Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33479 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33479 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21702/2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’a AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., rappres. e di fesa dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 76/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Cagliar i, pubblicata in data 01/03/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28.11.2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto ed ottenuto nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME un decreto ingiuntivo per euro 5.514,48 dal Tribunale di Lanusei, in data 4 febbraio 2010, notificato il 15 febbraio 2010.
La RAGIONE_SOCIALE società acquirente del credito, oggetto del ricorso monitorio, notificava alla COGNOME, quale garante, un atto di precetto con cui le intimava il pagamento della somma complessiva di euro 6.685,63 di cui al predetto decreto ingiuntivo.
A seguito di tale precetto la COGNOME sarebbe venuta a conoscenza del decreto presupposto e ha, quindi, proposto opposizione tardiva ex art. 650 deducendo di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento con la società prima creditrice e l’inesistenza della notifica di detto titolo. Si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE contestando la tardività e l’inammissibilità dell’opposizione atteso che il decreto ingiuntivo era stato notificato correttamente al destinatario, che ‘ aveva rifiutato di riceverlo ‘.
Con sentenza del 26.10.2022 il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione, osservando che: la notifica era stata effettuata a mezzo posta ai sensi della L. 890/1982 e il notificante aveva attestato che il plico era stato ‘rifiutato dal destinatario’, NOME COGNOME; l’atto notificando non era stato dunque consegnato al destinatario per rifiuto di riceverlo, per cui la notifica doveva ritenersi perfezionata, come fatta ‘in mani proprie’, secondo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 138 c.p.c. e dall’art. 7 l. n. 890; tale prova della notifica era data dalla produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, nel quale il messo notificatore (agente postale) aveva indicato proprio il rifiuto del destinatario a ricevere l’atto (ex art. 7); par te opponente ha dedotto di
non aver mai ricevuto tale notifica, ma la contestazione non è stata fatta nelle forme e tempi previsti dal codice, avendo l’opponente contestato di non aver mai ‘rifiutato l’atto’ (COGNOME risiedeva a quella data in altro indirizzo e quel giorno sarebbe stata ricoverata per cure); tuttavia, dette contestazioni sono state effettuate in maniera del tutto informale senza che l’opponente abbia proposto, in via incidentale, la procedura di cui agli artt. 221 c.p.c. ss.; pertanto, in mancanza di prova dei presupposti di cui all’art. 650 c.p.c. – irregolarità della notificazione l’opposizione tardiva era inammissibile con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, compensando per 1/2 le spese di giudizio atteso che la società finanziaria ha agito per il recupero del credito dopo quasi 10 anni, creando ragionevolmente un affidamento nella debitrice -chiamata in solido, quale garante -di non più debenza della somma richiesta.
C on sentenza dell’1.3.2024 la Corte territoriale rigettava l’appello della COGNOME, osservando che: a fronte della produzione della parte creditrice, l’appellante avrebbe dovuto prendere posizione ed eventualmente disconoscere le sottoscrizioni ivi apposte, quale garante, di NOME, e di NOME COGNOME, qualificata convivente (tanto più che dall’intestazione riportata nello stesso contratto di finanziamento risultava la coincidenza dei suoi dati ana grafici con quelli dell’ appellante ed in calce la f otocopia del documento di identità); l’appellante non aveva svolto alcun ordine di argomentazioni e non aveva sollevato eccezioni in merito al documento prodotto né all’udienza fissata, né nelle note conclusive autorizzate, sede nella quale era stata ribadita la carenza di prova in ordine al credito azionato con ricorso monitorio; per tali ragioni il credito ingiunto doveva ritenersi accertato; da ultimo, nessuna contestazione era stata sollevata in ordine alla legittimazione della cessionaria qualificatasi interveniente, la quale ha, peraltro,
prodotto il contratto di cessione del credito e relativa pubblicazione di cessione pro soluto dei crediti in blocco sulla Gazzetta Ufficiale.
NOME COGNOME ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con due motivi. Controparte resiste con controricorso.
È stata formulata proposta di definizione anticipata della causa.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 comma 3 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. e in particolare la violazione del principio dell’unità processuale fra il primo e il secondo grado di giudizio e del diritto di difesa.
In particolare, la ricorrente assume che: la parte appellata ha allegato alla comparsa di costituzione con il nome DOC 9 il titolo sul quale si fonderebbe la pretesa creditoria senza alcuna dimostrazione che tale allegazione tardiva ed irrituale fosse dovuta a causa non imputabile alla stessa parte; la Corte d’Appello, richiamando due pronunce di Cassazione (Cass. Sez. Un. n. 14475 del 10/07/2015; nello stesso senso, Cass. civ.20584 /2019) ha ritenuto erroneamente ammissibile il documento DOC 9; a ben veder e, il fascicolo d’ufficio del procedimento monitorio versato in atti per ordine del giudice del primo grado (Vd. Ud. del 26 maggio 2022) non conteneva il titolo fondante la pretesa creditoria e dunque non può dirsi che esso fosse, come richiesto dalle pron unce citate, a disposizione della controparte; infatti l’opponente nel corso del giudizio di primo grado ha più volte invitato la convenuta opposta a produrre in giudizio il titolo senza però ottenere alcun risultato; lo stesso giudice del primo grado con l’ordinanza resa nella udienza del 22 giugno 2022 disponeva che parte opposta RAGIONE_SOCIALE depositasse entro il 29 luglio 2022 telematicamente copia del contratto di finanziamento posto a base del decreto ingiuntivo, non rinvenendosi il suo fascicolo di parte in quello d’ufficio del monitorio’;
anche in questo caso la parte opposta non provvedeva al deposito nel giudizio di opposizione del titolo fondante la pretesa creditoria azionata; dunque nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE, che successivamente avrebbe ceduto il credito di cui si discute, ha avuto la possibilità di produrre il titolo, anzi le è stato chiesto dalla opponente e dallo stesso giudice e ciò nonostante non ha mai addotto alcuna giustificazione rispetto alla mancata produzione del documento, salvo poi produrlo in grado d’a ppello; tale condotta processuale ha anche sottratto il documento al contraddittorio delle parti violando i principi del giusto processo.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt.112 e 164 comma 1, n.4 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte territoriale tralasciato il motivo d’appello che riguardava la nullità della comparsa di costituzione e risposta della convenuta opposta per carenza della causa petendi , rilevato che non era dato conoscere e non emergevano il titolo, le ragioni e la natura stessa del credito vantato.
La ricorrente ha chiesto la decisione del giudizio, a seguito della proposta di definizione anticipata, che ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato.
Il collegio ritiene che tale proposta sia da confermare. Invero, circa il primo motivo, la Corte d’appello ha chiaramente affermato che: l’ appellata aveva dichiarato di riprodurre, ed aveva, in effetti prodotto, il contratto di finanziamento di cui trattasi con gli allegati a corredo; tale produzione non poteva essere considerata tardiva in quanto già acquisita dal giudice del monitorio e da questi posta a fondamento del decreto ing iuntivo (sul principio generale secondo cui: ‘… i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell’art. 638, terzo comma, cod. proc. civ.,
seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio “di non dispersione della prova” ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili.’ (Cass. Sez. Un. n. 14475 del 10/07/2015; nello stesso senso, Cass. civ.20584 /2019); a fronte di siffatta produzione l’appellante non aveva disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul contratto e formulato contestazioni in merito.
Il secondo motivo è inammissibile poiché generico e privo di autosufficienza, non trascrivendo il contenuto della comparsa di costituzione della creditrice dalla quale evincere la lamentata carenza di causa petendi .
Le spese seguono la soccombenza. A norma dell’art. 380 bis c.p.c.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), poiché la Corte ha definito il giudizio in conformità alla proposta, la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle somme di cui all’art. 96, comma 3- considerata la manifesta infondatezza del ricorso- e 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 2.700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge, nonché al pagamento.
Condanna la ricorrente al pagamento delle somme di € 2.500,00 in favore della controricorrent e, ai sensi dell’art. 96, 3° c e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME