Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31758 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31758 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15955/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COSENZA NOME, COSENZA NOME E COSENZA GIUSI rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-ricorrenti- contro
FINO 2 RAGIONE_SOCIALE, e per essa RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1672/2020 depositata il 01/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– Il Tribunale di Teramo, all’esito di riassunzione del processo interrotto due volte (per il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE liquidazione e di NOME COGNOME, quindi per la morte di quest’ultimo) da parte di NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME ha respinto l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 578/2012 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di Unicredit. S.p.a., della somma di euro 146.288,87 (di cui euro 62.114,36 a titolo di saldo debitore del c/c n. 40967739 ed euro 84.174,51 quale saldo debitore del c/c n. 401095495) oltre accessori. Nel respingere l’opposizione con la quale gli opponenti contestavano « l’illegittima applicazione e variazione degli oneri (interessi ultralegali, interessi anatocistici, cms, commissioni semplici, sistema delle valute e spese )» – il Tribunale accertava la sottoscrizione da parte degli opponenti di entrambi i c/c e del contratto di fideiussione omnibus , la pattuizione scritta dei tassi di interessi applicati ai suddetti c/c, l’idonea previsione per iscritto e la determinatezza della commissione di massimo scoperto nonché la genericità delle contestazioni di parte opponente concernenti l’applicazione di commissioni, valute e spese.
2.La Corte d’appello de l’Aquila ha respinto i motivi di gravame proposti dagli odierni ricorrenti e concernenti: a) la mancanza di una convenzione scritta sul tasso d’interesse debitore applicato sulle operazioni passive eseguite nei limiti dei fidi concessi; b) la mancanza di una convenzione, distinta e separata dalle altre clausole, circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi, c) l’indeterminatezza della clausola che prevedeva la commissione di massimo scoperto, d) l’applicazione da parte della banca di tassi di interesse differenti rispetto a quelli pattuiti; e) usura originaria dei tassi di interessi applicati ai conti corrente oggetto di causa. In sintesi osservando:
che la banca aveva assolto all’onere probatorio avendo prodotto il contratto di fideiussione, il contratto di c/c n. 401095495, e quello del c/c
n. 40967739 (nonché del contratto di affidamento ad esso collegato) e di tutti gli estratti conto riguardanti il rapporto oggetto di causa; che i contratti di conto corrente contenevano l’espressa previsione scritta, a norma dell’art. 1284 c.c., di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, tra cui il tasso creditore e quello debitore; inoltre, stante la sottoscrizione della società correntista, andava respinta l’eccezione di parte appellante di mancata specifica approvazione per iscritto della clausola riguardante la capitalizzazione degli interessi;
che l’eccezione sollevata circa la mancata produzione da parte della banca dei contratti di apertura di credito collegati ai conti corrente di cui sopra, era da ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. in quanto eccepita per la prima volta in secondo grado;
che era infondata l’eccezione relativa alla illegittimità della clausola prevedente la commissione di massimo scoperto per assenza di idonea causa giustificativa e, per sua indeterminatezza, in relazione al c/c 40967739 e per sua totale assenza nel c/c 401095495, in quanto: (i) la CMS costituisce la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, (ii) la clausola inserita nel c/c 40967739, prevedeva testualmente « Commissione sul Massimo Scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente dell’1,07000%» onde si evinceva chiaramente la percentuale da applicarsi sulla massima esposizione debitoria raggiunta in un trimestre per gli utilizzi oltre la disponibilità esistente sul conto, (iii) la doglianza circa la mancata pattuizione della CMS in relazione al c/c 401095495 – oltre ad essere nuova -era del tutto generica poiché non accompagnata dall’allegazione che al rapporto in questione la CMS fosse stata effettivamente applicata;
che entrambi i contratti di conto corrente all’art. 8 delle condizioni contrattuali prevedono espressamente la pari periodicità nella
capitalizzazione degli interessi attivi e passivi per il correntista, donde la validità della relativa clausola, inserita in contratti stipulati in data 22.6.2007 e 25.2.2009 redatti nel rispetto dell’art 120 del d.lgs. 385/93 e della delibera del CIRC del 9.2.2000;
che l’eccezione in merito alla variazione unilaterale da parte della banca dei tassi di interesse applicati ai rapporti oggetto di causa era del tutto generica
la doglianza relativa alla natura usuraria dei tassi di interesse applicati ai conti corrente era del tutto nuova e genericamente dedotta, laddove per giurisprudenza di legittimità, i dd.mm. (di rilevazione dei tassi ai fini della verifica dell’eventuale superamento della ‘soglia’), in quanto ‘atti amministrativi’ non soggiacciono al principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., ma andavano prodotti dalla parte tempestivamente (e non, come avvenuto, solo in appello)
– Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME affidato a quattro motivi e corredata di memoria. Ha resistito Fino 2 RAGIONE_SOCIALE e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112-115345 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. laddove la Corte di merito ha ritenuto erroneamente inammissibile l’eccezione relativa alla mancata produzione da parte della banca dei contratti di apertura di credito collegati ai conti corrente in quanto proposta per la prima volta in secondo grado, e ciò perché l’esistenza di validi contratti di credito sottoscritti dalle parti ed aventi ad oggetto i limiti dei fidi concessi e le relative condizioni economiche costituisce un elemento costitutivo del diritto di credito azionato dalla banca e relativo ai saldi debitori dei conti correnti n. 40967739 e n. 401095495. Osservano i ricorrenti che dagli estratti conto, comprensivi di scalari e documenti di sintesi prodotti in
giudizio dalla banca si evince che sul c/c n. 40967739 erano state regolate tre linee di credito: un fido di cassa al tasso del 13,75% (ridotto al 5,8% dal 18/8/2007); un’anticipazione crediti al tasso del 9% (ridotto al 5,3% dal 18/8/2007) e un fido collegato all’utilizzo SBF al tasso del 4,8% (dal 18/8/2007); perciò, avendo i ricorrenti negato il credito azionato in sede di opposizione contestando l’applicazione sulle operazioni passive registrate in c/c di tassi debitori non validamente pattuiti per iscritto, il giudice « doveva rilevare anche d’ufficio i fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio acquisito al processo. Con altre parole, il Giudice doveva esaminare, attraverso una CTU percipiente, i dati contabili contenuti negli e/c per risolvere le predette questioni necessitanti specifiche conoscenze tecniche ».
2. -Il secondo motivo denuncia violazione di legge ed in particolare degli artt. 2697, 1284-1418-1419 c.c., art. 117 TUB laddove la Corte d’appello aveva ritenuto assolto l’onere probatorio gravante su parte appellata, allegando il contratto di c/c n. 40967739 del 22/6/2007, il collegato contratto di affidamento del 5/7/2007, il contratto di conto corrente n. 41095495 del 25/02/2009, nonché tutti gli e/c, comprensivi di scalari e documenti di sintesi, ove erano regolati per iscritto il tasso creditore, il tasso debitore, nonché le altre condizioni economiche applicate, poiché:
con riferimento al conto n. 40967739 il contratto di affidamento del 5/07/2006 appoggiato sul c/c n. 40967739 del 22.6.2007, per 220.000,00 euro (di cui 20.000,00 euro per fido cassa al tasso nominale del 13,75% e € 200.000,00 per anticipazioni bancarie al tasso nominale del 9,000%) non sarebbe risultato firmato dalla correntista, onde i tassi di interessi applicati alle operazioni passive relative a tale affidamento dovevano essere sostituiti con i tassi ex art. 117, co. VI, TUB, in quanto i primi non risultavano pattuiti nel contratto di c/c che riporta solamente il tasso dell’extra -fido del 13,750%
b) con riferimento al conto n. 41095495 del 25/02/2009 era disciplinato esclusivamente il tasso extra-fido del 13%, con la conseguenza che devono essere sostituiti i tassi effettivamente applicati dalla banca con quelli ex art. 117, co. VI, TUB;
c) sul conto n. 41095495 del 25/02/2009 risultano regolati un fido cassa al TN del 7 6,80%, un fido per anticipazioni crediti al TN dell’8,240%, un fido collegato all’utilizzo SBF al TN del 6,300%, operazioni che davano luogo ad autonomi rapporti bancari distinti da quello derivante dai citati contratti di conto corrente di corrispondenza che come tali necessitano della forma scritta ad substantiam (art. 117 TUB), dacché l’omessa produzione dei contratti di apertura di credito contenenti l’indicazione dei limiti di fido e delle condizioni economiche applicate determinava l’illegittimità degli interessi ultralegali addebitati in c/c ed oggetto dalla domanda di condanna proposta dalla resistente, onde ii ricorrenti doveva essere riconosciuto il diritto di ricalcolare, attraverso una CTU percipiente, i saldi passivi oggetto della pretesa della banca mediante l’eliminazione degli effetti economici derivanti dall’addebito sui c/c de quibus di interessi passivi ultralegali non validamente pattuiti con la correntista.
Infine con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta altresì che la Corte d’appello aveva omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio sui quali le parti hanno discusso, poiché non avrebbe considerato che negli e/c e nei documenti di sintesi prodotti erano indicate le diverse linee di credito concesse con i differenti tassi applicati le cui operazioni erano oggetto di autonomi rapporti bancari – distinti da quello derivante dai citati contratti di conto corrente -le quali necessitavano della forma scritta; per cui l’omessa produzione dei contratti di apertura di credito contenenti l’indicazione delle condizioni economiche applicate determinava l’illegittimità degli interessi ultralegali addebitati in c/c ed oggetto dalla domanda di condanna proposta dalla resistente, da ricalcolare attraverso
una CTU percipiente mediante l’eliminazione degli effetti economici derivanti dall’addebito sui c/c di interessi passivi ultralegali non validamente pattuiti.
3.- I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto sono connessi laddove censurano la sentenza gravata per non avere considerato le contestazioni svolte dagli odierni ricorrenti alla corretta formazione del saldo oggetto della pretesa azionata in sede monitoria dalla banca relative alla mancata produzione ovvero alla invalidità dei titoli di addebito di quelle poste passive che trovavano titolo nei contratti di affidamento o apertura di credito «appoggiati» sui due conto correnti azionati. Essi risultano fondati nei limiti di ragione.
3.1- Il primo motivo è fondato con riguardo alla censura rivolta al rigetto per inammissibilità dell’eccezione di mancata produzione da parte della banca dei contratti di apertura di credito collegati ai conti corrente in quanto proposta per la prima volta in secondo grado, e ciò perché -come afferma parte ricorrente -l’esistenza e validità dei contratti che regolavano le linee di credito sottoscritti dalle parti ed aventi ad oggetto i limiti dei fidi concessi e le relative condizioni economiche costituiva un elemento costitutivo del diritto di credito azionato dalla banca in sede monitoria relativo ai saldi debitori dei due conti correnti n. 40967739 e n. 40109549, giacché sugli stessi erano regolate le operazioni relative a dette linee di credito i cui esiti ivi venivano riversate; perciò l’assenza o la invalidità di detti contratti era rilevabile d’ufficio.
3.2. L’accoglimento di detta doglianza che implica il rinvio alla Corte d’Appello perché esamini l’eccezione ritenuta erroneamente inammissibile -assorbe evidentemente l’interesse all’esame del secondo motivo laddove con esso la parte ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti (ovvero che negli e/c e nei documenti di sintesi prodotti erano indicate le diverse linee di credito concesse con i differenti tassi applicati le cui operazioni erano oggetto di autonomi
rapporti bancari – distinti da quello derivante dai citati contratti di conto corrente -che necessitavano della forma scritta e che non erano stati prodotti) nonché laddove (v. lettera sub 2. lett.c) si duole di violazione di legge con riguardo alla l’illegittimità degli interessi ultralegali addebitati in c/c ed oggetto dalla domanda di condanna proposta dalla resistente per non essere stati provate le condizioni regolate dai fidi concessi sul c/c n. 40109549 (non prodotti come contestato) e dal contratto affidamento del 5/07/2006 appoggiato sul c/c n. 40967739 per 220.000,00 euro (di cui 20.000,00 euro per fido cassa al tasso nominale del 13,75% e € 200.000,00 per anticipazioni bancarie al tasso nominale del 9,000%) in quanto non sottoscritto dalla correntista;
Mentre è, invece, inammissibile: a) sia quanto alla censura secondo cui il c/c n. 41095495 del 25/02/2009 disciplinava esclusivamente il tasso extra-fido del 13% (con la conseguenza che devono essere sostituiti i tassi effettivamente applicati dalla banca con quelli ex art. 117, co. VI, TUB) poiché si tratta di una censura al diverso convincimento espresso dalla Corte di merito sul punto laddove afferma che i contratti di conto corrente contenevano l’espressa previsione scritta, a norma dell’art. 1284 c.c., di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, tra cui il tasso creditore e quello debitore; b) sia quanto alla censura di mancata assunzione di CTU contabile percipiente che è valutazione riservata al giudice del merito, come questa Corte ha ribadito in diverse pronunce, giacché la consulenza tecnica d’ufficio, quale atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) « costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il ‘fatto storico’, rilevato e/o accertato dal consulente » (v.ex multis Cass. n. 12387/2020), e che, quindi, « il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere
discrezionale del giudice del merito, cui spetta -alla luce di un ragionamento decisorio che attiene alla valutazione delle specifiche emergenze probatorie del caso -l’apprezzamento delle circostanze che consentano nel caso specifico di ammettere o escludere che il relativo espletamento possa condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante» (v. Cass. n. 20820/2006; Cass. n. 72/2011; Cass. n. 17399/2015; Cass. n. 7472/2017) e « la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (ratione temporis vigente)» Cass. n. 25281/2023).
4. -Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1346-1418-1419 c.c., art. 2 bis D.L. 185 del 2008 in relazione all’art. 360, 3) c.p.c. nonché vizio di motivazione in relazione all’art. 360, n. 5) c.p.c. poiché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che la clausola (« commissione sul massimo scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente dell’1,07000% »), riportata nel contratto di c/c del 22/06/2007, è valida integrando una remunerazione della banca sulla somma messa a disposizione e determinata. Osservano i ricorrenti che con l’appello avevano eccepito, quanto al c/c 40967739, l’omessa determinazione per iscritto della misura della CMS applicata «nei limiti dei fidi concessi», sicché la dichiarata validità della commissione dell’1,007% sulle somme utilizzate oltre le disponibilità esistenti, non legittimerebbe la pretesa di pagamento delle CMS applicate sul saldo passivo entro i limiti del fido registrati trimestralmente. Inoltre, anche l’assunto circa la legittimità della CMS extra-fido prevista nel contratto non sarebbe condivisibile, perché l’oggetto della menzionata clausola sarebbe indeterminato, prevedendo una remunerazione della banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, e cioè con indicazione della
sola misura percentuale senza alcun riferimento all’importo e alla durata dell’affidamento concesso al cliente. Il ragionamento della Corte di Appello risulterebbe inficiato dall’omesso esame delle annotazioni di cui agli e/c allegati dalla banca, dai quali emergerebbe, appunto, l’addebito sul c/c n. 40967739 di una CMS pari all’1% per utilizzo fido di cassa entro il limite del fido; donde il diritto dei ricorrenti di ricalcolare i saldi del c/c n. 40967739 con eliminazione delle CMS addebitate entro i limiti del fido non validamente pattuite con la correntista.
Mentre con riferimento, al conto n. 401095495, l’assunto secondo cui i ricorrenti non avrebbero provato l’addebito in c/c delle CMS e delle altre commissioni collegate al fido sarebbe viziato dall’omesso esame dei dati risultanti negli e/c prodotti in giudizio, ove è annotata una CMS dello 0,980.
4.1 -Il motivo, che si articola in diverse censure di legittimità, è in parte inammissibile ed in parte infondato.
4.1.1- Anzitutto va considerato che nella sentenza gravata si dà atto che sul punto il giudice di prime cure aveva rilevato « l’idonea previsione per iscritto e la determinatezza della commissione di massimo scoperto » e che con l’appello la parte si era lamentata dell’ « indeterminatezza della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto » ( v. pag. 2 e 3 sent.). Nell’atto di ricorso quanto al primo grado di giudizio e alle doglianze ivi formulate è detto solo che era stato chiesto « d’accertare e dichiarare l’illegittima applicazione e variazione degli oneri (interessi ultralegali, interessi anatocistici, cms, commissioni semplici, sistema delle valute e spese) da parte della banca nel corso degli anni e per l’effetto accertare gli effettivi rapporti di dare ed avere tra le parti» ( v. pag. 2-3 ricorso), e, quanto ai formulati motivi di appello, si dice « Con l’atto di appello, inoltre, si censurava la sentenza di primo grado anche nella parte in cui era stata dichiarata valida la clausola sulla cms e sull’anatocismo ».
Pertanto il motivo è anzitutto inammissibile nella parte in cui propone una censura alla sentenza gravata sulla base di allegazioni del tutto nuove con riguardo al perimetro della contestazione svolta circa la CMS e al sua applicazione, dovendosi qui ribadire che « ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa » (v. Cass. n. 2038/2019).
4.1.2- Quanto alla censura di falsa applicazione delle norme richiamate in punto determinazione della CSM essa è infondata, poiché « non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti » (Cass. n. 1373/2024), onde la Corte di merito si è attenuta alla giurisprudenza di questa Corte.
4.1.3Per il resto, ovvero nella parte in cui si lamenta l’omesso esame delle annotazioni di cui agli e/c allegati dalla banca, si tratta di censure inammissibili in quanto inerenti alla ricognizione del materiale probatorio effettuata dal giudice di merito e al convincimento che ne è conseguito, non ad un fatto storico, discusso dalle parti, e decisivo come implica il paradigma del vizio invocato ex art. 360 n. 5 c.p.c., come afferma la
copiosa giurisprudenza dopo Cass. S.U. n.8053/2014, ovvero che tramite detto mezzo non può darsi ingresso, in alcun modo, ad una surrettizia revisione del giudizio di merito, giacché resta fermo il consolidato principio per cui « in sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimi dell’argomentazione (fatto probatorio – massima di esperienza – fatto accertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata o confrontare la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione » (Cass. n.14953/2000), spettando al ricorrente dimostrare anzitutto l’ammissibilità di siffatta censura e quindi specificare puntualmente i relativi presupposti (fatto storico, discussione tra le parti come e dove, decisività).
5.- Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 118 TUB, 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c.; vizio di motivazione in relazione all’art. 360, n. 5) c.p.c., poiché la Corte di Appello avrebbe erroneamente respinto l’eccepita illegittimità della variazione unilaterale delle condizioni economiche applicate sulle operazioni passive registrate sui conti correnti in quanto generica e sfornita di prova, giacché i ricorrenti avevano contestato l’addebito in c/c di costi (interessi, commissioni e spese) diversi da quelli pattuiti nei contratti del 22/06/2007 e del 25/02/2009, onde sarebbe stato obbligo del Giudice verificare gli effettivi costi addebitati in conto corrente e la loro giustificazione causale, avvalendosi di un CTU contabile per esaminare i dati registrati negli estratti conto; così facendo il Tribunale avrebbe potuto accertare se i costi bancari annotati negli e/c sono stati oggetto di valida convenzione per
iscritto oppure variati nel rispetto delle prescrizioni informative di legge di cui all’art. 118 TUB.
Inoltre, il giudice avrebbe omesso di valutare le diciture contenute negli estratti conto dalle quali emergerebbe l’applicazione di tassi diversi da quelli riportati nei contratti di conto corrente.
4.1- Il motivo è inammissibile poiché -anche a tacere dell’aspecificità del motivo che non riporta ove e come avesse formulato la censura che riferisce « all’addebito in c/c di costi (interessi, commissioni e spese) diversi da quelli pattuiti nei contratti del 22/06/2007 e del 25/02/2009 » -esso non vale comunque a censurare la ratio decidendi di genericità del motivo di appello che resta tanto più ferma anche dopo siffatta censura altrettanto generica sul punto; del resto il motivo è ancora una volta diretto a contestare il convincimento in fatto del giudice di merito all’esito della ricognizione degli elementi di fatto sottoposti al suo vaglio anche circa la necessità di dare ingresso ad una CTU.
5.- In conclusione va accolto il primo motivo restandone assorbito il secondo nei termini precisati, e dichiarati inammissibili il secondo -nei termini precisati, il terzo e il quarto. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 27.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME