Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 36196 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 36196 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15254/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende ope legis -resistente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO n. 2669/2022 depositato il 03/05/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Milano, con decreto depositato in data 3-5-2021 e comunicato in data 4-5-2021, ha respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME, cittadino RAGIONE_SOCIALEa Nigeria, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione Territoriale gli aveva negato il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale e umanitaria.
2.Avverso il suddetto decreto, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’intimato Ministero RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui chiede di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione.
A seguito RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
4. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis è del seguente tenore: ‘ Ritenuto che, essendo la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, priva RAGIONE_SOCIALEa certificazione da parte del difensore RAGIONE_SOCIALEa data di rilascio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 bis, tredicesimo comma, d.lgs. 25/2008, il presente ricorso per cassazione è inammissibile (Cass. Sez. Un. n. 15177/2021) ‘.
Non occorre riassumere i motivi di ricorso, ritenendo il Collegio di condividere il contenuto RAGIONE_SOCIALEa proposta ex art. 380-bis c.p.c., profilandosi l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura.
Invero, la procura, depositata contestualmente al ricorso, è priva RAGIONE_SOCIALEa certificazione da parte del difensore RAGIONE_SOCIALEa data di rilascio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 bis, tredicesimo comma d.lgs. 25/2008, con
conseguente inammissibilità del ricorso per effetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 15177 RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte.
Le Sezioni Unite, infatti, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che l’art. 35 bis, tredicesimo comma citato (nel testo risultante dalla conversione del d.l. n. 13/2017, con modificazioni, ad opera RAGIONE_SOCIALEa l. 13 aprile 2017, n. 46), sesto periodo, nella parte in cui prevede che, nella materia RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato» e che «a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore RAGIONE_SOCIALEa procura medesima», richiede un ulteriore elemento di specialità rispetto all’ordinaria ipotesi di rilascio RAGIONE_SOCIALEa procura speciale per il ricorso di cassazione, regolata dall’art. 365 c.p.c., contemplando l’onere per il difensore di certificare specificamente la data di conferimento RAGIONE_SOCIALEa procura, che deve essere conferita posteriormente al momento RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata.
Peraltro, la Corte costituzionale, investita, con ordinanza di questa Corte di Cassazione del 23 giugno 2021, RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 -bis, comma 13, sesto periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come interpretato dalle Sezioni unite civili, ha dichiarato non fondata la questione, con sentenza n. 13/2022.
Occorre, infine, chiarire che la procura a ricorrere, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo deve essere conferita posteriormente al momento RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, ma deve essere accompagnata dalla certificazione del difensore specificamente RAGIONE_SOCIALEa data di suo conferimento, non essendo sufficiente la mera ‘supposizione RAGIONE_SOCIALEa posteriorità’ RAGIONE_SOCIALEa data RAGIONE_SOCIALEa stessa (SSUU N. 15177/2021 – Corte Cost. N. 13/2022 -CASS. N. 2142/2023).
In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese, in conseguenza del mancato svolgimento di rituale attività difensiva RAGIONE_SOCIALEa parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 380-bis c.p.c. -il terzo e il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c. ; non potendo operare il terzo comma, in difetto di costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte intimata e di pronuncia sulle spese, va disposta la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente al pagamento di una somma -nei limiti di legge- in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, ai sensi del quarto comm a RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c. e stante la colpa grave del ricorrente, consistita nell’avere chiesto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art.380 bis c.p.c., a fronte di proposta di definizione accelerata di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, la decisione del ricorso senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza o RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa propria iniziativa processuale (Cass. Sez. Un. N. 32001/2022).
Considerato il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c od. proc. civ., al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 2.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione