Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26564 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26564 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16288/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 1308/2020 depositata il 2/12/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 2 dicembre 2020, rigettava appello proposto da RAGIONE_SOCIALE – cessionaria di un credito da RAGIONE_SOCIALE, a sua volta cessionaria di un credito da RAGIONE_SOCIALE – avverso sentenza del 5 novembre 2018 con cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva accolto, per difetto di sussistenza di contratto valido ed efficace, l’opposizione promossa dall’RAGIONE_SOCIALE a un decreto in giuntivo emesso a favore di RAGIONE_SOCIALE somma di euro 199.029,34, oltre accessori e spese.
NOME ha presentato ricorso, composto di due motivi e illustrato anche con memoria , da cui l’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame di fatto decisivo, in riferimento alla valutazione di indispensabilità della documentazione contrattuale prodotta tempestivamente.
1.1 Anteriormente alla fase conclusiva del giudizio di primo grado, accreditamento e contratto sarebbero stati ‘elementi pacifici’; successivamente sarebbe stata sollevata eccezione tardiva – e quindi inammissibile – nella ‘memoria ex art. 190 c.p.c.’ di controparte, contro la linea difensiva fino ad allora assunta e contro il suo obbligo di trasparenza e correttezza. Nonostante ciò, il Tribunale avrebbe rigettato la domanda di pagamento per mancanza di
‘uno degli elementi costitutivi il diritto creditorio’: il contratto, in realtà non contestato perché esistente.
Il giudice d’appello avrebbe errato ritenendo il deposito del contratto ‘non idoneo’, potendosi invece introdurre in appello nuovi documenti. Si richiamano gli articoli 2 e 11 del contratto.
La corte territoriale avrebbe altresì errato dichiarando che non vi fu deposito del contratto non solo in primo grado, ma neppure alla costituzione in appello: il deposito sarebbe avvenuto soltanto dopo che la causa fu assegnata a sentenza, perché stipulato in epoca diversa (2008, in relazione a prestazioni di tale anno) rispetto a quella cui si riferiscono le prestazioni di cui si è chiesto il pagamento (2007 nonché febbraio e marzo 2009).
1.2 A tacer d’altro, il motivo è inammissibile, perché non è affrontata l’ulteriore ratio decidendi della corte territoriale sul fatto che il contratto prodotto in appello non riguarda il periodo in cui furono compiute le prestazioni di cui è stato chiesto il pagamento con l’azione monitoriamente avviata; lo stesso motivo appunto (a pagina 9 del ricorso) riporta questa ratio , ma poi non l’affronta specificamente, limitandosi al seguente, generico e neppure del tutto chiaro argomento: ‘Il ragionamento della Corte non è condivisibile atteso che la allegazione è avvenuta al momento della iscrizione a ruolo … e lo stesso discende da una superficiale analisi dei documenti offerti in comunicazione prima che dall’omesso esame di un documento decisivo per la assumenda pronuncia’.
Con il secondo motivo si denuncia, ‘per tuziorismo’, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116, 166, 167 c.p.c., 2697 c.c., 210 e 345 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente escluso la produzione documentale del contratto esistente tra le parti.
2.1 In sintesi, il giudice d’appello avrebbe ritenuto inammissibile il deposito del contratto allegato alla comparsa conclusionale, nonostante che tale produzione rispettasse l’articolo 345, terzo comma, c.p.c. ‘nel testo successivo alle modifiche apportate con la L. n. 69 del 2009, trattandosi di atto che <>’: e il contratto , in effetti, sarebbe stato indispensabile.
Quindi la corte territoriale, ‘nel negare il diritto al pagamento, non si è avveduta che parte creditrice aveva fornito tutti gli elementi costitutivi e probanti il credito’; se invece ‘avesse correttamente valutato il quadro probatorio’ e applicato il principio dei fatti non contestati (cioè che questi non abbisognano di prova), avrebbe ‘ritenuto il contratto scritto esistente, non contestato’ e pertanto non necessario di prova.
2.2 Il presente motivo è assorbito da quello anteriore: se la ricorrente riconosce che il contratto su cui basa la pretesa è quello depositato di cui fa menzione nel primo motivo – e non lo nega affatto -, tutto quanto adduce è irrilevante.
Si rammenta comunque, per pura completezza in jure , che quando sussiste forma scritta ad substantiam (ed è nel caso di specie, trattandosi di contratto con PA) la non contestazione, come insegna la giurisprudenza invocata anche dal giudice d’appello (Cass. sez. 1, ord. 17 ottobre 2018 n. 25999; Cass. sez. 3, 6 agosto 2002 n.11765; e v. pure Cass. sez. 1, 10 agosto 2001 n. 11054), non supplisce la produzione del contratto.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200, 00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2024