Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1348 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1348 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
sul ricorso 24757/2021 proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
–
ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, NOME, RAGIONE_SOCIALE SPA, RAGIONE_SOCIALE SPA, COGNOME NOME, NOME, RAGIONE_SOCIALE SPA, COGNOME NOME, NOME -intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 195/2021 depositata il 23/02/2021 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, ai quali resiste Finecobank con controricorso e memoria, avverso la sopra riportata sentenza con la quale la Corte di appello di Ancone, rigettandone in parte qua il gravame, ha confermato le determinazioni assunte dal decidente di primo grado che, accogliendone la domanda, aveva condannato la banca a tenerlo indenne del danno patito per l’infedele condotta di un proprio promotore nei soli limiti di quanto provato, posto che dell’asserita corresponsione al promotore della somma di euro 30.000,00, dei sei assegni consegnati a tal fine consegnati, ciascuno dell’importo di 5000,00 euro, solo di tre era risultato provato l’incasso da parte del promotore.
In particolare il giudice di appello, rinnovando il dictum di prima istanza, ha ritenuto di dover dichiarare inammissibile la produzione eseguita solo in appello delle copie fronte-retro degli ulteriori assegni, effettivamente registranti l’incasso del promotore, trattandosi di produzioni nuove in quanto in primo grado era stato prodotta solo la copia del fronte di detti titoli, in relazione all’omesso deposito dei quali nel primo giudizio non era invocabile l’esimente dell’errore scusabile di cui all’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. non essendo provato che la parte, che si era limitata ad allegare la
circostanza che le copie integrali degli assegni gli erano pervenute dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ., non avesse potuto produrli in quella sede per una causa ad essa non imputabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso -con cui si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. per aver il decidente ritenuto che le produzioni documentali, consistenti nel versamento agli atti del processo della copia integrale degli assegni prodotti solo in copia frontale nel giudizio di primo grado costituissero produzione di nuovi documenti non consentita in appello -è infondato e va pertanto disatteso.
Il ricorrente sostiene che, essendo stati prodotti gli assegni di cui non era stato provato l’incasso da parte del promotore già nel corso del giudizio di primo, ancorché depositandone solo la copia del fronte di ciascuno di essi, la loro integrale produzione in appello, comprensiva cioè della copia anche del retro, da cui risultava, poi, la circostanza ritenuta non provata, non avrebbe potuto qualificarsi come nuova produzione ricadente sotto la preclusione dell’art. 345 cod. proc. civ.
Ora, il collegio è ben consapevole che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, a cui si richiama il ricorrente non può reputarsi nuova, come tale soggetta ai limiti di stretta ammissibilità imposti dalla norma richiamata, la produzione degli originali sostitutiva della produzione delle copie tempestivamente operata. Ma ciò non è decisivo in quanto nel nostro caso non si tratta di una produzione sostitutiva, dato che il documento prodotto in appello, senza disputare se esso sia originale o meno, è diverso dal documento prodotto in primo grado perché qui esso è costituito dalla copia del fronte e del retro, mentre il documento prodotto in primo grado,
rispetto al quale si avrebbe ragione di rivendicare la produzione sostitutiva dell'”originale”, consisteva nella copia del solo fronte. Il rilievo non è affatto secondario e non può accantonarsi con la considerazione che «è ovvio e pacifico che la produzione dell’originale (copia digitalizzata proveniente dalla Banca) degli assegni già prodotti comprenda necessariamente anche il retro trattandosi di un documento unico, perciò inscindibile». Si tratta di una conclusione che non rispecchia, tuttavia, l’esatta portata della fattispecie in disamina.
Il documento, com’è noto è un mezzo, soprattutto grafico, che si utilizza per provare l’esistenza di un fatto; un documento giuridico è un mezzo di prova un fatto rilevante per il diritto. Ora se si applica questa definizione al caso dell’assegno bancario quietanzato, avremo che, in disparte dal fatto di risultare materialmente da un unico mezzo, l’assegno bancario quietanzato prova due distinti fatti giuridici, giacché il fronte prova l’esistenza di un negozio di delegazione, il retro prova l’esistenza di un negozio quietanza. E quindi, allorché dopo aver prodotto tempestivamente il solo fronte si provveda pure alla produzione del retro occorre che questa produzione, al pari della prima, sia effettuata tempestivamente, perché la sua produzione tardiva, segnatamente in appello, non documenta il medesimo fatto (negozio di delegazione), ma un fatto diverso (negozio di quietanza), sicché, anche senza indagare se la mancata produzione in termini sia scusabile o meno -che è semmai un post factum -, già per questo la sua produzione in appello è, come bene ha detto pure la Corte di appello che sul punto non merita dunque emenda, inammissibile.
Il secondo motivo di ricorso -con cui, si deduce la nullità della sentenza impugnata sempre per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. per avere il decidente escluso la ricorrenza dell’errore scusabile
quantunque fosse dimostrato che le copie integrali degli assegni di che trattasi fossero state rese disponibili dalle banche negoziatrici solo dopo la scadenza del termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ., onde la loro mancata produzione entro i predetti termini era dipesa da una causa non imputabile alla parte, rendendo di conseguenza ammissibile la produzione anche in appello -ed il terzo motivo di ricorso -con cui si censura il medesimo deliberato per non aver esaminato taluni fatti ritenuti decisivi e per non aver da essi tratto la presunzione dell’avvenuto incasso dei tre assegni di cui si parla -ancorché, afferenti a profili diversi della vicenda, si prestano ad un cumulativo giudizio di inammissibilità, motivato, quanto alla prima doglianza, argomentata con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., con la considerazione che l’accertamento di una causa non imputabile compete al giudice del merito ed è incensurabile per cassazione, se non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. ( ex plurimis , Cass., Sez. U, 11/03/2025, n. 6431); e, quanto alla seconda, che essa è estranea al paradigma richiamato in quanto trattasi, al più, di elementi istruttori ma non di fatti decisivi ( ex plurimis , Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053) e che in ogni caso spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici ( ex plurimis , Cass., Sez. IV, 5/08/2021, n. 22366)
4. Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 3200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 22 ottobre 2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME