Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19810 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19810 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30236/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale a margine del ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 4142/2016 depositata il 21/11/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto ingiuntivo n. 7753 del 16 settembre 2008, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, su ricorso del RAGIONE_SOCIALE (di seguito per brevità RAGIONE_SOCIALE), ingiungeva alla RAGIONE_SOCIALE (di seguito per brevità RAGIONE_SOCIALE) il pagamento, in favore della società ricorrente, della somma di euro 1.629.050,45, oltre interessi, quale corrispettivo a saldo delle prestazioni di fisiokinesiterapia, ex art. 44 della legge n. 833/78, erogate in regime di accreditamento provvisorio nell’anno 2002 (euro 57.782,52) e delle prestazioni di riabilitazione, ex art. 26 della legge n. 833/08, erogate negli anni 2003 (euro 375.483,26) e 2004 (euro 1.195.784,67), giuste fatture e distinte riepilogative in atti. Avverso il predetto decreto, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva formale opposizione, deducendo nel merito, per quanto ora di interesse, la mancanza di prova del rapporto di convenzionamento, del contratto, della tipologia, quantità e qualità delle prestazioni, nonché l’avvenuta estinzione del proprio eventuale debito per intervenuta compensazione con il maggior credito vantato nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 7779/2012, pubblicata il 29 giugno 2012, il Tribunale rigettava l’opposizione e condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite.
Con sentenza n. 4142/2016, pubblicata 21 novembre 2016, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la citata sentenza e, in riforma della stessa, revocava il citato decreto ingiuntivo. In particolare, la Corte di merito riteneva infondata l’eccezione, sollevata dal RAGIONE_SOCIALE, d’inammissibilità dell’appello per novità della questione relativa alla mancanza di prova del contratto scritto, poiché, invece, detta questione era
stata posta dall’RAGIONE_SOCIALE con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte di Appello, inoltre, riteneva che non fosse stata fornita la prova dello specifico contratto scritto, constatata anche l’assenza di dichiarazione di accettazione del sistema di remunerazione a tariffa (pag.10 sentenza impugnata), e che il difetto del titolo contrattuale privasse il RAGIONE_SOCIALE del diritto di richiedere il corrispettivo per le prestazioni erogate nell’ambito del rapporto intercorrente tra le parti, in quanto l’onere di dimostrare le prestazioni sanitarie erogate, l’accreditamento presso il SSN, il tipo, la qualità, la quantità e i corrispettivi delle prestazioni sanitarie o i criteri per determinarli incombeva sulla parte creditrice. Pertanto, la Corte di appello accoglieva l’appello della RAGIONE_SOCIALE, ritenendo tardivo il deposito dei contratti stipulati con la RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2003 e 2004, avvenuto solo con la comparsa di costituzione e risposta d’appello, per non avere il RAGIONE_SOCIALE allegato e dimostrato la causa non imputabile che avrebbe impedito la produzione di tali documenti già nel giudizio di primo grado.
Avverso questa sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e resistito con controricorso dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La società ricorrente denuncia: i) con il primo motivo di ricorso, la ‘ violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.’ , in quanto sostiene di non aver prodotto i contratti in primo grado ritenendo sufficiente la prova del convenzionamento e non contestata l’esistenza dei contratti, tenuto conto che la RAGIONE_SOCIALE, con l’opposizione a decreto ingiuntivo, si era doluta della mancanza di prova della sussistenza di un rapporto convenzionato, e non della mancanza di prova della sussistenza di
un contratto, stipulato sul presupposto della convenzione; deduce che anche il giudice di primo grado aveva interpretato in tal senso l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE, mentre solo nel giudizio di secondo grado la RAGIONE_SOCIALE, nell’impugnare la sentenza, aveva eccepito la necessità del contratto tra le parti, proponendo così un nuovo e diverso thema decidendum ; ii) con il secondo motivo di ricorso, la ‘ violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla riforma del 2012 e applicabile al caso de qua), ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ .’, per avere la Corte d’appello, nel ritenere tardiva la produzione dei contratti per gli anni 2003 e 2004, applicato l’art. 345 cod. proc. civ., nella sua attuale formulazione e non nella formulazione antecedente alla novella del 2012, applicabile ratione temporis al presente giudizio, che consente la produzione di documenti indispensabili alla decisione della causa, secondo il principio del tempus regit actum ; iii) con il terzo motivo di ricorso, la ‘ nullità della sentenza, relativamente al capo di domanda riguardante i crediti della ricorrente per l’anno 2002 per violazione del giudicato esterno, e comunque per aver ritenuto non provata l’esistenza di un valido contratto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. ‘; deduce che, fino al 2002 incluso, il rapporto contrattuale era regolato da ‘determine’ del direttore generale della ASL, che stabilivano il tetto di spesa sostenibile dalla struttura convenzionata, e, ad avviso della ricorrente, dette ‘determine’ avevano valore di contratto o di proposta contrattuale, formulata per iscritto, che le strutture accettavano per fatti concludenti; rileva che sulla base della determina dell’8 agosto 2022 aveva agito in giudizio ottenendo dal TAR Campania sei sentenze, passate in giudicato, di condanna al pagamento di crediti per forniture eseguite nel 2002, che assume di depositare unitamente ai fascicoli dei precedenti gradi processuali, aggiungendo che una di dette sentenza ‘ sarà
cautelativamente notificata alla controparte ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. ‘.
I motivi primo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
La prima doglianza, che va rettamente intesa in base alle argomentazioni illustrate e non in base alla sola rubricazione, non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza. La Corte territoriale ha dato atto del fatto che l’RAGIONE_SOCIALE, fin dall’opposizione al decreto ingiuntivo intimato nei suoi confronti dal RAGIONE_SOCIALE creditore, aveva eccepito la mancanza della prova del contratto scritto, necessaria ai fini dell’accreditamento , e che in appello era stata ribadita tale eccezione di mancanza «della prova dell’esistenza del contratto» (cfr. atto di appello, trascritto a p. 7 del ricorso, in nota).
La Corte di merito, nell’esigere la prova del contratto scritto, si è attenuta all’indirizzo consolidato di questa Corte, secondo il quale, nell’ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell’accreditamento previsto dall’art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall’art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 – non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l’Amministrazione e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria; ne consegue che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (Cass. 1740/2011; Cass. 17711/2014; Cass. 10154/2023). Tale principio è stato affermato anche con riferimento alla fattispecie – ricorrente nel caso concreto -dell’attività sanitaria prestata in regime di accreditamento provvisorio. L’obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare
apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio; per l’altro, l’ente pubblico assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del RAGIONE_SOCIALE, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa. Ed è evidente che, trattandosi di un obbligo sancito con disposizione di legge fin dal 1992, esso fosse da ritenersi applicabile – al contrario di quanto assume il ricorrente con il terzo motivo – anche all’anno 2002, a prescindere dalle delibere regionali che avrebbero ritenuto sufficienti le «determine» dei direttori generali delle ASL.
La questione del giudicato esterno (terzo motivo) asseritamente formatosi in relazione al disposto di sei sentenze del T.A.R. Campania, che, per quanto genericamente si deduce nel ricorso, riguarderebbero determine e forniture del 2002, non è menzionata nell’impugnata sentenza e la ricorrente non deduce di averla sollevata nel giudizio di merito, anzi lascia intendere che si tratti di sentenze prodotte solo in questa sede (cfr.pag.16 del ricorso). dell’attestazione del passaggio in giudicato da parte
Neppure la ricorrente indica quando sarebbe intervenuto il dedotto giudicato, ma si limita ad affermare che risale al 2017 il rilascio della Cancelleria (la sentenza allegata in copia al ricorso risulta emessa nel 2004).
La censura così formulata è inammissibile, non solo perché generica, ma anche e soprattutto perché nel giudizio di cassazione,
l’esistenza del giudicato esterno intervenuto nelle more del giudizio di merito, senza tempestiva deduzione in quella sede, non è rilevabile d’ufficio (Cass.21170/2016). Infatti, nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno solo con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d’appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, momento in cui il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado può e deve fare riferimento è da considerarsi chiuso (in tal senso da ultimo, tra le tante, Cass. 25863/2022).
3. Il secondo motivo è fondato.
La nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., introdotta dal d. l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un’espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale tempus regit actum , quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012 (Cass. 21606/2021; Cass. 6590/2017). Nel caso di specie, la sentenza di primo grado – come riconosciuto anche dall’ASL controricorrente (p ag. 2) – è stata pubblicata il 29 giugno 2012, sicché si applicava la disposizione dell’art. 345 citato nel testo precedente la novella del 2012, secondo cui i documenti nuovi, ossia non prodotti in primo grado, sono inammissibili in appello, «salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa».
Ne consegue che – essendo indubitabile che i documenti contenenti i contratti fossero indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a comprovare un elemento costitutivo decisivo del diritto di credito azionato – la Corte d’appello non si sarebbe dovuta
arrestare al riscontro della mancanza di prova, da parte del RAGIONE_SOCIALE, di non averli potuti produrre per causa ad esso non imputabile, ma avrebbe dovuto stabilire se gli stessi erano indispensabili per la decisione, a prescindere dal fatto che non fossero stati negligentemente prodotti in prime cure. Secondo l’indirizzo assolutamente prevalente, invero, nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass. S.U. 10790/2017; Cass. 24164/2017; Cass. 24129/2018; Cass. 21606/2021; Cass. 401/2023; Cass.196/2024). Si è infatti precisato che non rileva, in base al disposto del citato art.345 vigente ratione temporis , l’impossibilità di produzione tempestiva, che integra, invece, un presupposto diverso e alternativo di ammissibilità, atteso che, diversamente ragionando, si attribuirebbe alla riforma del 2012, che ha eliminato il requisito della indispensabilità, un significato non innovativo e anzi più permissivo del testo previgente.
In conclusione, vanno rigettati i motivi primo e terzo di ricorso, va accolto il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, a cui è demandata anche la statuizione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i motivi primo e terzo di ricorso; accoglie il secondo
motivo; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, a cui demanda anche la statuizione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, lì 26 marzo 2024.