Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1363 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1363 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2024
Oggetto
Locazione uso diverso – Indennità per miglioramenti Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Mandato alle liti (procura) – Contenuto e forma – Procura in calce o a margine – Requisiti ─ Fattispecie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15535/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentata e difesa indicata:
dall’Avv. NOME COGNOME (p.e.c. decarloEMAIL);
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, n. 405/2021, depositata il 9 dicembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre
2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
l’Avv. NOME COGNOME nella dichiarata qualità di difensore della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in forza di procura che si dice rilasciata in calce all’atto, propone ricorso, con due motivi, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOMEche resistono con controricorso), per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto solo in parte la domanda della società di condanna degli odierni resistenti al pagamento della indennità per i miglioramenti apportati al complesso immobiliare da essa detenuto in locazione in forza di precedente rapporto risoltosi a seguito di sfratto;
è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; entrambe le parti hanno depositato memorie;
considerato che:
il ricorso si espone ad un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità, per difetto di procura speciale ex art. 365 cod. proc. civ.;
come detto, esso risulta sottoscritto dall’Avv. NOME COGNOME dichiaratamente, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso;
la procura che però risulta depositata, telematicamente, unitamente al ricorso (non risulta il deposito di altri atti in formato analogico, ossia ‘cartaceo’), non può certamente considerarsi procura ‘speciale’ (ossia obiettivamente riferita al ricorso per cassazione in quanto diretto a impugnare quella determinata sentenza), così come
richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 365 cod. proc. civ.;
ciò non solo per la mancanza, in essa, di alcun riferimento al ricorso ed alla sentenza con esso impugnata ( il contenuto dell’atto è del seguente testuale tenore: « Vi nomino procuratore e difensore nel giudizio di cui al presente atto, in ogni sua fase e grado, nonché nelle fasi del giudizio di opposizione, di appello, di esecuzione sia mobiliare che immobiliare, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, quietanzare e desistere, di chiamare un terzo in causa o in garanzia, nonché di nominare procuratori domiciliatari o farsi sostituire da altro procuratore, e ritengo il Vs. operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Dichiaro ai sensi dell’art. 4 terzo comma, del D. Lgs. 28/2010 di essere stato informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Da Voi preventivamente informato, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96, Vi autorizzo quale trattamento dei miei dati personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio o per l’eventuale componimento bonario della presente lite, e comunicare gli stessi ai Vostri collaboratori ed eventuali sostituti ed a diffondere detti dati nell’adempimento del presente incarico »), ma soprattutto, ed anzi essenzialmente, perché risulta conferita in data (« 02/07/2021 ») anteriore non solo alla sentenza impugnata ma persino allo stesso inizio del giudizio di appello (con ogni probabilità si tratta della stessa procura conferita al predetto legale proprio per la proposizione dell’appello);
giova premettere che, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 36057 del 09/12/2022, « a seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal
difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti »;
proprio in applicazione di tale principio, le Sezioni Unite, nel caso concreto allora in esame, ebbero a ritenere valida la procura « conferita con atto separato e materialmente congiunto al ricorso, nel quale si afferma di voler attribuire al difensore il mandato in ogni stato e grado del giudizio », osservando che « l ‘ampiezza della formula utilizzata, sebbene contenente riferimenti anche ad attività tipiche del giudizio di merito, è tale da consentire di ritenere compresa anche la possibilità di proporre ricorso per cassazione, in virtù del principio di incorporazione interpretato nei sensi di cui in motivazione »;
analoga valutazione si attaglierebbe al testo sopra riportato della procura qui in esame: anche in tal caso, invero, proprio la vaghezza del suo riferimento al « giudizio di cui al presente atto » consentirebbe allo stesso modo di ritenere in essa compresa anche la possibilità di proporre ricorso per cassazione, a tanto non ostando, alla luce della accolta esegesi, il riferimento anche ad attività tipiche del giudizio di merito;
quel che però chiaramente e univocamente impedisce una tale lettura è, come si diceva, la datazione dell’atto in epoca manifestamente anteriore alla sentenza impugnata (e, come detto, persino all’inizio del giudizio di appello);
l’art. 365 cod. proc. civ. che, per il giudizio di cassazione, richiede il conferimento di procura speciale; è dunque necessario -giova ripetere- che, ai fini della validità della procura e della ammissibilità del ricorso, si abbia certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l’appunto il ricorso per cassazione ;
perché sia soddisfatto tale requisito la giurisprudenza di questa Corte ha sempre considerato necessario, ma anche sufficiente, che la procura sia conferita: a) da un lato, in data posteriore alla data di pubblicazione della sentenza da impugnare, solo in quel momento potendo dirsi essere sorto l’interesse ad impugnare (Cass. Sez. U. 13/07/2000, n. 48; Cass. 21/11/2017, n. 27540; 22/08/2012, n. 14608; 30/07/2012, n. 13558; 30/03/2012, n. 5155; 24/01/2006, n. 1328; 16/12/2005, n. 27724); b) dall’altro in data anteriore o almeno contemporanea alla data di sua notificazione (Cass. Sez. U. 21/11/1997, n. 11619; Cass. 15/06/1996, n. 5516; 02/12/1998, n. 12245; 11/12/1998, nn. 12466-12470; 14/03/2000, n. 2913; 24/01/2002, n. 843; 28/03/2006, n. 7084; 13/09/2006, n. 19560; 24/01/2012, n. 929);
la mancanza del primo requisito temporale, chiaramente manifestata nella specie dalla data apposta nella procura, esclude che questa possa ritenersi conferita per il ricorso per cassazione;
per completezza va rilevato che, tra gli atti depositati telematicamente (va ribadito che non risulta il deposito, tanto meno tempestivo, di atti in formato cartaceo), si rinviene anche la stampa in formato pdf del messaggio di posta elettronica con il quale l’Avv. COGNOME ha provveduto alla notifica, ex art. 3bis legge n. 53 del 1994, del ricorso; tra gli allegati a tale messaggio viene indicato anche un file così denominato « .pdf.p7m »; nel testo del messaggio si dice, inoltre, che tra gli atti oggetto di notifica vi è compresa anche una « procura alle liti rilasciata in data 07.06.2022 »;
sta di fatto però che, oltre alla detta copia in pdf del testo del messaggio di posta elettronica, di esso non risulta depositato altro; in particolare: a) non risulta depositato il file con estensione « eml », come pure sarebbe stato possibile data la modalità telematica prescelta per il deposito degli atti: file che avrebbe consentito di verificare direttamente i documenti informatici ad esso allegati ed il loro contenuto; b) non risulta comunque depositata alcuna copia del documento denominato « .pdf.p7m »;
pur supponendo dunque che quest’ultimo potesse, in ipotesi, veicolare una procura diversa da quella di cui sopra s’è detto e segnatamente una valida procura speciale conferita per il proposto ricorso per cassazione, si dovrebbe prendere atto, comunque, del suo mancato deposito;
il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, rendendosi ultroneo l’esame dei motivi che ne sono posti a fondamento;
può comunque incidentalmente rilevarsi che, indipendentemente da tale assorbente rilievo, il ricorso sarebbe andato incontro ugualmente a pronuncia di inammissibilità;
i due motivi ─ rubricati rispettivamente « violazione degli artt. 1592, 1593 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. per aver disatteso le risultanze della prova documentale e della c.t.u. » e « violazione degli artt. 1592 e 1593 cod. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio » e fatti però oggetto di unitaria illustrazione ─ lungi dall’evidenziare l e affermazioni che rivelino una erronea impostazione qualificatoria della fattispecie così come accertata, mirano, infatti, dichiaratamente a investire proprio tale accertamento di fatto, sollecitandone una inammissibile rivisitazione in questa sede; viene dedotto un vizio di motivazione secondo paradigma non più attuale e del resto il vizio di
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi del novellato testo dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non sarebbe nella specie nemmeno deducibile per la preclusione che deriva -ai sensi dell’art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ. -dall’avere la Corte d’appello deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme), non avendo assolto l’onere in tal caso su di essi gravante di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado ed in cosa queste si differenziavano da quelle poste a fondamento della decisione di appello (v. Cass. 22/12/2016, n. 26774; 06/08/2019, n. 20994; 15/03/2022, n. 8320);
in ordine alla regolamentazione delle spese, occorre rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 10/05/2006, n. 10706) hanno affermato che «in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem , non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un
rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo»;
nel caso di specie si tratta di procura rilasciata anteriormente al giudizio di appello per la rappresentanza «in ogni fase e grado»;
non sembra possibile, pertanto, predicarne, ai fini del richiamato principio, la mera nullità, piuttosto che la radicale inesistenza, risolvendosi un siffatto contenuto non già nella mera inosservanza di requisiti di contenuto-forma della procura, bensì nella identificazione di un atto ontologicamente diverso da quello richiesto, restando in tal senso ininfluente la previsione, evidentemente erronea, di una successiva ultrattività della procura rilasciata per l’atto d’appello anche per gradi diversi;
procure simili, nei casi esaminati da Cass. 11/09/2014, n. 19226 e da Cass. 28/05/2019, n. 14474, sono state ivi ritenute, ai fini in questione, alla luce del criterio fissato dalle sezioni unite del 2006, non già nulle ma inesistenti;
p eraltro, l’unico caso (sia pure in via esemplificazione) di nullità della procura considerato da Cass. Sez. U. n. 10706 del 2006 è quello -di certo non assimilabile all’ipotesi in esame di mandato conferito in primo grado, anche per l’eventuale appello, da soggetto non più in vita al momento della proposizione del gravame da parte del difensore (ipotesi ovviamente riferita all’indirizzo precedente a Cass. Sez. U. n. 15295 del 2014);
ne consegue che, una volta accertato che manca la procura speciale -che come sopra evidenziato costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l’esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione -, l’unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura,
nulla può avere affermato in proposito (così Cass. Sez. U. n. 10706 del 2006, cit.; Cass. n. 13055 del 2018, cit.; 20/11/2017, n. 27530; n. 58 del 2016; n. 11551 del 2015; n. 19226 del 2014, cit.);
le spese del presente giudizio devono dunque essere poste a carico dell’Avv. NOME COGNOME nella misura indicata in dispositivo;
r icorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P .R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, il quale ─ ove dovuto ─ va posto a carico, per le medesime ragioni, del predetto avvocato;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso .
Condanna l’Avv. NOME COGNOME al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Avv. COGNOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza