Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13486 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13486 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 34312-2018 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/02/2024
CC
avverso la sentenza n. 40/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 25/01/2018 R.G.N. 1275/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 34312/18
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 25.1.2018 n. 40 , la Corte d’appello di Bari rigettava il gravame proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva respinto l’opposizione proposta da quest’ultimo avverso una cartella di pagamento di € 64.106,70 a titolo di contributi omessi relativi al periodo gennaio 1997 -novembre 2001.
Il tribunale di Foggia rigettava l’opposizione sul rilievo che la duplicazione di pretese rispetto a una precedente cartella era stata eliminata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con lo sgravio operato sulla prima cartella; nel merito, il tribunale rilevava che l’opponente non aveva contestato alcunché.
La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.
, NOME l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre non ha spiegato difese scritte.
Il RAGIONE_SOCIALE riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in merito alla contestazione che era stata effettivamente mossa dal ricorrente all’ an RAGIONE_SOCIALEa pretesa contributiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ciò era potuto avvenire solo in sede di memorie conclusive, perché era il primo atto difensivo utile da parte RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente per contestare la documentazione prodo tta tardivamente dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per dimostrare lo sgravio operato su una cartella precedente a quella oggetto di giudizio, al fine di evitare la duplicazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa contributiva.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in merito alla decadenza istruttoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
da ogni eccezione, deduzione e prova documentale, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua tardiva costituzione in giudizio, con particolare riguardo alla produzione RAGIONE_SOCIALEa documentazione riferita allo sgravio che il tribunale aveva ritenuto di ammettere, in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura confessoria del documento.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, per violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per omessa condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, in virtù del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza virtuale, alla luce RAGIONE_SOCIALEa natura confessoria RAGIONE_SOCIALEa produzione documentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, riferito allo sgravio RAGIONE_SOCIALEa pretesa relativa a una cartella che non era oggetto del presente giudizio.
Il primo e secondo motivo di ricorso sono, in via preliminare, inammissibili, per la presenza di una doppia decisione ‘conforme’, ex art. 348 ter c.p.c. , sulla cui base la sentenza di primo e secondo grado hanno statuito sui medesimi fatti.
Gli stessi sono, altresì, infondati, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto indispensabile la documentazione RAGIONE_SOCIALEo sgravio, pur tardivamente prodotta, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché dimostrava che la pretesa contributiva, non contestata nell’ an , era quella correttamente determinata in seno alla cartella impugnata: in proposito, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel rito del lavoro, il giudice ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi addotti dalle parti e decisivi per la definizione RAGIONE_SOCIALEa lite, e gli elementi probatori così acquisiti possono fondare anche una ricostruzione fattuale diversa dalle allegazioni RAGIONE_SOCIALEe parti, purché nel rispetto del principio RAGIONE_SOCIALEa domanda (Cass. n. 21410/19, 28439/19) .
Il terzo motivo di ricorso è infondato; infatti, il ricorrente è risultato soccombente in riferimento alla pretesa contributiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE portata dalla cartella impugnata ; tuttavia, la Corte del merito ha tenuto conto di compensare le spese di lite, proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEo sgravio intervenuto successivamente al ricorso introduttivo del giudizio e la cui documentazione era stata prodotta ed acquisita agli atti del processo.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, esonera il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal provvedere sulle spese.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 28.2.24.