Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23184 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23184 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22589-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Licenziamento disciplinare
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/06/2024
CC
avverso la sentenza n. 3673/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/07/2021 R.G.N. 1009/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
con sentenza 6 luglio 2021, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il reclamo di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado, di illegittimità, in esito a rito Fornero, del licenziamento disciplinare intimato il 1° dicembre 2018 a NOME COGNOME e di condanna della società datrice alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e a indennità risarcitoria, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità;
essa ha ribadito il difetto di prova del fatto materiale contestatogli (con lettera del 17 novembre 2018, relativo ad irregolari timbrature in entrata e in uscita dal luogo di lavoro, non autorizzate o comunque omesse e di abbandono il 28 settembre 2018 del posto di lavoro), sulla base delle scrutinate risultanze istruttorie (con specifico riferimento alle dichiarazioni del teste NOME COGNOME, direttore del punto di vendita aziendale, cui era addetto il lavoratore incolpato), avendo in particolare ritenuto inammissibile, per tardività, la produzione documentale della società datrice, cui ben avrebbe potuto provvedere fin dalla fase sommaria del giudizio, in argomentata applicazione dell’esercizio dei propri poteri offic iosi, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c.;
con atto notificato il 30 agosto 2021, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso;
entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. degli artt. 1, comma 59 legge n. 92/2012, 2697 c.c., 421, 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile la produzione di documentazione assolutamente indispensabile ai fini della decisione della controversia, in grado di ribaltare la pronuncia in sede di opposizione, confermata in sede di reclamo, in assenza di ‘una reale motivazione’ (primo motivo);
esso è inammissibile;
i principi regolanti l’esercizio dei poteri officiosi del giudice, a norma degli artt. 421 e 437 c.p.c. -nel senso che l’attivazione di detti poteri, in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, non possa essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte (Cass. 11 marzo 2011, n. 5878; Cass. 27 ottobre 2020, n. 23605) -sono stati esattamente applicati dalla Corte territoriale, che ha escluso, con argomentazione congrua (per le ragioni esposte al terzo, quarto e quinto capoverso di pg. 5 della sentenza), l’indispensabilità ai fini della decisione della causa di
quei documenti che la parte ben avrebbe potuto e dovuto produrre ‘ritualmente … in giudizio … fin dalla fase sommaria’ ; 3.1. in realtà, la doglianza consiste in una contestazione della valutazione probatoria, riservata al giudice di merito, congruamente argomentata (dall’ultimo capoverso di pg. 5 all’ottavo di pg. 8 della sentenza) e pertanto insindacabile in sede di legittimità;
4. la ricorrente ha poi dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 416 c.p.c., 1, comma 53 legge n. 92/2012 e 18 legge n. 300/1970, per avere la Corte territoriale erroneamente computato, per la liquidazione dell’indennità risarcitoria, la retribuzione globale di fatto in m isura di € 2.535,20, pari all’ultima retribuzione mensile di novembre 2018, pure indicata come non contestata dalla società, invece impossibilitata a farlo prima per la sua indicazione dal Tribunale nell’importo netto, pari invece, al lordo dei ratei di mensilità supplementari, in base all’ultima retribuzione di novembre 2018 di € 2.103,76, all’importo lordo di € 2.454,38 (secondo motivo) ;
5. anch’esso è inammissibile;
6. al di là del difetto di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. (Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. 27 luglio 2017, n. 18679), per difetto di trascrizione della busta paga, a fronte dell’attestazione della Corte d’appello di retribuzione globale di fatto di € 2.535,20, risultante dalla busta paga del mese di novembre 2018 allegata dal lavoratore al ricorso introduttivo (al quart’ultimo capoverso di pg. 8 della sentenza) , l’errore di calcolo può essere denunciato per cassazione quando sia riconducibile all’impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, lamentandosi un error in iudicando nell’individuazione di parametri e criteri di
conteggio (Cass. 5 agosto 2002, n. 11712; Cass. 22 novembre 2016, n. 23704); ma non quando sia censurato come nel caso di specie;
per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza, con distrazione al difensore antistatario, secondo la sua richiesta e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 26 giugno 2024