Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3092 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N. 4817/2020 R.G. proposto da:
COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliati in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dal l’avv. NOME COGNOME come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti
-controricorrente e ricorrente incidentale -e contro
COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME
difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c., nonché rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME come da procura allegata al controricorso
-controricorrente –
e contro
COGNOME e COGNOME quali eredi di COGNOME NOME
-intimati –
avverso la sentenza N. 2203/2019 emessa dalla Corte d’appello di Palermo, depositata in data 11.11.2019;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.12.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso del 29.6.2015, convenne dinanzi al Tribunale di Agrigento Margherita, NOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME al fine di ottenere la consegna di un immobile sito in Agrigento, INDIRIZZO detenuto in tesi sine titulo, nonché la condanna dei convenuti al pagamento di € 700,00 mensili dal 3.10.2013 alla consegna. Costituitisi tutti i convenuti, questi evidenziarono che la società attrice aveva acquistato detto immobile (unitamente ad altri beni e ad alcune azioni pendenti) quale proponente del concordato fallimentare ex art. 124 l.fall. nella procedura concorsuale a carico di NOME COGNOME; che, stante la sproporzione tra quanto pagato dalla proponente e l’effettivo valore di tutti i beni, tra la società predetta ed essi convenuti era stato raggiunto un accordo regolativo dei reciproci rapporti patrimoniali, consacrato in scrittura privata del
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25.6.2009, mediante la quale, tra l’altro, la RAGIONE_SOCIALE garantiva a NOME COGNOME e a NOME COGNOME la detenzione di tutti gli immobili trasferiti (tra cui quello per cui è processo), salva l’ipotesi in cui fosse seguita la loro vendita; che comunque NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano sottoscritto detta scrittura privata al solo fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, sicché eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all’azione avve rsaria. Con sentenza n. 12/2017 del 5.1.2017, il Tribunale di Agrigento rigettò le domande attoree perché infondate, in quanto NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano diritto di detenere l’immobile in forza della citata scrittura privata, non potendo spiegare effetto quell’altra scrittura del 15.7.2013 – invocata dalla società attrice a sostegno del superamento delle condizioni di detenzione dapprima pattuite ut supra -perché non sottoscritta da nessuna delle parti; il Tribunale, inoltre, dichiarò la carenza di legittimazione passiva di NOME e NOME COGNOME; infine, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da NOME COGNOME condannò la società attrice a pagare in suo favore la somma di € 2.107,26 oltre accessori, per l a restituzione di somme anticipate.
Detta sentenza venne gravata dalla RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Corte d’appello di Palermo ; resistettero al gravame NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché NOME COGNOME, mentre NOME COGNOME venne dichiarato contumace. Con sentenza del 11.11.2019, la Corte adita, accogliendo parzialmente l’appello e
riformando la prima decisione, condannò NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME all’immediato rilascio dell’immobile in favore della società, nonché, in solido, al pagamento in favore di quest’ultima della somma di € 23.760,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre accessori; rigettò l’appello nel resto, anche in relazione alla statuizione sulla domanda riconvenzionale proposta da NOME COGNOME.
Avverso detta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla base di un unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, che ha pure proposto ricorso incidentale, a sua volta resistito, con distinti controricorsi, da NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché da NOME COGNOME. Queste ultime parti hanno depositato distinte memorie. NOME COGNOME, evocata quale erede di NOME COGNOME, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RICORSO PRINCIPALE
1.1 -Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 360 cpc n. 3, 4 e 5 e dell’art. 345 cpc 3 comma ‘. I ricorrenti si dolgono della decisione d’appello là dove si è ritenuta ammissibile la produzione documentale della scrittura privata datata 15.7.2013, non depositata nel giudizio di primo grado, e ciò in forza della nota a firma dell’avv. COGNOME g ià legale della società, in cui si dichiarava che ‘ in riscontro alla Vostra nota del 19/03/2018, si comunica che a seguito di ulteriori ricerche è stata rinvenuta la documentazione
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richiesta, nonché ulteriori bozze di scritture inviate alle parti ‘. Rilevano i ricorrenti come tanto non possa considerarsi come fatto non imputabile alla società, sicché la produzione della citata scrittura privata non avrebbe potuto ammettersi, a norma del vigente art. 345, comma 3, c.p.c., tanto più che la motivazione resa sul punto è illogica e incoerente. Con distinta censura, infine, si contesta la nullità della sentenza in quanto NOME COGNOME è deceduto in data 11.1.2017, dunque dopo il deposito della sentenza di primo grado, ma prima della notifica dell’appello (avvenuta il 9.2.2017), che dunque -per detta posizione -avrebbe dovuto eseguirsi nei confronti degli eredi, trattandosi nella specie di litisconsorzio necessario.
RICORSO INCIDENTALE
1.2 -Con l’unico motivo, la RAGIONE_SOCIALE lamenta la ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 illegittimità della sentenza erronea valutazione delle prove acquisite in entrambi i gradi del giudizio in relazione al difetto di legittimazione passiva della sig.ra COGNOME COGNOME per essere l’immobile ancora detenuto anche da costei, come risultante dalle citate scritture private del 2009 e del 2013.
2.1 -Preliminarmente, va rilevato che il ricorso principale è stato notificato -per quanto riguarda la posizione di NOME COGNOME dichiarato contumace in appello, ma deceduto prima della notifica del gravame -al difensore costituito in primo grado, sicché la notifica è da ritenere nulla in parte qua .
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Tuttavia, la notifica del ricorso principale risulta regolarmente effettuata nei confronti di NOME COGNOME quale erede del predetto in quanto figlia, sicché -in considerazione del fatto che, da quanto risulta dal certificato storico anagrafico prodotto dai ricorrenti, è deceduta anche la moglie di NOME COGNOME – la posizione inerente al de cuius deve considerarsi regolare, tenendo anche presente che, dalla stessa documentazione citata, si evince che l’altro chiamato all’eredità è lo stesso ricorrente principale, NOME COGNOME anch’egli figlio del deceduto e ovviamente già parte di questo giudizio.
Entrambi i predetti figli, tuttavia, non hanno svolto difese rispetto alla posizione del de cuius , sicché devono considerarsi meri intimati, al riguardo.
2.2 -Sempre in via preliminare, il controricorso con ricorso incidentale della società è improcedibile ex artt. 371-369 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis , perché depositato oltre i venti giorni dalla sua notifica . Infatti, il ricorso incidentale della società è stato notificato il 14.2.2020, sicché avrebbe dovuto essere depositato in cancelleria, a norma dell’art. 369, comma 3, c.p.c. (si ripete nel testo applicabile ratione temporis ) , entro i venti giorni successivi, ossia entro giovedì 5.3.2020.
Esso, invece, spedito a mezzo posta, è pervenuto in Corte solo il 9.3.2010 e formalmente depositato in cancelleria solo il giorno successivo, donde l’improcedibilità dell’impugnazione incidentale. Nella specie, non può trovare infatti applicazione il disposto dell’art. 134 , comma 5, disp. att. c.p.c., secondo cui, in caso di spedizione del plico contenente il
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contro
ricorso a mezzo raccomandata postale, ‘ il deposito si ha per avvenut a tutti gli effetti, alla data di spedizione de plic con la posta raccomandata ‘, perché (come anche risulta dal frontespizio del fascicolo di parte della società, ove è apposta la scritta ‘ attenzione pervenuto a mezzo posta illeggibile ‘ ) la data di spedizione del plico risulta assolutamente illeggibile, verosimilmente per un difetto di funzionamento della stampante dell’ufficio postale , né la società stessa ha depositato alcuna documentazione -com’era a tal punto suo onere – dalla quale possa evincersi che la spedizione del plico stesso è comunque avvenuta entro il 5.3.2020.
Ad abundantiam , peraltro, può osservarsi che l’impugnazione incidentale , se si fosse potuta esaminare, sarebbe stata da considerare comunque inammissibile, perché tende ad ottenere da questa Corte di legittimità una diversa ricostruzione della fattispecie, attività com’è noto riservata al giudice del merito.
3.1 -Ciò posto, venendo all’unico formale motivo di impugnazione del ricorso principale, esso consta in realtà di plurime censure, autonomamente individuabili.
Anzitutto, va rigettata quella inerente alla pretesa violazione del litisconsorzio necessario in relazione alla posizione di NOME COGNOME deceduto tra la data di pubblicazione della sentenza di primo grado e quella di notificazione dell’appello al suo procuratore costituito.
Infatti, la scansione temporale su descritta consente di ritenere pienamente operante il noto principio di ultrattività del mandato,
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affermato da Cass., Sez. Un., n. 15295/2014 e successiva giurisprudenza conforme. La sentenza d’appello , dunque, è stata resa correttamente nei confronti di NOME COGNOME correttamente evocato in giudizio dall’appellante benché egli sia deceduto prima della notifica del gravame -mediante l a notifica dell’impugnazione nei confronti del suo procuratore costituito in primo grado.
4.1 -Sono invece fondate le restanti censure.
Infatti, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata risulta evidente che la Corte siciliana ha accolto l’appello della società solo in virtù della produzione tardiva di un documento (scrittura privata del 15.7.2013) avvenuta solo nel secondo grado di giudizio, in violazione del divieto di cui all’art. 345 , comma 3, c.p.c., come novellato nel 2012.
In proposito, può osservarsi che non solo la C orte d’appello non ha speso una riga di motivazione al riguardo, ma a ben vedere -dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte – non risulta neanche la necessaria allegazione della società di non aver potuto produrre prima il documento stesso (benché formatosi precedentemente allo stesso giudizio di primo grado) per causa a sé non imputabile. In dette condizioni, dunque, la Corte palermitana avrebbe dovuto dichiarare il documento in parola inammissibile e delibare il gravame sulla scorta dei restanti elementi istruttori legittimamente acquisiti.
5.1 -In definitiva, il ricorso principale è accolto per quanto di ragione, mentre il ricorso incidentale è improcedibile. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in
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diversa composizione, che esaminerà nuovamente l’appello della società attenendosi ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In relazione alla data di proposizione del ricorso incidentale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell ‘ applicabilità dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione e dichiara improcedibile il ricorso incidentale. Cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,