Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5121 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5121 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 619/2019, della Corte di Appello di Lecce, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Oggetto: conto corrente estratti conto produzione parziale
FATTI DI CAUSA
1. -La RAGIONE_SOCIALE, sulla premessa di aver trattenuto un rapporto di conto corrente dal 1998 al 1997 con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Spa, con atto del 3.5.2005 citava in giudizio la banca innanzi al Tribunale di Brindisi, Sezione Distaccata di Ostuni, per sentire accertare e dichiarare la nullità e inefficacia delle condizioni generali riportate nel contratto di conto corrente n. 27/1766, con riferimento agli addebiti in c/c effettuati per interessi ultralegali, l’illegittimo regolamento delle valute, spese e commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestale di interessi, ulteriori spese e oneri appplicati nel corso dell’intero rapporto; determinare all’esito della decisione l’effettivo saldo del conto corrente; e per l’effetto condannare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla restituzione delle somme risultanti a credito della società e condannare la Banca al risarcimento dei danni causati per l ‘ ingiusta revoca del fido da liquidarsi in via equitativa. In via istruttoria chiedeva che la banca esibisse la documentazione, inerente al rapporto bancario, nonché c.t.u. contabile.
-Si costituiva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, esibendo gli estratti dal 31.12.1994 e contestando il contenuto dell’atto di citazione e preliminarmente e nel merito eccepiva l’irripetibilità di tutte le somme pagate dal correntista durante il rapporto, trattandosi di pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni naturali e, comunque, abbondantemente prescritti. In subordine e sempre nel merito affermava la piena legittimità dei tassi di interesse applicati, in quanto indicati espressamente nel contratto di conto corrente così come la loro variazione, intervenuta durante il rapporto e comunicata espressamente al correntista. Affermava altresì la piena legittimità delle commissioni di massimo scoperto, in
quanto pattuite contrattualmente nel loro ammontare, così come la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
3. -L ‘e sperita CTU perveniva alla determinazione del saldo con due opzioni: attraverso la tecnica del saldo zero come dato di partenza del primo estratto conto disponibile datato 31.12.1994 o del saldo effettivamente risultante da detto estratto conto disponibile.
-Il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 961/2014 aderiva all’ipotesi di ricalcolo che per il primo estratto conto prodotto in giudizio, anche se non corrispondente a quello iniziale, partiva dal saldo zero piuttosto che dal saldo effettivo risultante dall’ultimo estratto conto disponibile.
-Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Lecce che, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l’appello e modificava l’entità degli importi dovuti dall’appellante banca al correntista.
-Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che:
premesso che la banca aveva esibito il contratto di conto corrente e gli estratti conto a partire dalla data della domanda;
che l’onere della prova gravava sull’attore correntista ex art. 2697 c.c.;
stante l’assenza di documentazione della movimentazione antecedente al decennio, o meglio antecedente alla data della domanda;
si deve esaminare la documentazione depositata e il ricalcolo del credito a favore del correntista va effettuato dal primo estratto conto in atti.
7. –RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
8. -Con il primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., comma 1 e 2, c.c. anche con riferimento all’onere probatorio di colui che agisca per la ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. La sentenza gravata ha violato l’art. 2697 c.c. poiché il giudice ha attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella effettivamente gravata secondo le regole della scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Il fatto che il correntista non abbia provato il suo credito nel periodo anteriore al primo estratto conto prodotto in atti, non fornisce, di per sé anche la dimostrazione del credito che in quello stesso periodo, la banca assume di aver maturato. In tali circostanze il correntista non ha l’onere di provare che ad una data precisa non esisteva un credito della Banca convenuta. Tale onere probatorio spetta alla convenuta atteso che l’ipotetico credito di partenza costituisce un’eccezione in senso pr oprio che deve essere provata dalla banca interessata.
8.1 -La censura è infondata.
Nel giudizio in esame si esamina un’azione di ripetizione di indebito iniziata nel 2005 per un rapporto di conto corrente chiuso nel 1997. Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l’andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili),
va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall’onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass., n. 37800/2022; Cass., n. 35979/2022). Riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo
dal primo saldo debitore documentato (Cass., n. 11543/2019; in motivazione v., anche Cass., n. 35268/2023).
Il correntista non ha mai prodotto alcuna allegazione né tantomeno elementi (anche diversi dagli estratti) idonei a dimostrare che il credito, nell’intervallo di tempo antecedente, fosse maggiore o minore e , tra l’altro non è chiaro se la Banca ha esibito spontaneamente la documentazione o lo abbia fatto, ex art. 210 c.p.c., dopo che il cliente abbia esercitato inutilmente la sua facoltà ex art. 119 TUB.
Questo Collegio intende ribadire i principi sovraesposti, evidenziando che la censura cita orientamenti contrari che riguardano, però, la diversa ipotesi nella quale la banca riveste il ruolo di attore ed è, pertanto, gravata dell’onere probatorio sull’ent ità ed esistenza del credito vantato.
-Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. La Corte ha dedotto la correttezza del primo estratto utile senza valutare l’effettiva portata probatoria del documento .
9.1 -Il motivo è assorbito dal rigetto del primo.
-Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 8.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione