Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13146 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13146 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12302/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE ICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE GENOVA -intimato avverso DECRETO di TRIBUNALE GENOVA n. 888/2024 depositata il 23/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La ricorrente, cittadina georgiana, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi e notificato il 20.5.2024, nei confronti del Ministero dell’Interno avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Genova in data 23.4.24, comunicato in pari data, con il quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale competente che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale tanto nella forma dello status di rifugiato che in quella della protezione sussidiaria, nonché la sussistenza dei presupposti della protezione speciale.
2.- Osservava il Tribunale che la parte ricorrente, nel ricorso depositato in data 29.11.2023 e nelle memorie successive, aveva allegato la tempestività dell’impugnazione « sul presupposto (erroneo) che la notifica fosse avvenuta in data 16.11.2023, ovvero in corrispondenza con la mail inviata dalla parte convenuta – su precedente richiesta formulata dalla ricorrente il 13.11.2023 -con cui la richiedente veniva invitata a recarsi presso i loro uffici per ‘ritirare il decreto’ (v. corrispondenza intercorsa fra le parti e prodotta dalla Commissione con la memoria di costituzione) e sul presupposto che, in precedenza, non vi fosse stata alcuna notifica, neppure alla consegna materiale dell’atto »; invece dagli atti depositati dalla parte convenuta nel presente fascicolo, risultava che il provvedimento di rigetto era stato spedito all’indirizzo di Genova INDIRIZZO « indicato dalla ricorrente in C/3, e confermato in audizione », inoltre dalle informazioni Vestanet e dall’avviso di ricevimento depositati dalla CT, risultava che , a seguito dell’avviso di ricevimento da parte dell’ufficio postale attestante l’impossibilità della notifica, in data 26.9.2023, per essere la destinataria irreperibile, era stato reso disponibile alla richiedente il provvedimento presso la Questura di Genova con trasmissione dell’atto, a mezzo pec, in data 28.9.2023 , come prescritto dall’articolo 11 comma 3 ter D.l.vo 25/2008, con
conseguente perfezionamento della notifica alla data del 18.10.2023; pertanto -ha infine osservato – « le giustificazioni allegate dalla difesa relativamente alle tempistiche di avvenuto materiale ritiro dell’atto, già ritualmente notificato alla parte, non risultano conferenti ai fini della valutazione sulla tempestività del ricorso; il ricorso risulta quindi presentato oltre il termine perentorio di legge in quanto depositato il 29.11.2023, ovvero oltre il termine che, nel caso di specie e secondo il computo di cui all’art.155 cpc., risulta scaduto il 17.11.2023 »
Il Ministero è rimasto intimato non essendosi costituito nei termini di legge mediante controricorso, ed avendo depositato solo una nota al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1 c.p.c.
È stata formulata una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c. La difesa di parte ricorrente ha chiesto la decisione. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Nel primo motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorrente denuncia la «nullità della sentenza» ( rectius del decreto) laddove ha considerato che la notifica del provvedimento impugnato si fosse perfezionata in data 18 ottobre 2023, in quanto:
il caso disciplinato dall’art. 11 comma 3 ter (applicato nella fattispecie dalla CT per la comunicazione del provvedimento) si riferirebbe all’ipotesi in cui l’interessato abbia dichiarato un domicilio inesistente oppure a quell’indirizzo sia risultato sconosciuto, e non al caso in cui l’interessato non venga trovato dall’agente postale nel domicilio indicato per temporanea irreperibilità, poiché in quel caso varrebbero le normali regole notificatorie di cui all’art. 140 c.p.c.; nel caso di specie il plico contenente il provvedimento di diniego non era stato recapitato per temporanea irreperibilità del destinatario (e non per inidoneità del
domicilio), tanto che era stato, poi, depositato presso l’ufficio postale (come attestato dallo stesso agente postale), mentre non risulta sia stata spedita alla ricorrente la comunicazione di avvenuto deposito; pertanto -sostiene la ricorrente – la notifica del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale non potrebbe ritenersi perfezionata in data 18 ottobre 2023 (stante l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 11 comma 3 ter del D.lgs. 25/2008), quanto, piuttosto, in data 16.11.2023, ovvero in corrispondenza con la mail inviata dalla Commissione – su precedente richiesta formulata dalla ricorrente il 13.11.2023 -con cui la richiedente veniva invitata a recarsi presso i loro uffici per ritirare il decreto;
b) anche ammesso che fosse astrattamente applicabile l’istituto eccezionale di cui all’art. 11 comma 3 ter del Dlgs. 25/2008, non sarebbe stato rispettato il disposto del comma 3 quinquies del medesimo art. 11, per il quale « ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo », avvertimento di cui non vi sarebbe traccia nel caso di specie giacché il modello C3 (doc. 3) non recava detto avvertimento né il medesimo è contenuto nel verbale delle dichiarazioni rese in sede di audizione, ove si legge solamente che « il provvedimento della Commissione verrà successivamente notificato presso il centro d’accoglienza ove il richiedente è accolto, oppure presso il suo privato domicilio tramite raccomandata a /r».
2- Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli art. 11 comma 3 ter e quinques del d.lgs..25/2008 dell’art. 8 della legge 890/1992 e degli artt. 140 e 143 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 ( rectius n. 3) c.p.c.; reputa
il ricorrente che il Tribunale di Genova, abbia applicato la procedura notificatoria speciale ed accelerata anche in un caso in cui non vi era stata una inidoneità del domicilio (ma una mera temporanea irreperibilità della ricorrente) e comunque quando non vi era stato il previo avvertimento previsto dall’art. 11 comma 3 quinques , violando tanto il D.lgs 25/2008, quanto la disciplina della notifica tramite servizio postale in caso di irreperibilità.
3. -La proposta di definizione anticipata ha il tenore che segue:
« Ritenuto che, essendo la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio, ai sensi dell’art. 35 bis, tredicesimo comma, d.lgs. 25/2008, il presente ricorso per cassazione è inammissibile (Cass.Sez.Un. n. 15177/2021), né tale originaria mancanza può essere sanata da un rilascio postumo, poiché detta attestazione deve intervenire contestualmente all’atto del conferimento della procura, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria (Cass. 27232/2020), propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. Civ. »
4.- La proposta va condivisa.
4.1- Il ricorrente si è opposto alla proposta osservando che il ricorso e la procura speciale riportano rispettivamente la data del 16 maggio 2024 (la procura speciale) e del 17 maggio 2024 (il ricorso), e che gli stessi risultano asseverati entrambi con firma digitale del difensore in data 20 maggio 2024, ragion per cui si dovrebbero intendere contestuali; inoltre, per quel che attiene all’attestazione di conformità, la stessa sarebbe contenuta nella relata di notifica, anch’essa sottoscritta digitalmente in data 20 maggio 2024, dunque contestualmente sia al ricorso che alla procura speciale.
4.2 -Detti argomento sono inconferenti, giacché l’attestazione di conformità cui si riferisce il ricorrente, contenuta nella relata di notifica, si riferisce alla corrispondenza della copia digitale
all’originale dell’atto cartaceo mentre qui viene in discussione la certificazione da parte del difensore della data di rilascio della procura speciale, che il ricorrente intende desumibile dal fatto che, tanto il ricorso – datato 17.5.24 – quanto la procura -datata 16.5.2024 -siano copie digitali depositate in data 20.5.2024.
A prescindere dal fatto che detta data di deposito non risulta dal fascicolo telematico, non essendo depositata la nota di deposito (e risultando il medesimo avvenuto in data 30.5.2024) va data continuità al principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. Sez. Un. n.15177/2021), le quali, onde dirimere il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al « se la procura speciale per il ricorso in Cassazione in materia di protezione internazionale necessiti di una doppia certificazione del difensore riferita sia alla data dell’atto – necessariamente posteriore alla decisione impugnata che all’autenticità della firma del ricorrente », hanno sancito che:
« L’art. 35 -bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che ‘La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima’, ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di ‘inammissibilità del ricorso’, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore »;
« La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35 -bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve
contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente » (in senso conforme vedi le successive Cass., SU, nn. 18486- 18490 del 30 giugno 2021, nonché Cass. n. 33929/2021; Cass. n. 6631/2022; Cass. n. 24265/2022; da ultimo ribadisce i principi Cass. n. 4509/2025)
Peraltro, la Corte costituzionale, investita, con ordinanza di questa Corte del 23 giugno 2021, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 -bis, comma 13, sesto periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come interpretato dalle Sezioni Unite civili, ha dichiarato non fondata la questione, con sentenza n. 13/2022.
È altresì necessario chiarire che l’originaria mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore non può essere sanata da un rilascio postumo, poiché detta attestazione deve intervenire contestualmente all’atto del conferimento della procura che viene depositata unitamente al ricorso, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria (Cass. 27232/2020).
4.3Applicandosi, pertanto, i riportati principi all’odierno procedimento (le cui ragioni giustificatrici, come ampiamente esposte nella menzionata decisione, devono intendersi, per brevità, interamente richiamate in questa sede), ne consegue l’inammissibilità del ricorso, come già anticipato nella PDA: infatti, la procura speciale conferita dal ricorrente all’Avv. NOME COGNOME benché dettagliata nel contenuto con indicazione del provvedimento di rigetto adottato dal Tribunale di Genova – e della sua data (23.4 2024) – contro il quale si intendeva proporre ricorso per cassazione, e pur recando, oltre alla firma del conferente, la data di rilascio della procura (16.5.2020) successiva a quella della
decisione impugnata, non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare la data di conferimento della procura come successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente dicitura: « Per autentica »; poiché detta attestazione deve intervenire contestualmente all’atto del conferimento della procura, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria (v. precedenti citati) il ricorso va dichiarato inammissibile.
5.Non v’è necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, « sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto», mentre «spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
5.1- Considerato che la trattazione del procedimento è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ultimo comma a seguito di proposta di inammissibilità a firma del Consigliere delegato dal Presidente della sezione, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare il quarto comma dell’articolo 96 c.p.c., come testualmente previsto dall’art. 380 bis ultimo comma c.p.c. (« Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi
dell’articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 »). L’art. 96 al quarto comma prevede: « Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000 ». Come chiarito dalle Sezoni Unite di questa Corte, si tratta di una disposizione (introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione «altresì»). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale) » (v. Cass. Sez. Un. n.27433/2023, in motivazione).
Perciò il ricorrente va condannato al pagamento dell’ulteriore somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ex art, 96 quarto comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. A i sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª