Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5013 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 5013  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa  da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio di NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE ,  rappresentata  e  difesa  dagli  AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo , in Roma, INDIRIZZO -controricorrente – avverso la sentenza n. 1676/2019, della Corte di Appello di Torino, pubblicata il 17.10.2019, notificata il 18.11.2019.
Oggetto: conto corrente estratti conto produzione parzile
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato del 1° ottobre 2013 la correntista RAGIONE_SOCIALE nonché i garanti NOME COGNOME,  NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME  convenivano  avanti  al Tribunale di Torino la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esponendo di intrattenere rapporto di conto corrente allora in essere assistito da aperture di credito il cui saldo apparente era condizionato da una serie  di  addebiti  illegittimamente  praticati  dalla  Banca  per  varie causali.
Chiedevano, quindi, che il Tribunale di:
Dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di  credito  per  difetto  di  forma  scritta  ed,  in  particolare,  delle clausole relative a giorni valuta, CMS, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi interessi ultra legali, anch’essi non pattuiti in forma scritta, nonché l’illegittimità dell’antergazione e postergazione dei giorni valuta dell’esercizio dello ius variandi; Rideterminare,  conseguentemente  l’effettivo  saldo  del  conto corrente;
-Condannare la Banca alla restituzione delle somme illeg ittimamente  addebitate,  pari  ad  €  49.201 ,81=  od  altra determinanda ovvero dichiarare la compensazione con eventuali somme che fossero state accertate a suo credito;
Accertare l’invalidità delle fideiussioni e dichiarare la liberazione dei garanti ex art. 1956 c.c.
-La RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio eccependo, in particolare, l’improcedibilità della domanda di ripetizione (trattandosi  di  rapporto  di  conto  corrente  ancora  in  essere),  la
carenza  di  legittimazione  attiva  in  capo  ai  garanti,  nonché  la prescrizione degli importi pagati per mezzo di rimesse solutorie.
-Il Tribunale adito rigettava le domande ‘in quanto inammissibili’, poiché, tra l’altro, le domande proposte era relative ad un conto corrente ancora aperto.
-L’attuale ricorrente e d un garante proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Torino che, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l’appello ma rigettava nel merito le ammissibili domande degli appellanti.
-Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che:
la non chiusura del conto non impediva l’accertamento del saldo del conto corrente e l’accertamento della nullità del relativo contratto per mancata sottoscrizione della banca e mancata indicazione dei tassi, nonché capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle altre poste contestate;
nonostante  l’ammissione  della  CTU  contabile ,  il  perito  aveva evidenziato una serie di elementi che impedivano la ricostruzione del rapporto poiché il c.c. era stato aperto nel 1999 ed erano stati esibiti gli estratti conto trimestrali dal gennaio 2004 al marzo 2013;
gli  unici  estratti  conto  allegati  riguardavano  l’ultimo  mese  del singolo trimestre per cui erano esibiti gli scalari;
non era stati allegati i contratti di apertura di credito per cui non era accertabile il superamento del tasso soglia antiusura;
la allegazione dei soli estratti scalare a partire dal 2004 e di un terzo degli estratti conto  non  consentono  di  ritenere che  la correntista abbia fornito prova dei presupposti richiesti per l’accertamento  del  saldo  effettivo  anche  durante  la  vigenza  de l rapporto.
f) la domanda ex art. 210 c.p.c. non conteneva alcuna indicazione in merito ai documenti che formavano l’oggetto dell’istanza stessa in particolare riferimento agli estratti conto e all’arco temporale in cui si era svolto il rapporto.
–RAGIONE_SOCIALE  ha  presentato ricorso per cassazione con due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
-Con il primo motivo: Violazione falsa applicazione degli artt. 2697, 116 c.p.c.,  alla  luce  dell’art.  360,  comma  1,  n.3,  c.p.c. La Corte  avrebbe  omesso  di  considerare  che  anche  l’esibizione  dei riassunti a scalare è idonea allegazione funzionale all’accertamento del saldo durante la vigenza del rapporto.
7.1 -La censura è inammissibile.
La Corte di Appello non ha affermato il principio secondo il quale i riassunti scalare non sono idonei alla ricostruzione del saldo del rapporto, ma ha condiviso le conclusioni della CTU che ha escluso, dal punto di vista tecnico, la possibilità della ricostruzione del rapporto nemmeno sulla base dei riassunti a scalare effettivamente esibiti insieme ad altre allegazioni. La Corte esclude, così, che la allegazione dei soli estratti scalare a partire dal 2004 e di un terzo degli estratti conto unitamente all’assenza delle allegazioni relative al contenute contrattuale intercorso tra le parti non consentano di ritenere che la correntista abbia fornito prova dei presupposti richiesti per l’accertamento tecnico del saldo effettivo anche durante la vigenza del rapporto. E’ indubitabile che oggi si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni
poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» ( letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022). Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 6073/2023; Cass. n. 2415/ 2023); cfr., pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9014/2023; Cass. n. 7993/2023; Cass. n. 4784/2023; Cass. n. 1015/2023).
-Con il secondo motivo: Difetto di motivazione apparente, ai sensi dell’art.  360,  comma 1, n. 5, c.p.c.  Il  mancato espletamento della CTU rende la motivazione della decisione apparente.
8.1 -La censura è assorbita dal l’ inammissibilità del primo motivo.
-Per  quanto  esposto,  il  primo  motivo  ricorso  va  dichiarato inammissibile, assorbito il secondo con condanna del ricorrente al pagamento  delle  spese  del  presente  giudizio,  liquidate  come  in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, assorbito il  secondo  e  condanna  il  ricorrente  al  pagamento  delle  spese  del presente giudizio di legittimità che liquida in € 6.000 per compensi e
€  200  per  esborsi  oltre  spese  generali,  nella  misura  del  15%  dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228,  dà  atto  della  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione