Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2047 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2047 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 5020/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 3160/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Parma, la società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) al fine di ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo relativo al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 13/04/2001, avente a oggetto la fornitura e posa delle strutture di copertura e del manto di un palaghiaccio sito in RAGIONE_SOCIALE, per l’importo residuo di € 808.593,06, oltre interessi.
Si costituì la società convenuta eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Parma e , nel merito, deducendo vizi e difformità dell’opera e chiedendo, altresì, il risarcimento del maggior danno per il ritardo nell’esecuzione dei lavori.
Il Tribunale di Parma, rigettata l’eccezione di incompetenza , accolse la domanda attorea, ritenendo generiche e non provate le contestazioni della committente circa la presenza di vizi de ll’opera; condann ò, dunque, RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’importo richiesto, oltre interessi e spese.
La Corte d’appello di Bologna confermò la sentenza di primo grado ritenendo:
-infondata l’eccezione di incompetenza territoriale, non essendo prevista nel contratto una clausola di foro esclusivo;
-non provati i vizi e le difformità dedotti dall’appellante, in quanto le relative contestazioni risultavano generiche e non supportate da idonea documentazione o perizie tempestivamente prodotte;
-corretta la valutazione compiuta dal primo giudice circa la regolarità dell’opera eseguita .
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione fondato su sette motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ricorrente con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 cod. proc. civ., 1362-1371, 1382 e 1398 cod. civ. e 12 preleggi, per aver la Corte d’appello erroneamente negato l’esclusività del foro di RAGIONE_SOCIALE, nonostante la clausola contrattuale esprimesse la chiara volontà delle parti di radicare ivi ogni controversia relativa al contratto.
Il motivo è infondato.
La clausola 17 del contratto, prodotto dalla ricorrente, stabiliva: <>.
Questa Corte, con condivisa giurisprudenza, ha più volte avuto modo di chiarire che la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall’utilizzo dell’aggettivo “esclusivo” oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell’esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell’eccezione d’incompetenza, di contestare -a pena dell’ammissibilità tutti i fori concorrenti (per tutte, Sez. 3, n. 33203, 18/12/2024, Rv. 672972 -01)
Dalla piana lettura della disposizione convenzionale deve escludersi una tale esclusività, mancando la manifestazione inequivoca della comune volontà in tal senso; né una tale vincolante scelta qui vi è modo di poter ricavare da riferimenti indiretti, ma pur sempre di significato chiaro.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., non essendosi la Corte locale pronunciata sul mancato esperimento di ctu e sulla critica mossa avverso la sentenza di primo
grado, la quale ingiustamente aveva reputato generiche le difese svolte nella comparsa di risposta.
Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente valorizzato il certificato di esecuzione dei lavori del 23/9/2003, firmato da soggetto non investito della direzione e, quindi, invalido.
Con il quarto motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, co. 1, n.5, cod. proc. civ., per aver la Corte di Bologna omesso di esaminare la censura con la quale si era rilevato che il certificato di esecuzione dei lavori proveniva da professionista mai incaricato e diverso dal direttore dei lavori.
Con un secondo profilo si addebita alla sentenza di non avere statuito sul quinto motivo, con il quale si era contestato l’asserto del primo Giudice, secondo il quale la comparsa di risposta non consentiva di cogliere la specificità degli addebiti mossi all’appaltatrice.
Con il quinto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n.3, cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello, erroneamente deciso sulla mancata ammissione della CTU, nonostante la natura tecnica della controversia imponesse un accertamento specialistico.
Con il sesto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 184 cod. proc. civ., anteriforma 2005, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello, erroneamente, considerato tardive le memorie ex art. 184 cod. proc. civ. e le relative produzioni.
Con il settimo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ., 112 preleggi e 2999 cod. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver la sentenza erroneamente dichiarato tardiva la memoria ex art. 184
cod. proc civ. e la relativa documentazione, nonostante fosse intervenuto il giudicato interno.
Il sesto motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe logicamente l’esame dei restanti .
La sentenza impugnata nella parte attinta dalla censura così motiva: <>.
La conclusione del Giudice d’appello è giuridicamente errata per due autonome e concorrenti ragioni.
Innanzitutto, perché il primo comma dell’art. 184 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis (trattasi di procedimento iniziato nel 2004) consentiva al giudice, chiamato a decidere sull’ammissione dei mezzi di prova, il rinvio ad altra udienza, assegnando alle parti termine perentorio entro il quale produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, e all’altra parte termine (anch’esso perentorio) per l ‘eventuale indicazione di prova contraria. Quindi, la produzione della odierna ricorrente, contrariamente quanto affermato dalla Corte d’Appello, era tempestiva e, perciò, ammissibile.
La ragione dell’inammissibilità viene individuata dal giudice nell’asserita tardività della produzione probatoria (in tal senso l’univoco
richiamo all’art. 184 cod. proc. civ.) e non già, come vorrebbe la controricorrente in una insufficiente allegazione dei fatti, adempiuta solo tardivamente.
Peraltro, l’asserita insufficiente descrizione dei fatti, tale da ledere il diritto di difesa dell’attrice trova smentita negli atti prodotti dalla ricorrente. L’eccezione d’inadempimento risulta essere stata sufficientemente illustrata dalla memoria dalla convenuta (si veda l’allegato 8), tanto che l’attrice ad essa replicò con contrapposta memoria (si veda l’allegato 6).
Sotto altro profilo -ed è questa la seconda ragione – va ribadito che la perizia di parte, costituendo una mera allegazione difensiva, non è soggetta a preclusioni e può financo essere prodotta in appello (ex multis, S.U. n. 13902/2013, Cass. nn. 1614/2022, 20347/2017, 3660/2024).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata.
Il Giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, riesaminerà la vicenda facendo applicazione dei principi sopra riportati; inoltre, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il sesto motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME