Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19947 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 279 – 2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, PANICO ANNUNZIATA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Lecce, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procure allegate al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrenti –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
– intimata – avverso la sentenza n. 1046/2022 della CORTE D’APPELLO di LECCE, pubblicata il 12/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal consigliere COGNOME; lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 25.07.2008, NOME COGNOME convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, sez. di Tricase, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendo lo scioglimento della comunione di un compendio immobiliare di cui affermò d’essere proprietario per 2/10, risultando in comproprietà dei convenuti la residua quota di 8/10 dell’intero.
1.2. NOME COGNOME dichiarò di non opporsi allo scioglimento della comunione, ma rappresentò la necessità di tener conto, nella valutazione del compendio, dell’indennizzo da corrispondere alla terza conduttrice RAGIONE_SOCIALE (a cui chiese fosse esteso il contraddittorio) e del fatto che alcuni terreni sarebbero stati interessati dai lavori di prolungamento di una strada statale, con conseguente parziale espropriazione.
Anche NOME COGNOME aderì alla domanda di scioglimento della comunione.
Intervennero pure in giudizio volontariamente NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME e NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME, in quanto comproprietarie dei beni oggetto
del giudizio con i rispettivi mariti, perché coniugate in regime di comunione legale.
Infine, anche NOME COGNOME, costituendosi tardivamente, aderì alla domanda di divisione.
Istruita la causa con l’elaborazione di due successivi progetti di divisione, con sentenza non definitiva n 4992/2014, il Tribunale di Lecce dichiarò lo scioglimento della comunione e determinò il valore complessivo del compendio da dividere e il valore, soltanto in frazione, di ciascuna quota, sulla base di un elaborato del nominato c.t.u.; quindi, con ordinanza resa in pari data, dichiarò esecutivo il progetto di divisione, delegando ad un AVV_NOTAIO le successive operazioni di estrazione a sorte e di assegnazione delle quote in proprietà esclusiva.
Il progetto fu dichiarato esecutivo benché nella stessa ordinanza si desse esplicitamente atto delle contestazioni di NOME COGNOME, concernenti la consistenza delle particelle 484 e 485.
Fu, quindi, espletato sorteggio per l’ attribuzione delle quote individuate dal c.t.u. in numero di cinque, seppure quattro fossero i condividenti; furono attribuite, in conseguenza, le quote n.1, 2, 3 e 5, con i rispettivi conguagli, a NOME COGNOME e NOME NOME, a NOME COGNOME, a NOME COGNOME, a NOME COGNOME e NOME COGNOME; la quota n. 4, rimasta indivisa, fu ripartita tra la quota di COGNOME NOME, la quota di NOME COGNOME e la quota in comproprietà tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, con versamento a conguaglio della complessiva somma di Euro 2.889,98.
Con ordinanza del 27.7.2016, esaminate e respinte ulteriori contestazioni sollevate da COGNOME NOME all’operato del AVV_NOTAIO, fu disposta c.t.u. per eseguire i frazionamenti dei quattro lotti assegnati e per predisporre un progetto di divisione del quinto lotto (quota n. 4), rimasto indiviso all’esito della prima estrazione.
Il c.t.u. eseguì ulteriormente la divisione dell’immobile oggetto della quota n.4 e, con successiva ordinanza del 21.11.2017, il Tribunale, recepito il progetto, lo dichiarò esecutivo, procedendo personalmente al sorteggio delle ulteriori tre quote venute così a determinarsi, attribuendole ai condividenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Infine, con sentenza n.3585/2019, per quel che qui ancora rileva, il Tribunale attribuì le quote, come sorteggiate, a ciascuna delle parti, dichiarandole tenute al versamento dei conguagli, ponendo a carico della massa le spese di c.t.u. per le divisioni e per i frazionamenti e condannando NOME COGNOME alla rifusione in favore delle controparti diverse da RAGIONE_SOCIALE di un mezzo delle spese di lite, dichiarando compensata la restante parte.
COGNOME NOME propose appello per tre motivi.
In particolare, con il terzo motivo, impugnò la parte della sentenza in cui il Tribunale, pur espressamente dichiarando che l’ ordinanza resa in data 24.11.2014, con cui era stato dichiarato esecutivo il progetto di divisione depositato in data 18.01.2013, costituiva «parte integrante» della decisione, aveva poi attribuito la piena ed esclusiva proprietà a NOME COGNOME e a sua moglie NOME COGNOME della quota numero 1 che risultava composta anche dalle particelle 485 sub 3 e 485 sub 4, sebbene proprio il valore di queste particelle fosse state oggetto delle sue contestazioni.
Con sentenza n. 1046/2022, la Corte d’appello di Lecce rigettò l’appello di NOME COGNOME a cui aveva aderito NOME COGNOME, condannando entrambi in solido alle spese in favore degli altri condividenti.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. NOME
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso; RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
In particolare, con la loro memoria i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, per avere con loro transatto la lite nelle more del giudizio di cassazione, acquistando NOME COGNOME la loro quota indivisa. Con memoria depositata oltre il termine di dieci giorni di cui all’art. 380 bis 1 cod proc. civ., i controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno rappresentato il loro interesse al rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione degli articoli 789 comma III e 187 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello rigettato il terzo motivo di impugnazione e confermato integralmente la sentenza di primo grado, nonostante la violazione dell’art. 789 III comma cod. proc. civ. posta in essere sin dal principio della procedura di divisione: il progetto depositato in data 18.01.2013, cui sono seguiti gli ulteriori progetti di frazionamento, è stato, infatti, dichiarato esecutivo con ordinanza, sebbene da loro reiteratamente contestato, anche all’udienza di discussione.
1.1. Il motivo è fondato.
In particolare, con il terzo motivo di appello, NOME COGNOME aveva espressamente impugnato la parte della sentenza in cui il Tribunale, espressamente dichiarando che l’ordinanza resa in data 24.11.2014, con cui era stato dichiarato esecutivo il progetto di divisione depositato in data 18.01.2013, costituiva «parte integrante»
della decisione, aveva poi attribuito la piena ed esclusiva proprietà a NOME COGNOME e a sua moglie NOME COGNOME della quota numero 1 che, per effetto dei frazionamenti, risultava composta anche dalle particelle 485 sub 3 e 485 sub 4, sebbene queste particelle fossero state oggetto delle sue contestazioni al progetto di divisione; quelle contestazioni erano state irritualmente non tenute in conto dal Tribunale, nella stessa ordinanza, in un punto della premessa, perché «generiche in quanto unicamente introdotte per lamentare asseriti mutamenti delle quote per interventi di ristrutturazione delle particelle 484 (e 485 che non è oggetto di divisione)» e non costituenti una «incisiva contestazione sul diritto di divisorio siccome non influiscono sulla consistenza obiettiva dell’intero patrimonio in ragione del fatto che al momento dell’attribuzione definitiva delle quote non verranno assegnati beni diversi da quelli che hanno formato oggetto della stima e del progetto stesso».
La Corte d’appello, nella sentenza qui impugnata, ha rigettato il motivo di appello, limitando il suo esame al merito della sussistenza o non di un «contrasto» tra la premessa del l’ordinanza del 24.11.2014 con cui è stato dichiarato esecutivo il progetto e l’effettiva assegnazione e ritenendolo «solo apparente», dopo aver ricostruito l’i dentità catastale dei beni attribuiti.
Quel che tuttavia la Corte territoriale non ha considerato è che, come risulta dalla stessa narrativa dei fatti, quella ordinanza era in sé evidentemente viziata in quanto ha dichiarato esecutivo un progetto di divisione non condiviso sul punto della formazione delle quote, pur dando atto della sussistenza di contestazioni di NOME COGNOME.
Invero, secondo il comma III dell’art. 789 cod. proc. civ., il progetto di divisione predisposto dal giudice istruttore, tenutasi l’udienza di discussione, viene dichiarato esecutivo con ordinanza
(qualificata esplicitamente come non impugnabile) dal medesimo giudice se non sorgono contestazioni, sicché possono contestualmente emanarsi le disposizioni attuative necessarie per l’estrazione a sorte dei lotti, alla stregua di quanto previsto dal citato art. 789, u.c. (a cui si correlano l’art. 195 disp. att. cod. proc. civ. e l’art. 729 cod. civ.).
L’ordinanza così resa è prevista come non impugnabile proprio perché, pronunciata sul presupposto di un comportamento processuale dei condividenti che non determina l’insorgenza della lite, si limita a prendere atto dell’esistenza di un accordo delle parti in ordine al suddetto progetto e risulta, perciò, priva di contenuto decisorio.
Diversamente non può ritenersi, neppure considerandola quale esito di una struttura non contrattualistica, ma processualistica, ricollegando l’effetto tipico divisorio non soltanto alla significativa condotta delle parti, ma alla sua natura di provvedimento ricognitivo finale del giudice istruttore: l’art. 789, comma 3 diversifica, infatti, la natura dell’intervento giudiziale sulla base dell’eventuale insorgenza di contestazioni, postulando soltanto in tale ipotesi l’esercizio di un concreto potere decisorio, procedimentalizzato nelle forme proprie di cui all’art. 187 cod. proc. civ. (così Sez. U, Sentenza n. 16727 del 02/10/2012).
Questa Corte ha, perciò, più volte ribadito che, mentre l’assenza del difensore costituito non impedisce l’approvazione del progetto, dovendosi intendere quale implicita rinuncia a sollevare contestazioni, l’esistenza di una qualsiasi contestazione, purché attinente al progetto, paralizza il potere del giudic e di dichiararne l’esecutività (in ultimo, Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1495 del 2023, con richiami).
Nella specie, invece, l’ordinanza del 24.11.2014 ha dichiarato esecutivo il progetto, pur dando atto delle contestazioni di NOME COGNOME sulla consistenza della quota composta anche dalle particelle
584 e 585, senza né deciderle, sia pure in una forma non rituale, né rimetterle alla decisione nelle forme dell’art. 187 cod. proc. civ. ; la mancata risoluzione di quelle contestazioni si è riverberata sulla validità dei successivi provvedimenti di assegnazione.
La censura è perciò fondata e la sentenza deve essere cassata.
Dall’accoglimento del primo motivo consegue logicamente l’assorbimento del secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell’articolo 7 29 cod. civ., in relazione all’articolo 132 nr. 4) cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello confermato la legittimità del l’assegnazione per estrazione a sorte di porzioni diseguali, oggetto del secondo motivo di censura.
Consegue pure l’assorbimento del terzo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui è stata prospettata la violazione dell’articolo 132 nr. 4) cod. proc. civ. e dell’art. 729 cod. civ. , per avere la Corte territoriale reso una motivazione meramente apparente a sostegno del rigetto del secondo motivo di appello, concernente la regolarità delle operazioni di sorteggio.
Il ricorso è perciò accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione perché provveda al rinnovo delle operazioni di divisione nel rispetto delle norme di rito.
Ogni questione concernente la prospettata cessazione della materia del contendere in conseguenza del sopravvenuto accordo tra NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME è rimessa, in conseguenza delle ragioni di accoglimento del ricorso, al Giudice del rinvio.
Statuendo in rinvio, la Corte d’appello regolerà anche le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda