Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12026 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12026 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15629/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA PROVINCIA DI COMO
-intimati- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE COMO n. 1570/2023 depositata il 04/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI Dl CAUSA
Sig. COGNOME, nato a Benin City, Edo State (Nigeria), il DATA_NASCITA ricorre per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso in opposizione al decreto di espulsione, resa dall’Ill.mo Giudice di Pace di AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, a conclusione del giudizio RG 1570/2023, in data 03.07.2023 (Doc. 1), depositata in Cancelleria in data 04.07.2023 (Doc. 2), con la quale, l’lIl.mo Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato l’opposizione dispiegata avverso il decreto di espulsione Prot.: CAT. A. 11 23 312,emesso dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO in data 21.04.2023, notificato in pari data (21.04.2023) dal Questore RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO.
Il AVV_NOTAIO ed il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non hanno spiegato difese.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc, RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2008/115/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 CEDU e RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 TU Immigrazione, atteso il divieto di automatismo valutativo nella materia che ci occupa, con conseguente obbligo, in capo all’autorità giudiziaria adita, di valutare, caso per caso, e di motivare, l’esistenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni per adott are la misura espulsiva, e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360
comma 1 n. 5 cpc, avendo l’AVV_NOTAIO.mo Giudice di Pace di AVV_NOTAIO, omesso totalmente di valutare la situazione personale del Ricorrente come ampiamente descritta e documentata nel Ricorso introduttivo del giudizio di opposizione avanti il Giudice di Pace di AVV_NOTAIO ;
Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc, RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 TU Immigrazione, come innovato ed integrato per effetto RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del Decreto legge 130/2020, e
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc, per non avere l’Ill.mo Giudice di Pace di AVV_NOTAIO, verificato la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni, affinchè potesse essere rilasciato al Ricorrente, un permesso di soggiorno per protezione speciale, attesa la sussistenza in capo allo stesso di motivi previsti dalla normativavigente o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali RAGIONE_SOCIALEo Stato, che ne vietano l’espulsione ;
Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 n. 5 cpc, essendo l’ordinanza di rigetto qui opposta, affetta da vizio di motivazione apparente, perché benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, essendo priva di argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento [segue
svolgimento da pagina 13 a pagina 14];
Nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata e del procedimento ex articolo 360 comma 1n. 4 cpc, in relazione all’articolo 132 c.p.c., all’articolo 118 disp. att. c.p.c., all’articolo 111 Cost., agli articoli 115 e 116 c.p.c., in quanto l’ordinanza di rigetto qui oppo sta, è affetta da error in procedendo, perché viziata da motivazione meramente apparente
Il ricorso è inammissibile in quanto non è stata depositata la procura speciale sottoscritta dal ricorrente e dal difensore. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 13/02/2024.