Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25731 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25731 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25390/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1508/2023 depositata il 09/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE domandò al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE di accertare l’interclusione del terreno di sua proprietà e, per l’effetto, costituire la servitù coattiva di passaggio (carrabile e pedonale) sul fondo di proprietà RAGIONE_SOCIALE, determinando l’indennità dovuta alla proprietaria. Interveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE, deducendo di aver acquistato il ridetto fondo da RAGIONE_SOCIALE con atto di compravendita del 30.6.2020. In esito all’istruttoria, il giudice adito accoglieva la domanda.
Sul susseguente gravame della soccombente COGNOME, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE riformava parzialmente la decisione impugnata. I giudici di secondo grado sottolineavano, da un lato, la rilevanza del piano di sviluppo dell’area Greco-Breda in ordine alla determinazione della servitù di passaggio in esame e, dall’altro , osservavano che l’ appellante aveva evidenziato ‘ la recente pubblicazione della determina dirigenziale n. 1797 dell’8 marzo 2023 del RAGIONE_SOCIALE ‘, la cui produzione, essendo un documento formatosi nelle more di quel giudizio e che la parte non poteva di conseguenza produrre né nel corso del primo grado né nell’atto di appello per causa ad essa non imputabile, doveva essere ritenuta ammissibile .
Ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, con due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, mentre è rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE
In prossimità dell’udienza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte deve preliminarmente delibare l’eccezione della controricorrente, riguardante l’invalidità della procura speciale a ricorrere per cassazione per vizio dell’autentica della so tt oscrizione, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., in quanto avvenuta in momento diverso dalla redazione dell’a tto.
Il rilievo è manifestamente infondato.
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Sez. U., n. 2075 del 19 gennaio 2024).
Nel caso in esame, la procura è materialmente congiunta al ricorso: la tesi, frutto di un inutile formalismo non condiviso dalla Corte, va quindi disattesa.
Passando all’esame dei motivi, col primo di essi, adducendo la violazione dell’art. 1051, secondo comma c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 °, n. 3, c.p.c. la società ricorrente censura la sentenza di appello in quanto, nel decidere la controversia, avrebbe fatto erronea applicazione dei criteri legali in materia di individuazione del luogo di passaggio della servitù. In particolare, avrebbe stabilito il luogo di passaggio della servitù con riferimento non all’attuale stato di fatto e di diritto dei fondi, ma a quello futuro ed incerto quale sarebbe potuto risultare all’esito dell’eventuale approvazione e realizzazione di un progetto presentato da RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del piano di sviluppo dell’area Greco -Breda, per il quale non era intervenuta alcuna lottizzazione né alcun provvedimento formale di approvazione.
Mediante il secondo motivo si assume, ai sensi dell’art. 360 n. 4, la violazione dell’art. 345, comma terzo, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE lamenta che , nonostante l’eccezione di tardività ed inammissibilità sollevata tempestivamente, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe posto a fondamento della decisione un documento tardivamente prodotto da controparte solo con la comparsa conclusionale in appello, dopo che la causa era già stata trattenuta in decisione.
Per ragioni logico-espositive, va scrutinato con priorità il secondo motivo (di natura processuale), che è fondato.
Al fine di reputare ammissibile la produzione del documento, o comunque la sua indicazione, la Corte d’appello ha affermato che ‘ essendo stato prodotto in comparsa conclusionale, la controparte ha potuto contestare le deduzioni avversarie nella propria memoria di replica, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Si rammenta, infatti, l’irrilevanza giuridica della sola produzione documentale che non assicura il contraddittorio ‘.
L’assunto è erroneo in diritto.
La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la l. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell’atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione RAGIONE_SOCIALE sviluppo assunto dal processo; tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale (Sez. 2, n. 12574 del 10 maggio 2019 ; Sez. 1, n. 16560 dell’11 giugno 2021; v. anche Cass. 23881/2023; Cass. n. 17748/2923; Cass. n. 38133/2022).
In applicazione dei predetti principi, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto prendere in considerazione il suddetto documento, perché successivo alla precisazione delle conclusioni e alla spedizione a sentenza.
4. Anche il secondo motivo è fondato.
Nella sua dissertazione in ordine alle prospettive della ‘ determina dirigenziale n. 1797 dell’8 marzo 2023 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, avente il seguente oggetto: ‘Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta definitiva di piano attuativo ‘zona speciale grecobreda’, ai sensi della direttiva 2001/42/ce e del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. – provvedimento di Assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica’ , la sentenza impugnata ha trascurato di considerare che la determinazione del percorso di una costituenda servitù coattiva di passaggio, secondo i criteri stabiliti dall’art 1051 c.c., deve essere compiuta con una valutazione complessiva di tutti gli elementi che, in concreto, possono concorrere alla scelta della soluzione più equa, la quale contemperi le esigenze del minore aggravio del fondo da asservire e del più vantaggioso e comodo accesso dell’altro fondo alla via pubblica e tale valutazione non può essere demandata ad elementi astratti, ma deve avere riguardo allo stato dei fondi al momento della decisione. In questo senso, è del tutto mancata una valutazione concreta dei luoghi di causa.
Si rende necessario nuovo esame.
Pertanto, il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, dovrà accertare e motivare opportunamente circa la scelta del percorso rispondente ai criteri di cui all’art. 1051 c.c. , provvedendo, all’esito anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Così deciso in Roma l ‘ 11 settembre 2024