Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34006 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34006 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25250/2021 R.G. proposto da:
BANCO DI SARDEGNA SPA, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
NOME COGNOME COGNOME VILLAHERMOSA, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n. 306/2021 depositata il 29/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal pres sez. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. – BANCO DI SARDEGNA SPA ricorre per sei mezzi, nei confronti di NOME COGNOME di Villahermosa, contro la sentenza del 29 giugno 2021 con cui la corte d’appello di Cagliari ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto dall’odierno controricorrente contro sentenza del locale tribunale, accertando che il conto corrente n. n. 10241/19 al 29 marzo 2011, presentava un saldo attivo pari ad euro 43.733,170.
– NOME COGNOME di Villahermosa resiste con controricorso.
– Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. – Il ricorso contiene i seguenti motivi.
Il primo denuncia nullità del procedimento per violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere la corte territoriale errato nel ritenere rituale il deposito della documentazione, nei termini di cui alla seconda memoria istruttoria, di una nota di deposito del 29 marzo 2013 poiché doveva ritenersi non specificamente contestata l’eccezione di irritualità sollevata dalla convenuta. Lamenta perciò che le difese esposte nell’atto di appello dovevano quindi, ormai, ritenersi tardive.
Il secondo denuncia nullità del procedimento per violazione degli artt. 83, 125, 156, comma 2 e 170 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere la corte territoriale violato le norme indicate per aver ritenuto ammissibili le produzioni di cui alla nota di deposito del 29 marzo 2013.
Il terzo denuncia violazione di legge ex art. 360 n. 3, in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere la corte territoriale ritenuto ammissibili le produzioni di cui alla nota di deposito del 29 marzo 2013.
Il quarto denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5, censurando la sentenza impugnata per avere la corte territoriale ritenuto ammissibili le produzioni di cui alla nota di deposito del 29 marzo 2013.
Il quinto denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. c.c., censurando la sentenza impugnata per avere la corte territoriale errato nel ritenere fondata la domanda del correntista in assenza della produzione di un contratto in forma scritta.
Il sesto denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero motivazione apparente e apodittica, in relazione all’art 360, comma 1, n. 5, censurando la sentenza impugnata per avere la corte territoriale accolto la domanda quanto all’addebito degli interessi legali in luogo degli interessi al tasso applicato e emergente dagli estratti di conto stante, in particolare, la mancata produzione di un contratto in forma scritta.
5. – Il ricorso va respinto.
5.1. – Il primo motivo va disatteso per l’assorbente considerazione che il principio di non contestazione si applica non ai fatti processuali, ma ai soli fatti storici sottesi a domande ed eccezioni (p. es. Cass. n. 6172 del 2020).
5.2. – Il secondo, terzo e quarto sono infondati.
La denuncia di irritualità della produzione dei documenti, variamente articolate nei motivi, muove dal presupposto di una nullità della memoria, depositata da difensore privo di ius postulandi , che si sarebbe comunicata alla detta produzione sulla base del presupposto di fatto della contestualità di deposito di memoria e produzione dei documenti; di contro va evidenziata la differenza, sul piano dell’atto processuale, fra memoria e
produzione documentale, per cui non può il mero dato di fatto della contestualità fondare un’estensione della nullità, ai sensi dell’art. 159 c.p.c., della memoria alla produzione documentale; vale al proposito l’indipendenza della produzione documentale dalla memoria, che viene meno solo ove il documento risulti incorporato nella memoria, per cui la nullità di quest’ultima rende inutilizzabile nel processo il documento che vi è incorporato; la produzione, al di là della questione della tempestività del deposito, può essere pertanto affetta da irritualità per causa propria, il che, considerato che in tema di produzione documenti nel processo, l’attività materiale del deposito di atti nella cancelleria degli uffici giudiziari non deve essere necessariamente compiuta dal difensore o dalla parte che stia in giudizio personalmente, potendo essere delegata a un loro nuncius (Cass 26737/06), ricorre solo in caso di soggetti non qualificabile in tali termini.
In base al fondamentale principio di conservazione degli atti, nella specie della produzione documentale, la corte ha considerato il depositante nuncius dei difensori costituiti.
5.3. – Il quinto e sesto mezzo sono inammissibili.
Ed invero, la corte non ha fatto applicazione della regola residuale sull’onere della prova, ma ha positivamente accertato, sulla base della documentazione disponibile e l’apprezzamento tecnico del consulente, l’esistenza delle clausole rispetto alle quali ha recepito l’accertamento del CTU, il che rende eccentrico rispetto alla motivazione anche il sesto motivo.
– Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2025.
Il presidente NOME COGNOME