Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25087 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25087 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21557-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria (giusta procura per atto del notar COGNOME in Milano, rep. 60850, racc. 11358, in data 20.7.2017) di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta cessionaria del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e dei fideiussori, tra i quali COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME
– intimata –
avverso la sentenza n. 6223/2023 della CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2023;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Roma, chiedendo dichiararsi la revoca e l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei suoi confronti, del contratto di convivenza stipulato dal convenuto e trascritto nei registri immobiliari, con il quale il COGNOME aveva donato a COGNOME NOME un immobile in Sabaudia. In subordine, l’attrice chiedeva accertarsi la simulazione assoluta della predetta convenzione.
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda ed eccependo il difetto di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 4679/2021 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda, poiché RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto di aver ricevuto da RAGIONE_SOCIALE, originaria creditrice, la procura a gestire i crediti anomali, tra cui rientrava anche il rapporto di cui è causa, ma non aveva poi fornito prova al riguardo.
Con la sentenza impugnata, n. 6223/2023, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto dall’originaria attrice avverso la decisione di prime cure, confermandola. La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che RAGIONE_SOCIALE era onerata di produrre la prova della propria legittimazione attiva nel rispetto delle preclusioni istruttorie in primo grado e che non poteva beneficiare del termine previsto dall’art. 182 c.p.c., non trattandosi di difetto della procura ma di mancata prova della titolarità del potere di rappresentanza.
Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
COGNOME NOME, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che la prova della legittimazione può essere fornita anche in appello e non soggiace alle preclusioni previste per i nova in secondo grado.
Con il secondo motivo, si contesta invece l’omesso esame del fatto decisivo, rappresentato dall’avvenuta produzione, in appello, della documentazione attestante la sussistenza della legittimazione.
Le due censure sono fondate, alla luce del principio secondo cui ‘Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all’art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 182,
comma 2, c.p.c.’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17062 del 26/06/2019, Rv. 654404). Nello stesso senso, cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5610 del 26/02/2019, Rv. 652767, secondo cui ‘Il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 345 c.p.c., si riferisce ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non agli atti volti a dimostrare la correttezza dell’attività processuale’ .
La sentenza impugnata va quindi cassata, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, anche per le