Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34269 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34269 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso 53-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona del legale rappresentante in proprio e qual procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
conti-or/corrente –
avverso la sentenza n. 1082/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non parteci del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
RILEVATO
che, con sentenza n.1082/2017, la Corte d’appello di Milano , in riforma de pronuncia di primo grado, ha dichiarato insussistente l’obbligo di NOME di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività sv produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di Alleanza Toro s.p. che avverso tale pronuncia l’INPS, in proprio e nella spiegata qualità proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che la COGNOME ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritu comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camera di consiglio;
che parte controricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con unico motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione d contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell’art. 44, com d.l. n. 269/2003 (conv. con 1. n. 326/2003), in relazione agli artt. 1 613/1966, 29, 1. n. 160/1975, e 1, comma 202, 1. n. 662/1996, per avere
Corte di merito ritenuto che l’obbligo di iscrizione presso la RAGIONE_SOCIALE commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si instaurato con un’agenzia di assicurazioni e non anche per coloro c svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente compagnia di assicurazioni;
che il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità a principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui all’art. 44, comma 2, 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il ric della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produtto agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislator strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttez interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);
che il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perpl sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 d 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di ese dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenz l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove t attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gest separata di cui all’art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, ove l’attività in que sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi reddito annuo superiore ad curo 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);
che deve giungersi alla conferma della sentenza impugnata con la conseguenza che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi nondimeno le spese d
giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso p cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.);
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a tito contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorre dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ricorso a norma del comma dello stesso art. 13. 1-bis
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2 luglio.2019.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale