Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28038 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28038 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
R.G.N. 5787/NUMERO_DOCUMENTO U.P. 12/09/2023
Contratto di fornitura e somministrazione
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e domiciliata ‘ex lege’ presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, INDIRIZZO;
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dal l’AVV_NOTAIO e domiciliata ‘ex lege’
presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, INDIRIZZO;
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1330/2018, pubblicata il 13 luglio 2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
udito il P.G., in persona della Sostituta procuratrice generale Ros a NOME COGNOME, la quale ha concluso, in via principale, per l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto;
uditi gli AVV_NOTAIO, per la ricorrente, e COGNOME NOME, per la controricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. La società RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicata come RAGIONE_SOCIALE) proponeva -dinanzi al Tribunale di Alessandria – opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2124/2014, con il quale le fu intimato, su ricorso della RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicata come RAGIONE_SOCIALE), il pagamento della somma di euro 19.328,63, oltre interessi di mora e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura di una partita di detersivi, eccependo vizi dei dispensatori forniti ed altri, formulando, in via riconvenzionale, domanda di garanzia e di risarcimento dei danni per l’importo di euro 9.160.000,00 (più iva), oltre a dedurre che risultava creditrice dell’opposta della somma di
euro 12.596,58 per contributi promozionali (come da relativa fattura), opponendo tale credito in compensazione, con la conseguente richiesta -in dipendenza dell’operata compensazione dei reciproci crediti -della condanna della COGNOME al pagamento della differenza nella misura di euro 2.742,41, oltre spese.
Nel costituirsi in gi udizio l’opposta riduceva il credito (nella misura di euro 5.795,48) fatto valere in sede monitoria sulla base di note di credito emesse dopo la notifica del provvedimento monitorio, da imputarsi ad ‘adempimento parziale’ e deduceva la decadenza dell’opponente dall’eccepita garanzia per vizi, insistendo comunque per la conferma del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Alessandria, previa emissione nel corso del giudizio di ordinanza ex art. 186ter c.p.c., con sentenza n. 209/2017, respingeva l’opposizione ( dopo aver rilevato la mancata prova dei denunciati difetti), ma confermava l’impugnato decreto ingiuntivo per il minor importo di euro 5.798,48, oltre interessi e spese.
Decidendo sul gravame interposto dall’AC e nella costituzione dell’appellata Su tter, la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 1330/2018 (pubblicata il 13 luglio 2018), lo accoglieva parzialmente, revocando il decreto ingiuntivo, ma confermava la condanna dell’appellante al rimborso delle spese di lite, come liquidate nel provvedimento monitorio, rigettando ogni altro motivo ed emanando le conseguenti disposizioni sulle spese del grado, condannando l’appellante alla rifusione
dell’80% delle spese in favore dell’appellata, compensandole per la residua percentuale.
A sostegno dell’ adottata decisione, la Corte piemontese osservava, innanzitutto, come fosse rimasto accertato che, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la COGNOME era effettivamente creditrice dell’AC della somma ingiunta, poiché il suo credito per i contributi promozionali relativi al 2014 era sorto successivamente. Pertanto, per effetto della compensazione tra i due crediti, era residuato, a favore dell’AC, un minor credito per l’importo di euro 5.795,48, che avrebbe dovuto comunque condurre alla revoca del decreto ingiuntivo, pur dovendosi lasciare ferme le spese così come liquidate nella fase monitoria.
3. Avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, la RAGIONE_SOCIALE, resistito con con troricorso dall’intimata RAGIONE_SOCIALE
In un primo momento veniva formulata -ai sensi dell’art. 380bis , comma 1, c.p.c. -proposta di manifesta infondatezza del secondo motivo, con assorbimento degli altri due, ma, all’esito dell’adunanza ca merale, il designato collegio della Sesta Sezione civile-II, con ordinanza n. 15469/2020, rimetteva la causa alla pubblica udienza.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.
Entrambi i difensori delle parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 345 c.p.c., prospettando l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che l’ecc ezione di anteriorità del credito opposto in compensazione rispetto a quello dedotto con il ricorso per decreto ingiuntivo era difforme dalle precedenti difese e, in quanto tale, la relativa difesa si sarebbe dovuta ritenere, per la sua novità, inammissibile, evidenziando come la stessa controparte, nella memoria prevista dall’art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., avesse confermato l’esistenza del relativo controcredito, con il quale era stato parzialmente estinto il maggior credito originariamente azionato e di cui era stato sempre dato atto in giudizio.
2. Con la seconda censura, la ricorrente deduce -in relazione all’art. 360, comma 3, n. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 1373 e/o 1564 c.c., dovendosi ritenere che il suo credito per contributi promozionali non avrebbe potuto considerarsi maturato al 31 dicembre 2014, in quanto, a quella data, il rapporto era già cessato, e non avrebbe avuto ulteriori sviluppi per effetto della comunicazione inviata dalla RAGIONE_SOCIALE nel mese di novembre, con la consegue nza che quest’ultima società, nel ricorso per decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto chiedere il saldo di quanto alla stessa effettivamente spettante, con detrazione, per l’appunto, dei contributi a credito di essa AC fino a quella data maturati, perché
sicuramente non sarebbero insorti altri crediti per il medesimo titolo in epoca successiva.
Con la terza ed ultima doglianza, la ricorrente lamenta -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 653 e 91 c.p.c., per aver la Corte di appello, ancorché revocatolo, confermato il decreto ingiuntivo nella parte relativa alle spese e competenze della fase monitoria, nel mentre avrebbe dovuto provvedere sulla intera regolamentazione delle spese con riferimento all’esito del giudizio di opposizione, dovendo, perciò, condannare la COGNOME (e non essa ricorrente) al pagamento delle spese di detto giudizio, in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda e della dichiarata, per l’appunto, revoca del provvedimento monitorio per evitare l’impugnazione per indebita duplicazione dei titoli e l’insussistenza dell”adempimento parziale’.
Rileva il collegio che occorre, innanzitutto, esaminare l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità proposta dalla controricorrente con riguard o all’inesistenza di valida procura speciale, siccome conferita dal procuratore speciale del legale rappresentante della società ricorrente, senza la produzione della relativa procura conferita da quest’ultimo in favore del primo.
Invero dagli atti del giudizio e, specificamente, dal fascicolo della stessa ricorrente non risulta la produzione di siffatta procura (ancorché si faccia ad essa riferimento nell’intestazione del ricorso), né è avvenuta ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; oltretutto la circostanza della mancata allegazione
di tale documento è stata confermata dallo stesso difensore della RAGIONE_SOCIALE in sede di discussione.
L’eccezione è fondata in applicazione del costante principio affermato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 11898/2019 e Cass. n. 24893/2021), secondo cui, qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso.
Va, dunque, dichiarata l’inammissibilità del ricorso (con preclusione dell’esame dei formulati motivi) per difetto di rappresentanza del procuratore speciale nella indicata persona del sig. COGNOME NOME (siccome non comprovata con il relativo documento legittimante), con il correlato difetto di ‘ius postulandi’ del difensore dallo stesso nominato con la procura apposta in calce al ricorso.
La soccombente ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione