Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12628 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12628 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15500 – 2020 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con indicazione dell’indirizzo pec ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
– intimato – avverso la sentenza n. 1413/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, pubblicata il 26/9/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1413/2019, pubblicata in data 26/9/2019, la Corte d’appello di Ancona , respingendo l’appello di COGNOME ha confermato la sentenza n. 558/2014 con cui il Tribunale di Pesaro aveva rigettato l’ opposizione da lui proposta, quale condomino, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del Condominio INDIRIZZO per la somma di Euro 10.231,412 a titolo di saldo di lavori edili appaltati per Euro 167.674,57.
Avverso questa sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, nel termine ex art. 327 cod. proc. civ. come sospeso dal d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 e, poi, fino all’11 maggio 2020, dal d.l. n.23 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; in particolare, lo stesso difensore ricorrente ha affermato nell’epigrafe dell’atto che propone il ricorso «giusta delega a margine del ricorso in appello».
La RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Come riportato nella precedente parte narrativa, lo stesso difensore ricorrente ha affermato nell’epigrafe dell’impugnazione in esame che propone il ricorso «giusta delega a margine del ricorso in appello» e, cioè, prima della pronuncia della sentenza impugnata.
Il ricorso è, in conseguenza, inammissibile in quanto privo di procura speciale ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ.; questa Corte ha infatti ribadito, a Sezioni unite, che il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 cod. proc. civ., seppure non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti
informatici, al ricorso, sussiste però soltanto ove il conferimento sia successivo alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e sia antecedente alla notificazione del ricorso stesso (Sez. U., sentenza n. 2075 del 19/01/2024).
È vero, infatti, che è essenziale, affinché l’avvocato possa spendere il potere di certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte che la legge gli attribuisce, la «collocazione topografica» della procura rispetto all’atto cui la stessa accede e, dunque, non la data, né tantomeno il luogo di conferimento quale requisito di formacontenuto della procura alle liti (S.U., sentenza n. 15177 del 1° giugno 2021).
È vero altresì, tuttavia, che «un tale potere certificatorio, conferito ex lege al difensore, non può ritenersi mera declinazione del sistema di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma II, n. 3 e art. 125, comma III cod. proc. civ., essendosi demandato al difensore un atto ben distinto ed ulteriore di fidefacienza circa il conferimento della procura posteriore alla comunicazione del decreto impugnato»: ciò che, dunque, rileva ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento della procura alle liti avvenga all’interno della «finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso e, perciò, rispettivamente, né prima, né dopo» (Sez.U., 19 novembre 2021, n. 35466; Sez. U. 2075/2024 cit).
In difetto di questo necessario presupposto, non rileva l’avvenuta notifica della procura unitamente al ricorso introduttivo, atteso che lo stesso difensore ha esplicitamente affermato che il conferimento è avvenuto in sede di proposizione dell’appello e, perciò, necessariamente prima della sentenza qui impugnata: in tal senso, allora, la procura in esame deve ritenersi inesistente, in quanto priva
di alcun riferimento che consenta di rilevare la specifica volontà della parte di proporre il ricorso in sede di legittimità.
Non si può far luogo , d’altro canto, a un ordine di rinnovazione della procura ai sensi del novellato art. 182 cod. proc. civ. (nella formulazione introdotta dalla L, n. 69 del 2009), perché la previsione a pena di inammissibilità ricollegata alla proposizione del ricorso impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria della nullità e non riguarda quella speciale della inammissibilità: il disposto del n. 5 dell’art. 366 cod., proc. civ., infatti, laddove esige che il ricorso indichi la procura, palesa che essa debba esistere, a pena di inammissibilità, prima del ricorso, così contraddicendo l’idea che possa formarsi dopo (Cass., sez. 3, n. 1255 del 2018; Sez. 6 – 5, n. 938 del 13/01/2023).
L ‘inammissibilità del ricorso esclude la necessità di riportare in dettaglio i due motivi di impugnazione.
N on v’è luogo a statuizione sulle spese perché l’intimato non ha svolto difese.
3.1. Sussistono, invece, i presupposti per la dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla 1. n. 228 del 2012.
Tuttavia, poiché dell’ attività processuale nel presente giudizio è il legale a doversi assumere esclusivamente la responsabilità, in quanto ha consapevolmente agito in assenza della prescritta procura speciale, è su di lui personalmente che deve gravare il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6 – 5, n. 938 del 13/01/2023; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19184 del 2021, non mass.; Sez. 6 – 1, n. 32008 del 09/12/2019): in tal senso, rileva che la previsione del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sebbene non abbia natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario, in quanto partecipe della stessa natura di fonte di finanziamento
dell’attività giurisdizionale propria dell’«iniziale» contributo corrisposto , abbia pure l’ulteriore funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 20621 del 17/07/2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore avv. NOME COGNOME di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda