Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 36150 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 36150 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 17294-2020 r.g. proposto da:
NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, (cod. fisc. e P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Ancona, depositato in data 27.4.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, quale professionista attestatore della domanda di ammissione del concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE, aveva richiesto di essere ammesso al passivo del fallimento della predetta società per il relativo credito professionale di euro 76.128,00.
Il giudice delegato aveva, tuttavia, respinto tale domanda ed il COGNOME aveva pertanto proposto opposizione allo stato passivo, ex art. 98 l. fall., innanzi al Tribunale di Ancona che, nella resistenza della curatela fallimentare, rigettava la proposta opposizione con il decreto sopra indicato in epigrafe e, qui, ricorso per cassazione.
Il Tribunale ha rilevato, per quanto qui ancora interessa, che: (a) il giudice delegato aveva escluso il credito predetto, vantato a titolo di corrispettivo per l’attività di attestazione prestata in favore della società poi fallita, accogliendo sul pun to l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela; (b) il giudice delegato aveva infatti ritenuto le prestazioni professionali fornite dall’odierno ricorrente inutili per i creditori, a fronte della dichiarata inammissibilità della proposta concordataria, e non conformi ai canoni di diligenza e perizia, alla luce dei rilievi – che dovevano ritenersi integralmente richiamati – contenuti nel decreto interlocutorio emesso dal Tribunale, ai sensi dell’art. 162, 2 comma, l. fall., ed in quello definitivo di declaratoria di inammissibilità ed evidenziando, più in particolare, la carenza informativa quanto al profilo della fattibilità della proposta e del piano, non sanata, nonostante i rilievi del collegio fallimentare, c on l’attestazione integrativa; (c) non era ravvisabile, come invece opinato dall’opponente, alcun profilo di indeterminatezza della motivazione del decreto adottato dal giudice delegato, il quale aveva dato compiutamente conto, seppure nella sommarietà tipica del procedimento di formazione dello stato passivo, delle ragioni sottese all’accoglimento dell’eccezione di inadempimento della curatela; (d) tale motivazione espressa dal g.d. era dunque anche conform e al disposto normativo di cui all’art. 96 l.
fall. che prescrive che il decreto del g.d. sia ‘succintamente motivato’; (e) lungi dal limitarsi ad una sintetica enunciazione dei fatti contestati, il g.d. aveva anche integrato le motivazioni sottese al proprio provvedimento mediante rinvio ai rilievi già esplicitati dal Tribunale nei decreti del 10.5.2018 e del 16.7.2018, conformemente, dunque, a quanto anche rilevato dalla giurisprudenza di legittimità che riteneva legittima una motivazione del giudice delegato adottata per rinvio, qualora tale rinvio sia dotato del requisito dell ‘ univocità; (f) non si era neanche determinato il denunciato vizio di inversione degli oneri probatori nella decisione impugnata, posto che, a fronte della rinvenuta specificità dei fatti posti a fondamento del ravvisato inadempimento da parte del g.d., res tava a carico dell’obbligato, in questo caso del professionista istante, l’onere di provare il suo esatto adempimento, in conformità dei principi vigenti in materia di responsabilità professionale; (g) quanto alla dedotta eccezione di inadempimento, il professionista aveva invero attestato la fattibilità di un piano in continuità fondato sulla esecuzione di un contratto di associazione in partecipazione, un contratto estimatorio ed un contratto di comodato stipulati dalla società debitrice in favore della RAGIONE_SOCIALE in data 15.12.2017, posteriormente alla messa in liquidazione della detta società debitrice, deliberata in data 18.10.2017, e al deposito del ricorso ex art. 161, 6 comma, l. fall., presentato in data 21.10.2017, senza tuttavia richiedere prev entivamente l’autorizzazione del Tribunale, ai sensi dell’art. 161, 7 comma, l. fall.; (h) il compimento di atti non autorizzati da parte del Tribunale, in pendenza della fase di ammissione al concordato, determina comunque l’inammissibilità della proposta , come si ricava dal disposto dell’art. 173, 3 comma, l. fall., che ne impone la revoca per il caso di violazione dell’art. 167 l. fall.; (i) sia nella prima attestazione predisposta , ai sensi degli artt. 161, 3 comma, e 186bis, 2 comma, l. fall., sia nella integrazione, nessun rilievo era stato formulato dal professionista attestatore in ordine alla mancata autorizzazione di tali atti ed anche eventualmente nei termini dell’assenza di un pregiudizio rispetto agli interessi dei creditori ed il carattere non fraudolento dell’operazione, come richiederebbero gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità; (l) nessun rilievo era stato avanzato dall’attestatore anche in ordine alla necessità di procedere
all ‘ applicazione della procedura competitiva ex art. 163bis l. fall., non prevista nella proposta concordataria, nonostante la proposta contemplasse la cessione a titolo gratuito dell’azienda in favore dell’associante una volta eseguita la proposta concordataria; (m) le scarse informazioni contenute peraltro nella proposta di concordato non erano sufficienti a dirimere le perplessità già manifestate dal Tribunale circa l’apparente funzionalità dell’operazione ad eludere l’obbligo di cui all’art. 163bis l. f all. ed in ordine ai profili di evidente inammissibilità del concordato proposto; (n) al di là della qualificazione giuridica fornita dalle parti, le notizie acquisite non consentivano neanche di ricondurre l’operazione negoziale proposta alla figura dell’associazione in partecipazione, atteso che l’associante risultava chiamata a gestire non la propria impresa ovvero un proprio affare, in conformità al disposto dell’art. 2549 cod. civ., ma l’impresa dell’associato, non chiarendo neanche in tal caso la funzionalità della operazione da parte del l’attestazione del professionista incaricato; (o) al contrario l’intera operazione negoziale prospettata dalla società proponente il concordato risultava riconducibile al paradigma della società di fatto, con immaginabili ripercussioni anche in punto di responsabilità solidale della RAGIONE_SOCIALE rispetto ai debiti della RAGIONE_SOCIALE e con palese pregiudizio dei creditori della concordante; (m) le attestazioni riguardanti la fattibilità del piano risultavano altresì fallaci anche per la mancata valutazione del cash flow analitico che consentisse di accertare la sufficienza del finanziamento di euro 300.000 a sostenere la proseguibilità dell’attività e ad escludere squ ilibri di cassa; (p) quanto ai rilievi sull ‘ attestazione integrativa, sostenere, come voluto dal l’opponente, che le informazioni, in quanto successive al deposito dell’originaria attestazione, non dovessero essere prese in considerazione nell’integrazione richiesta dal Tribunale, equivaleva a svuotare di contenuto la funzione di attestazione di fattibilità del piano concordatario ed anche quella di veridicità dei dati; (q) il COGNOME aveva anche ammesso, in contrasto con quanto affermato nella attestazione integrativa, di non conoscere nulla in ordine alle vicende successive al deposito delle attestazioni originarie e che, ciononostante, aveva comunque accettato l’incarico e rinnovato la propria valutazione di fattibilità del piano.
2.Il decreto, pubblicato il 27.4.2020, è stato impugnato da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ERS
RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il fallimento ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ‘ Nullità del decreto o del procedimento per violazione dell’art. 132 co. II n. 4 cpc, in relazione all’art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4 c.p.c., in punto di vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente) sulla statuizione in ordine al rigetto dell’eccezione sollevata dal professionista in ordine alla violazione dell’art. 96, primo comma L.F.’ .
1.1. Il motivo così formulato è, all’evidenza , inammissibile per diverse ragioni tra loro concorrenti.
1.1.1 Le doglianze proposte dal ricorrente sono inammissibili, in primo luogo, perché le stesse sembrano mosse non già al decreto del 27.4.2020, impugnato in questa sede di legittimità, quanto piuttosto al provvedimento di non ammissione al passivo del credito del AVV_NOTAIO, emesso dal Giudice Delegato del Fallimento resistente in data 3.4.2019, già oggetto dell’opposizione decisa con il decreto sopra ricordato.
1.1.2 A ciò va aggiunto che, potendosi richiamare nella materia i principi espressi da questa Corte di legittimità in tema di impugnazioni, in considerazione dell’effetto sostitutivo della pronuncia del provvedimento reso in sede di giudizio di opposizione e della regola per cui le nullità del provvedimento soggetto ad impugnazione si convertono proprio in motivi di impugnazione, si determina la conseguenza che il giudice di secondo grado investito delle relative censure non può limitarsi a dichiarare la nullità ma deve decidere nel merito (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11537 del 28/12/1996; Sez. L, Sentenza n. 11220 del 21/11/1990). Ne consegue ancora che non può essere dedotto come motivo di ricorso per Cassazione il mancato rilievo, da parte del giudice della impugnazione, della nullità del provvedimento di primo grado per insufficienza o totale carenza di motivazione, in quanto la pronuncia sul gravame assorbe totalmente il provvedimento impugnato (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 1612 del 16/02/1998; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1323 del 19/01/2018).
1.1.3 Ma il motivo è altresì inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360bis c.p.c., perché le doglianze proposte dal ricorrente si scontrano anche con la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24794 del 09/10/2018), secondo cui il decreto di rigetto della domanda di insinuazione al passivo che operi un rinvio “per relationem” alle motivazioni esposte dal curatore fallimentare nel progetto di cui all’art. 95 l.fall., può ritenersi adeguatamente motivato a condizione che il richiamo sia univoco e che le contestazioni del curatore siano sufficientemente specifiche, in modo da garantire pienamente il diritto di difesa del creditore (Cass. n. 18935 del 2003; Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 16706 del 05/08/2020).
1.1.4 Sul punto qui da ultimo in esame va anche aggiunto che il Tribunale aveva comunque evidenziato, con motivazione assai diffusa, la infondatezza del rilievo di nullità del decreto emesso dal g.d. in punto di motivazione, rilevando, per un verso, che il giudice delegato aveva argomentato che l’ inadempimento del professionista si era manifestato nella mancanza di un adeguato riscontro in relazione alla realizzabilità concreta del piano stesso, così impedendo al Tribunale di verificarne la fattibilità, e sottolineando, per altro verso, come le più rilevanti criticità del piano sotto il profilo della fattibilità, confermate dalle successive verifiche effettuate dalla curatela, erano evidenti anche all’epoca della redazione dello stesso ed ancor più in sede di integrazione della proposta. Il Tribunale evidenziava altresì che il g.d., lungi dal limitarsi ad una sintetica enunciazione dei fatti contestati, aveva anche integrato le motivazioni sottese al proprio provvedimento mediante rinvio ai rilievi esplicitati dal Tribunale nei decreti del 10.05.2018 e 16.07.2018. Come è agevole rilevare e come anche correttamente osservato nel provvedimento impugnato, la motivazione sul punto era tutt’altro che succinta ed apparente.
2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di nullità del decreto o del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4 c.p.c., o, alternativamente, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo e discusso
tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c. co. I n. 5 c.p.c., in punto di omessa motivazione sull’effettiva applicazione delle regole sull’onere della prova.
2.1 Sostiene il ricorrente che, omessa la formulazione dei singoli fatti di inadempimento a lui contestati, sarebbe assolutamente illegittimo che fosse posto a carico del professionista l’onere di provare il proprio esatto adempimento.
2.2 Anche il secondo motivo è inammissibile.
Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c.).
2.3 Le critiche avanzate dal ricorrente sembrerebbero, ancora una volta, mosse non al decreto qui impugnato, quanto, piuttosto, al più volte citato provvedimento di non ammissione al passivo, già oggetto dell’opposizione . Il motivo mira, poi, sostanzialmente ad ottenere -peraltro, mediante un poco utile «copia e incolla» della relazione attestativa -un riesame nel merito dei fatti posti alla base del giudizio sulla diligenza professionale dell’attestatore, già ampiamente delibati dal decreto impugnato, con motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative, non ulteriormente sindacabile in questa sede di legittimità.
2.3 In realtà, il ricorrente intende, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in relazione ai principi sanciti dall’art. 2697 cod. civ., sottoporre a questa Corte di legittimità una nuova lettura della quaestio facti , con riferimento al profilo dell’inadempimento del professionista ai suoi obblighi di diligenza e correttezza nell’espletamento dell’incarico professionale.
2.4 Le doglianze proposte dal ricorrente sono altresì inammissibili, ai sensi dell’art. 360bis c.p.c. e su altro profilo, perché le statuizioni giudiziali qui impugnate risultano conformi anche ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione degli oneri probatori nella materia dell’inadempimento contrattuale (v. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 ).
Non è pertanto rintracciabile alcuna illegittima inversione dell’onere della prova, posto che il Tribunale ha rilevato, del tutto correttamente, che, in materia di prestazione professionale e di eccezione di inadempimento, risulta sufficiente che il creditore della prestazione attestativa (nella fattispecie, la Curatela nell’interesse della società fallita e della massa creditoria) eccepisca l’ inesatto adempimento, affinché sul professionista debitore gravi l’onere di allegare e provare che la prestazione sia stata correttamente adempiuta ovvero che questa sia divenuta impossibile per causa a lui non imputabile, e ciò proprio in conformità ai consolidati insegnamenti espressi in subiecta materia da parte di questa Corte di legittimità e già sopra ricordati (Cass. n. 13533/2001)
Con il terzo motivo si deduce la «nullità del decreto o del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c. co. I n. 4 c.p.c., o, alternativamente, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo e discusso tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c. co. I n. 5 c.p.c., in punto di effettiva fattibilità giuridica del concordato».
3.1. Anche il terzo motivo è inammissibile, al pari dei precedenti.
Le censure del ricorrente risultano rivolte, ancora una volta, a muovere contestazioni in fatto e concentrate peraltro non già sul decreto qui impugnato, quanto piuttosto sul contenuto del decreto interlocutorio del Tribunale di Ancona reso in data 10.5.2018, emesso nel corso della procedura di ammissione al concordato preventivo, poi conclusasi con l’inammissibilità della domanda concordataria ed il contestuale fallimento della RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 56/18 del 18.7.2018.
In realtà, il ricorrente -pur enunciando il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. nella rubrica del motivo in esame -neanche enuclea il ‘fatto storico’ , discusso
tra le parti e nel cui omesso esame sarebbe incorso il Tribunale nella decisione ora impugnata (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
3.2. Orbene, il ricorrente intende, con il motivo -anche stavolta con un poco utile «copia e incolla», stavolta del citato decreto interlocutorio (ricorso, pagg. 51-54) -ottenere un riesame nel merito dei fatti posti alla base del giudizio sulla non fattibilità giuridica del concordato preventivo, già analiticamente delibati dal decreto qui impugnato con motivazione ampia, adeguata e scevra da criticità argomentative.
3.3 A ciò va aggiunto che la questione della funzionalità e strumentalità della prestazione attestativa alla procedura concordataria e della conseguente prededucibilità del relativo compenso nella successiva sede concorsuale esula completamente dal thema decidendum della presente controversia. La questione sottesa al presente giudizio è un’altra e sta a monte, concernendo la stessa esistenza ed esigibilità del credito del AVV_NOTAIO COGNOME, prima ancora che il suo trattamento concorsuale. Nella fattispecie in esame, il curatore del Fallimento resistente ha, fin dalla redazione del progetto di stato passivo, contestato il credito del AVV_NOTAIO oppon endo l’eccezione di inadempimento e l’eccezione è stata recepita e confermata , prima dal Giudice Delegato e, poi, dal Tribunale in sede di opposizione, con accertamento in fatto, riconoscibilmente motivato e dunque qui non più censurabile. Peraltro, lo stesso ricorrente ammette che il decreto impugnato «opera una lunga dissertazione sulla effettiva tipologia dei contratti posti in essere dalla RAGIONE_SOCIALE, nonché sulla ritenuta necessità di ricorrere alla procedura competitiva ex art. 163bis L. Fall., sulla riconducibilità dell’operazion e posta in essere nell’ambito del paradigma della società di fatto in capo alla RAGIONE_SOCIALE con i conseguenti rischi di una ipotetica responsabilità solidale di RAGIONE_SOCIALE avuto riguardo ai debiti dell’associante» (ricorso, pagg. 50 -51). Lunga dissertazione che, da sola, inesorabilmente confuta la censura di carenza di motivazione o di motivazione apparente posta alla base già del primo motivo sopra esaminato. 3.4 A ciò va ulteriormente aggiunto che la circostanza che il Tribunale, in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, abbia preso in considerazione ulteriori profili di criticità nella esecuzione adempitiva del professionista rispetto a quelle già evidenziate nel provvedimento interlocutorio ex art. 162
l. fall. reso dal Tribunale di Ancona in data 10.5.2018, da un lato, non può certo integrare il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e ciò in ragione del fatto che non si tratta di profili omissivi quanto piuttosto aggiuntivi rispetto a qu elli contestati nel provvedimento interlocutorio, e, dall’altro, tali questioni attingono profili irrilevanti ai fini del decidere, posto che l’apprezzamento dell’inesatto adempimento del professionista si fondava da parte del Tribunale sia sull’accertata inesatta informazione del ceto creditorio circa i profili di funzionalità del piano concordatario sia sulla non corretta attestazione di fattibilità del piano, e ciò anche in ragione del richiamo per relationem al contenuto dei provvedimenti interlocutori e di inammissibilità emessi dal Tribunale e richiamati dal g.d. nel diniego di ammissione al passivo.
4. Il quarto mezzo denuncia ‘n ullità del decreto o del procedimento per violazione dell’art. 132 co. II n. 4 cpc, in relazione all’art. 360 c.p.c. co. I n. 4 c.p.c., o, alternativamente, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo e discusso tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c. co. I n. 5 c.p.c., in punto di omessa motivazione in ordine al ritenuto inadempimento dell’attestatore per aver valutato positivamente un piano industriale non rispondente ai requisiti di cui all’art. 186 -bis comma 1 lett. a)»).
4.1. Anche il quarto motivo è inammissibile perché lo stesso non contiene alcuna censura di difetto di motivazione né di omesso esame di un fatto decisivo, limitandosi ad opporre una diversa versione dei fatti volta a negare l’inadempimento dell’attestatore e mirando ad ottenere un riesame nel merito dei fatti posti alla base del giudizio sull’inadempimento operato dal tribunale con motivazione adeguata e giuridicamente corretta, non più ulteriormente sindacabile in questa sede , almeno nei termini proposti dall’odierno ricorrente.
In realtà, il Tribunale ha ampiamente motivato in ordine alle carenze del piano industriale e alla loro passiva ricezione nella relazione attestatoria e, ciò, più in particolare quanto alla mancanza di un cash flow analitico, alla tenuta rispetto a stress test di lieve entità, allo sfasamento temporale tra costi (immediati) e ricavi. Il Tribunale ha dunque rilevato un ‘ impossibilità di attuare il piano e dunque una carenza altrettanto grave della mancata
previsione di un meccanismo competitivo per la vendita a terzi, con conseguente inadeguatezza della relazione attestativa redatta dall’odierno ricorrente.
Si tratta, come detto più volte, di un accertamento in fatto, adeguatamente argomentato e non più sindacabile in questa sede.
5. Il quinto motivo denuncia, infine, la «nullità del decreto o del procedimento per violazione dell’art. 132 co. II n. 4 cpc, in relazione all’art. 360 c.p.c. co. I n. 4 c.p.c., o, alternativamente, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo e discusso tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c. co. I n. 5 c.p.c., in punto di funzioni dell’attività dell’attestatore e di contenuto dell’integrazione dell’attestazione come richiesta dal Tribunale».
5.1. Il motivo è inammissibile poiché non contiene alcuna censura di difetto di motivazione né di omesso esame di un fatto decisivo, ma si limita ad opporre alla ricostruzione dei fatti operata dal decreto impugnato la diversa e più favorevole versione dei fatti, fondata peraltro su un ulteriore «copia e incolla», questa volta dell’attestazione integrativa emessa a seguito del decreto interlocutorio del 10.5.2018 (ricorso, pagg. 65-75). Detto altrimenti, anche in questo caso il ricorrente mira ad ottenere un riesame nel merito dei fatti posti alla base del giudizio operato dal Tribunale, con motivazione riconoscibilmente ampia ed adeguata.
5.2. Come rilevato nel provvedimento impugnato, l’attestazione integrativa resa in data 8.6.2018 è stata redatta sulla base dei dati aziendali già oggetto della precedente attestazione, senza che il professionista si sia in alcun modo premurato di aggiornare le informazioni contabili, ritenendo ciò non necessario, secondo quanto accertato dal Tribunale.
Ebbene, tale ratio decidendi non è stata neanche scalfita dalle doglianze qui in esame, deducendo il ricorrente altre censure svolte in fatto e decentrate rispetto alle ragioni decisorie dei giudici di prima istanza.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,
ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2023