Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3832 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Presidente: COGNOME NOME
SEZIONE TERZA CIVILE Relatore: COGNOME NOME
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3832 Anno 2024
Data pubblicazione: 12/02/2024
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 31/01/2024 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 24910/2022
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 24910 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE
NUMERO_DOCUMENTO)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , (P.I.: P_IVA) rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO ocato NOME AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Napoli n. 2972/2022, pubblicata in data 27 giugno 2022;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 31 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE, in rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE, ha intimato precetto di pagamento dell’importo di € 377.683,21 oltre accessori, a NOME COGNOME , sulla base di un contratto di mutuo fondiario.
Il COGNOME ha proposto opposizione al l’esecuzione , ai sensi dell’art. 615 , comma 1, c.p.c..
Il Tribunale di Benevento ha accolto l’opposizione, dichiarando l’inefficacia del precetto e l’estinzione del credito intimato per intervenuta prescrizione.
La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, l’ ha invece rigettata.
Ricorre NOME COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE (subentrata nelle posizioni soggettive attive oggetto della controversia).
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso, che sortisce esito negativo.
Nell ‘ intestazione del ricorso si legge che il ricorrente è rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, « in virtù di procura alle liti in data 20.10.2022, allegata anche telematicamente in uno al presente atto… con domicilio eletto, ai fini del presente atto, in Roma al INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO » .
Tuttavia, dall’esame degli atti di causa non risulta esser stata depositata tale procura speciale.
Risulta invero proAVV_NOTAIOo dal ricorrente, in modalità telematica, un file denominato ‘ .pdf.p7m’, qualificato nell’ambito del sistema quale ‘ Procura speciale ‘, contenente al suo interno esclusivamente la procura alle liti conferita all’AVV_NOTAIO nel giudizio di opposizione a precetto notificato, che reca la data del 18 agosto 2015.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, « la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all ‘ esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell ‘ attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa » (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5852 del 27/02/2023, Rv. 667067 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 4234 del 10/02/2023, Rv. 666731 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17901 del 27/08/2020, Rv. 658572 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 58 del 07/01/2016, Rv. 637916 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19226 del 11/09/2014, Rv. 633148 -01; Sez. 1, Sentenza n. 13558 del 30/07/2012, Rv. 623518 -01; Sez. L, Sentenza n. 5554 del 09/03/2011, Rv. 616301 – 01).
Il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore per il precedente giudizio di opposizione a precetto, in primo grado, è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, essendo quest’ultima inidonea allo scopo se conferita con atto separato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza da impugnare e senza lo specifico riferimento al giudizio di legittimità; né è possibile una sanatoria dell’atto mediante rinnovazione, ai sensi de ll’art. 182 c.p.c., atteso che l’applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell’art. 365 c.p.c., richiede l’esistenza di una procura speciale valida com e requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell’art. 366, n. 5, c.p.c., che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo.
Né può condurre a diverse conclusioni quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 36507 del 9
dicembre 2022, nella quale risulta enunciato il seguente principio di diritto: « in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti ». Nel caso in esame, è evidente la non riferibilità al presente giudizio di cassazione della procura allegata al ricorso, essendo quest’ultima riferita esclusivamente al giudizio di primo grado di opposizione a precetto e recando essa la data del 18 agosto 2015, di anni anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata, e non quella dichiarata del 20 ottobre 2022.
Manca del tutto, pertanto, il conferimento del mandato speciale al difensore, con le peculiari cennate caratteristiche a tal fine necessarie, per la proposizione della presente impugnazione (artt. 83, 365 e 369 c.p.c.)..
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di procura.
L’esito della questione pregiudiziale, relativa alla sussistenza del potere rappresentativo del difensore della parte ricorrente,
rende superfluo l’esame ed anche l’esposizione dei motivi del ricorso.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 8.000,00, oltre € 2 00,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-