Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34269 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34269 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso 53-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE P_IVA, in persona del legale rappresentante in proprio e qual procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE P_IVA, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
conti-or/corrente –
avverso la sentenza n. 1082/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non parteci del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza n.1082/2017, la Corte d’appello di Milano , in riforma de pronuncia di primo grado, ha dichiarato insussistente l’obbligo di COGNOME NOME di iscriversi e versare i contributi presso la RAGIONE_SOCIALE tenuta dall’RAGIONE_SOCIALE in relazione all’RAGIONE_SOCIALE sv produttore diretto o libero di RAGIONE_SOCIALE per conto di RAGIONE_SOCIALE che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE, in proprio e nella spiegata qualità proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che la COGNOME ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritu comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camera di consiglio;
che parte controricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione d contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti agenzie, le sub-agenzie e i produttori di RAGIONE_SOCIALE e dell’art. 44, com d.l. n. 269/2003 (conv. con 1. n. 326/2003), in relazione agli artt. 1 613/1966, 29, 1. n. 160/1975, e 1, comma 202, 1. n. 662/1996, per avere
Corte di merito ritenuto che l’obbligo di iscrizione presso la RAGIONE_SOCIALE sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si instaurato con un’RAGIONE_SOCIALE e non anche per coloro c svolgono l’RAGIONE_SOCIALE in virtù di un rapporto costituito direttamente RAGIONE_SOCIALE;
che il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità a principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui all’art. 44, comma 2, 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione svolgono la loro RAGIONE_SOCIALE direttamente per conto delle imprese assicurative, solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il ric della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produtto agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislator strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttez interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);
che il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perpl sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 d 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di ese dell’RAGIONE_SOCIALE di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenz l’iscrizione va effettuata presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ordinaria ove t RAGIONE_SOCIALE sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, ove l’RAGIONE_SOCIALE in que sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi reddito annuo superiore ad curo 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);
che deve giungersi alla conferma della sentenza impugnata con la conseguenza che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi nondimeno le spese d
giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso p cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.);
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a tito contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorre dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ricorso a norma del comma dello stesso art. 13. 1-bis
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2 luglio.2019.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale