Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31884 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31884 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 125/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE unipersonale, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di SIRACUSA n. 217/2022, depositato il 18/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
–RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, contestando il parziale diniego di ammissione al passivo del credito originariamente vantato da Unicredit sRAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE a titolo di rapporto di conto corrente e contratto di mutuo fondiario.
1.1. -In quella sede la curatela fallimentare ha eccepito preliminarmente la carenza di rappresentanza sostanziale da parte di RAGIONE_SOCIALE -quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE -e, per l’effetto, il difetto di ius postulandi del difensore, AVV_NOTAIO.
1.2. -Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Siracusa ha accolto l’eccezione e dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 98 l.fall., per mancanza di prova del mandato conferito da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, stanti la mancata produzione in giudizio della « procura per atto del 25.11.2021 N. 32859 di Rep. e N. 21990 di racc. a rogito del AVV_NOTAIO » menzionata nell’epigrafe del ricorso , e il suo mancato rinvenimento nel fascicolo allegato alla domanda di insinuazione al passivo; di qui il difetto della rappresentanza sostanziale e la conseguente esclusione della legitimatio ad processum del rappresentante.
1.3. -Contro il decreto RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione in unico mezzo, illustrato da memoria, cui il Fallimento intimato resiste con controricorso, corredato da breve memoria.
CONSIDERATO CHE:
-Con l’unico motivo proposto si lamenta la violazione degli artt. 23 e 99, comma 2, n. 4, l.fall., per avere il tribunale ritenuto irrilevante che, già nella fase di verifica del credito per cui è causa, la società cessionaria RAGIONE_SOCIALE (rappresentata da COGNOME) si era costituita telematicamente in data 21/02/2022, producendo in allegato alla ‘ comparsa di costituzione di nuovo creditore ‘ una serie di documenti, tra i quali le ricevute PEC di deposito, nel fascicolo fallimentare, (anche) della procura notarile in questione.
Il ricorrente sottolinea che detta procura sostanziale era stata già prodotta nella fase dinanzi al giudice delegato ed altresì indicata nell’atto di opposizione allo stato passivo circostanza confermata nel controricorso -senza che la stessa potesse,
ovviamente, reperirsi nel fascicolo allegato all ‘originari a domanda di insinuazione presentata il 27/04/2021 da Unicredit (sempre rappresentata da COGNOME), dal momento che NOME si era resa cessionaria del relativo credito solo in data 11/11/2021, giusta avviso di cessione pubblicato nella G.U. del 18./11/2021 n. 137, per poi costituirsi in data 21/02/2022 nel procedimento di verifica del passivo, proponendo il 25/02/2022 osservazioni al progetto di stato passivo del curatore, in vista dell’udienza del 03 /03/2022; il tutto come da documentazione allegata.
-Il motivo appare ammissibile (non venendo in rilievo un possibile vizio revocatorio, trattandosi di aspetto oggetto di discussione tra le parti) ed anche meritevole di accoglimento.
3.1. -Va fatta invero applicazione del consolidato principio per cui, in sede di opposizione allo stato passivo, l’opponente è tenuto, a pena di decadenza, solo ad indicare i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti -come risulta nel caso in esame -nel corso del procedimento di verifica dinanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della loro produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare, ove sono custoditi (Cass. 22620/2022; conf. Cass., 5320/2022, 125663/2020, 5627/2018, 12549/2017).
3.2. -Né a diversa conclusioni possono indurre le confuse argomentazioni svolte in controricorso, ove si fa peraltro riferimento a ben tre motivi di ricorso per cassazione (non meglio individuabili) e si riferisce di una pronuncia del giudice delegato in tema di art. 115 l.fall., di cui però non vi è traccia nel decreto impugnato, che pure ne riporta le plurime valutazioni di merito
-Il decreto va quindi cassato con rinvio, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto e rinvia al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/10/2023.