Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 50 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 50 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25936/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e per essa la sua procuratrice RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avv ocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del curatore, controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona nr. 1835/2019, depositata 30/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Banca Monte dei Paschi di Siena spa (che successivamente ha ceduto il credito a RAGIONE_SOCIALE) chiese tardivamente, ex art 101 l.fall., l’insinuazione al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in via chirografaria, per il credito di € 234.129,28, derivante da mancato pagamento di rate del contratto di mutuo stipulato in data 15/1/2002 tra la Banca Toscana spa (incorporata in Monte dei Paschi di Siena spa) e la società in bonis.
Disposta l’istruzione della causa a seguito di opposizione del curatore, il Tribunale di Fermo respinse la domanda.
Sul gravame della Banca, la Corte d’Appello di Ancona rigettava l’appello , rilevando che il documento del 12/3/2004 prodotto in giudizio dalla stessa Banca con la domanda di insinuazione allo stato passivo integrava gli estremi della quietanza, avendone tutti i requisiti e, come tale, nella controversia contro il Fallimento, aveva valore di prova documentale, apprezzabile dal giudice, dell’avvenuto pagamento.
Precisava l’impugnata sentenza che la condotta serbata dalla Banca, che aveva versato in atti la quietanza con la domanda di insinuazione, era qualificabile come rinunzia alla proposizione in giudizio dell’eccezione di disconoscimento.
Rimarcava la Corte distrettuale che la Banca non aveva assolto l’onere della prova dei fatti specifici dai quali poter dedurre che la dichiarazione di avvenuto pagamento fosse stata rilasciata per errore.
La Banca ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi illustrati con memoria ex art 380 bis c.p.c.
Il Fallimento non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 214, comma 2, c.p.c., 77 e 87 disp. att. c.p.c., in relazione a ll’art. 360 , comma 1, c.p.c.: la ricorrente sostiene che la scrittura contenen te l’attestazione di pagamento da parte della società non
poteva considerarsi ‘prodotta’ in giudizio dalla Banca , in quanto il documento non era inserito nell’elenco degli allegati alla domanda di insinuazione al passivo; con la conseguenza che la Corte avrebbe errato nel denegare l’esperibilità da parte della banca del disconoscimento dell’atto. Quindi, secondo il ricorrente, benché la scrittura fosse stata rinvenuta tra i documenti di essa banca, non poteva assumersi che fosse stata prodotta da essa banca.
Il motivo è inammissibile in quanto carente di specificità.
2.1. L’impugnata sentenza ha accertato che la produzione della quietanza è avvenuta ad opera dell’appellante ‘nel contesto della domanda di insinuazione al passivo ‘ . E non fa alcun cenno alla questione della ritualità delle modalità di introduzione e acquisizione in giudizio del documento.
2.2. Deve allora essere richiamata la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 25909/2021 e n. 31999/2022), secondo la quale qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010). In quest’ottica, il ricorrente ha l’onere di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena di inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n.
12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018).
2.3. La ricorrente non ha allegato ed indicato in quale atto del giudizio di merito abbia dedotto la questione agitata nel motivo, né il luogo e il modo di deduzione della stessa.
2.4. La censura è inammissibile anche sotto altro profilo.
2.5. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell’indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l’inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte, legittimata a far valere le irregolarità, non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all’atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare (Cass. n. 14661/2019, 5671/2010 e, da ultimo, Cass. 2772/2024).
2.6. Nel caso di specie non solo non risulta che il Fallimento abbia contestato la ritualità della produzione della quietanza, ma emerge dalle stesse affermazioni della ricorrente che la curatela abbia essa
stessa versato in atti il documento, dimostrando così inequivocabilmente l’assenza di qualsivoglia opposizione al suo utilizzo come prova da parte del giudice.
Le medesime ragioni consentono di ritenere inammissibile anche il secondo mezzo di impugnazione, con il quale la medesima doglianza viene fatta valere come vizio di omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.
3.1. La censura presenta un ulteriore profilo di inammissibilità, in quanto il fatto il cui esame può essere omesso, è un fatto storico (Cass. n. 21152/2014) non un riscontro processuale.
Il ricorso è quindi inammissibile.
Nulla è da statuire sulle spese del giudizio, non avendo la curatela svolto difese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
Così deciso ne ll’adunanza in Camera di Consiglio del 27/11/2024.