Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 692 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 692 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
Ricorrente
contro
Roma Capitale , in persona del sindaco, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, INDIRIZZO
Controricorrente
e
Agenzia delle EntrateRAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Roma, INDIRIZZO
Resistente avverso la sentenza n. 8083/2021 del Tribunale di Roma, depositata il 15. 5. 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28. 11. 2023 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa e ragioni della decisione
COGNOME propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Roma ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc civ. avverso gli estratti ruolo e le cartelle di pagamento ivi indicate emesse per importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa, eccependo la prescrizione dei crediti non avendo mai ricevuto la notifica delle cartelle.
Costituita si Roma Capitale e, in corso di giudizio, l’Agenza delle Entrate RAGIONE_SOCIALE, il Giudice di pace dichiarò inammissibile la domanda.
Proposto appello, con sentenza n. 8083 del 15. 5. 2021 il Tribunale di Roma, dichiarata ammissibile l’opposizione, la accolse solo in relazione ad una cartella, che non risultava notificata, affermando che sulla base della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate vi era la prova della regolare notifica delle altre, nei cui confronti non si era pertanto maturata l’eccepita prescrizione.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso COGNOME affidandosi ad un unico motivo.
Roma Capitale ha notificato controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate -Riscossione ha depositato mero atto di costituzione.
Trattato il ricorso alla camera di consiglio del 17. 11. 2022, con ordinanza interlocutoria è stata disposta l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio di entrambi i gradi del giudizio e quindi fissata nuova data dell ‘adunanza .
Parte ricorrente ha depositato memoria.
L’unico motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 320 e 416 c.p.c. nonché dell’art. 7 del d.l gs. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere posto a fondamento del rigetto parziale della opposizione la documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in primo grado relativa alla notificazione delle cartelle opposte, che invece avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile, ai sensi dell’art. 320 citato, essendo avvenuta soltanto all’udienza d i precisazione delle conclusioni. Il tribunale ha ritenuto utilizzabile tale documentazione ai sensi dell’art. 7, comma 7, legge n. 150 del 2011, senza però considerare che tale disposizione non era nella specie applicabile. L’opponente aveva infatti propo sto
R.G. N. 29048/2021.
la propria domanda ai sensi dell’art. 615 c.p.c., eccependo il difetto di notifica delle cartelle esattoriali allo scopo di dedurre la sopravvenuta estinzione del credito per prescrizione, sicché il giudizio era sottoposto al rito ordinario di cognizione, che è stato di fatto seguito, e non alle disposizioni di cui all’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente merita precisare che nel caso di specie non può trovare applicazione il principio espresso dalla sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022 delle Sezioni unite di questa Corte, che ha dichiarato applicabile anche ai processi pendenti l’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della legge n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, che dichiara non autonomamente impugnabile l’estratto di ruolo, in mancanza di uno specifico interesse del ricorrente. La questione risulta infatti coperta da giudicato interno, avendo la sentenza del tribunale, accogliendo in parte qua l’appello, statuito specificatamente nel senso della ammissibilità della impugnazione dell’estratto di ruolo e non avendo la relativa statuizione formato oggetto di impugnazione in via incidentale.
Tanto premesso, il motivo è fondato in quanto dalla lettura degli atti processuali risulta che la parte aveva proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., eccependo la prescrizione della pretesa sanzionatoria ai sensi dell’art. 209 cod ice della strada e dell’art. 28 della legge n. 689 del 1981, per non essergli state le cartelle notificate entro il termine ivi indicato, facendo quindi valere un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo, costituito nella specie dai verbali di contestazione delle violazioni. Ne discende che il giudizio aveva natura di opposizione all’esec uzione ( Cass. S.U. n. 22080 del 2017; Cass. n. 22094 del 2019; Cass. n. 16024 del 2016; Cass. n. 21793 del 2010 ). In quanto tale, esso era sottoposto al rito ordinario di cognizione, tanto che era stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, non avendo alcuna funzione recuperatoria della opposizione al verbale di contestazione della violazione. Da tale ultima considerazione discende che nella specie non era applicabile l’art. 7 legge n. 150 del 2011, che invece disciplina
R.G. N. 29048/2021.
l’opposizione al predetto verbale e prevede, al comma 7, il deposito, svincolato da termini preclusivi, da parte dell’Amministrazione degli atti relativi all’accertamento, contestazione e notificazione della violazione . La produzione di documenti era pertanto regolata dall’art. 320 c.p.c., che nel giudizio dinanzi al giudice di pace ne consente il deposito solo fino alla prima udienza, salvo il caso in cui il rinvio ad una udienza successiva non sia dal giudice ritenuto necessario dalle attività svolte dalle parti ( Cass. n. 19359 del 2017; Cass. n. 27925 del 2011 ). Il Tribunale è pertanto incorso in errore nel richiamare l’art. 7 citato e nell’utilizzare i documenti prodotti dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione attestanti la notifica delle cartelle di pagamento per cui è causa, dal momento che tali atti risultano prodotti in giudizio dall ‘Agenzia convenuta dopo la prima udienza, tenutasi l’8. 5. 2019, all’udienza di precisazione delle conclusioni del 20. 9. 2019 o, al più, in occasione della sua costituzione in giudizio, avvenuta il 9. 9. 2019.
La sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata per la decisione al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla