dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rigetta il ricorso incidentale. Accoglie, nei sensi indicati in motivazione, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale che rigetta per il resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso ed ai motivi accolti e decidendo nel merito dichiara il diritto di NOME COGNOME all’attribuzione del secondo livello differenziato di professionalità con decorrenza giuridica dal gennaio 2008 ed effetti economici dal 1° gennaio 2015. Condanna l ‘INPS al risarcimento del danno per il periodo 2008/2014 quantificato in misura pari alle differenze retributive fra il secondo livello differenziato di professionalità e quello posseduto.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio liquidate quanto al primo grado in € 6.000,00 per competenze professionali , quanto all’appello in € 3.778,00 per competenze professionali, quanto al giudizio di cassazione in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione