Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30830 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30830 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22159/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
contro
NOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO PALERMO n. 147/2019 depositata il 18/01/2019.
Oggetto: Proprietà
R.G.N. 22159/2019
Ud. 27/10/2023 CC
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 gennaio 2019, la Corte d’appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 3890/2017, ha respinto l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, avverso la sentenza n. 4284/2008 del Tribunale di Palermo, mentre, in accoglimento dell’appello principale proposto da NOME COGNOME, ha respinto la domanda originariamente proposta da NOMENOME, COGNOME e NOME COGNOME, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità e quelle del giudizio di rinvio.
NOME, NOME, COGNOME e NOME COGNOME, infatti, avevano adito il Tribunale di Palermo nella veste di comproprietari di un appartamento in Palermo, lamentando che NOME COGNOME, titolare di un appartamento al piano soprastante, avesse operato su quest’ultimo un ampliamento con una struttura che veniva a gravare sulla sottostante veranda degli attori, cagionando alla stessa lesioni.
Avevano, quindi, chiesto la condanna della convenuta alla rimozione della struttura ed al risarcimento dei danni.
Per quel che rileva nella presente sede, a seguito della regolare costituzione di RAGIONE_SOCIALE, il giudizio si è poi sviluppato:
-nella sentenza n. 4284/2008 con la quale, in data 21 agosto 2008, il Tribunale di Palermo ha condannato la convenuta alla rimozione del manufatto;
-nella sentenza n. 1310/2011 con la quale la Corte d’appello di Palermo, in data 19 ottobre 2011, in parziale riforma della decisione impugnata, ha condannato NOME COGNOME a contribuire nella misura di metà alle spese di consolidamento del solaio comune;
-nella già citata sentenza di questa Corte n. 3890/2017, la quale ha accolto il motivo di ricorso con il quale veniva denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello condannato NOME COGNOME a contribuire nella misura di metà alle spese di consolidamento del solaio comune, anziché statuire sulla domanda di demolizione.
La Corte d’appello, dopo avere premesso che il giudizio di rinvio si configurava come rinvio improprio o restitutorio, ha osservato -per quel che rileva nella presente sede -che gli appellati ed appellanti incidentali avevano, in sede di riassunzione, riproposto unicamente la domanda di rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio e di accertamento dei danni subiti, non riproponendo le altre questioni dichiarate assorbite nella decisione di questa Corte, il cui ulteriore esame doveva conseguentemente ritenersi precluso.
La Corte, quindi, ha chiarito che oggetto del proprio accertamento era la valutazione della idoneità del carico determinato dal manufatto realizzato da NOME NOME a cagionare danni alla struttura sottostante.
Osservato che dalla documentazione in atti risultava che in relazione alla struttura in contestazione era stata conclusa pratica di sanatoria edilizia nei cui atti risultava anche un certificato di idoneità sismica, la Corte ha concluso che il carico prodotto dal manufatto realizzato da NOME COGNOME non era tale da determinare una situazione di pericolo alla veranda sottostante, escludendo la necessità
di dar corso ad una nuova consulenza tecnica e concludendo per il rigetto della domanda di demolizione.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorrono NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME.
Resiste con controricorso NOME NOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c.
I ricorrenti impugnano la decisione della Corte palermitana nella parte in cui la stessa ha utilizzato documenti che NOME NOME avrebbe prodotto solo nel giudizio di appello, senza tuttavia motivare la valutazione di indispensabilità dei documenti medesimi.
Deducono altresì che nel primo giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 1310/2011 la produzione documentale in questione era stata dichiarata inammissibile, senza che tale statuizione fosse stata fatta oggetto di impugnazione da parte dell’odierna controricorrente.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c.
Secondo il ricorso, la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato l’ambito della domanda conseguente al rinvio disposto da questa Corte, ritenendo che oggetto della valutazione fosse unicamente l’effetto del carico connesso alla struttura realizz ata da
NOME COGNOME, ‘senza considerare che invece anche al nuovo manufatto per come risultato costruito, e non soltanto al carico che esso rappresentava per la sottostante veranda dei sigg.ri COGNOME, si imputava l’ammaloramento delle strutture della veranda di proprietà’ .
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione del giudicato interno ex art. 2909 c.c., omettendo di rilevare che si era prodotto il giudicato anche sulla statuizione del primo giudizio di appello che aveva ravvisato un rischio di crollo connesso alla realizzazione della struttura.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale omesso di valutare le deduzioni svolte dai ricorrenti nei confronti della C.T.U. svolta in corso di giudizio e con le quali i ricorrenti argomentavano che il fattore critico da valutare era costituito non dalla dimensione dei ferri nei pilastri -come opinato dal C.T.U. -ma dalla dimensione dei pilastri stessi, conseguentemente chiedendo rinnovarsi la consulenza.
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del D.M. 55/2014.
I ricorrenti impugnano la decisione sulle spese di lite, rilevando che la medesima doveva avvenire valutando l’esito complessivo del giudizio e che la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado e del primo giudizio di appello -confermata dalla decisione impugnata – doveva avvenire applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, ratione temporis vigente.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La Corte d’appello di Palermo ha ritenuto di affermare l’ammissibilità della documentazione inerente la sanatoria edilizia del manufatto realizzato dall’odierna controricorrente e quindi anche del
certificato di idoneità sismica -applicando l’art. 345 c.p.c. nella versione anteriore alla modifica apportata dall’art. 46, comma 18, L. 18 giugno 2009, n. 69 e valutando tale documento come indispensabile ai fini della decisione.
Osservato, preliminarmente, che la produzione di tale documento risultava avvenuta in data 14 luglio 2009, e quindi nel primo giudizio di appello poi cassato da questa Corte – e che, conseguentemente, non vi era da valutare l’applicazione l’art. 394 c.p.c. – si deve tuttavia rilevare che la Corte palermitana si è limitata ad affermare apoditticamente la indispensabilità dei documenti in questione, senza concretamente motivare tale valutazione.
In tal modo, tuttavia, la Corte si è posta in contrasto con il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui la valutazione di indispensabilità impone al giudice del gravame di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull’esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19608 del 27/08/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15346 del 25/06/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16971 del 21/07/2009; principio ribadito successivamente – in relazione alla formulazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al D.L. n. 83/2012 – Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 15488 del 21/07/2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17341 del 31/08/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16745 del 23/07/2014).
Non sono invece ammissibili le ulteriori deduzioni dei ricorrenti in ordine alla già avvenuta declaratoria di inammissibilità dei documenti in questione nel primo giudizio di appello, conclusosi con la sentenza
della Corte d’appello di Palermo n. 1310/2011, e ciò, in primo luogo, in quanto tali deduzioni non appaiono conformi al canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., limitandosi il ricorso ad un generico richiamo della decisione del giudice di merito senza riprodurne i passaggi essenziali, nonché, in secondo luogo, in quanto dalla stessa memoria ex art. 380bis .1 c.p.c. dei ricorrenti sembra emergere che la declaratoria di inammissibilità concerneva in realtà altra documentazione, invocando impropriamen te i ricorrenti l’applicazione del ‘medesimo principio’ (pag. 4 della memoria).
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento di quelli ulteriori, dovendo la Corte territoriale in sede di rinvio comunque procedere ad una nuova individuazione dei documenti utilizzabili ai fini della decisione.
Il ricorso va quindi accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento degli ulteriori, e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, a lla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione,
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 27 ottobre