Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10558 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10558 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17133-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrenti –
nonché contro
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
avverso il decreto di estinzione pronunziato dalla CORTE DI CASSAZIONE in data 09/06/2023;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 1159 bis c.c. COGNOME NOME adiva il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, per sentir dichiarare l’usucapione di un fondo rustico. Con ricorso del 3.4.2006 spiegava opposizione a detta domanda COGNOME NOME, nuda proprietaria del bene immobile di cui anzidetto, invocando la condanna del COGNOME al rilascio del fondo.
Con sentenza n. 192/2012 il Tribunale rigettava l’opposizione, dichiarando l’usucapione del terreno in favore del COGNOME.
Con la sentenza impugnata, n. 388/2018, la Corte di Appello di Bari riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda di usucapione formulata originariamente dal COGNOME.
Quest’ultimo ha proposto ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado, affidandosi a due motivi.
Hanno resistito con separati controricorsi NOME, erede di COGNOME NOME, comproprietaria del bene oggetto di causa, da un lato, e COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME, eredi di COGNOME NOME.
Con istanza del 16.5.2023, priva di procura speciale, la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di
decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
Con decreto del 9.6.2023 il ricorso è stato dichiarato estinto, sul presupposto che la richiesta di decisione, come detto priva di acclusa nuova procura speciale, fosse tamquam non esset .
Con ulteriore istanza del 20.7.2023 la parte ricorrente ha chiesto nuovamente la decisione del ricorso, previa revoca del decreto di estinzione.
Le parti controricorrenti non hanno svolto attività difensiva in relazione all’istanza di revoca del decreto di estinzione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024). Sulla scorta di tale recentissima pronuncia (che ha giustificato la successiva riconvocazione del Collegio in camera di consiglio e, inevitabilmente, lo slittamento della presente decisione), il
cons. NOME COGNOME, autore della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc, non versa in situazione di incompatibilità.
Ciò premesso, il decreto di estinzione oggetto dell’istanza di revoca depositata dal COGNOME è stato emesso poiché lo stesso, dopo aver ricevuto proposta di definizione anticipata del ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., aveva depositato, nel termine di 40 giorni previsto dalla norma, una richiesta di decisione non corredata dalla prescritta nuova procura speciale.
Con l’istanza di revoca, il procuratore del COGNOME afferma di aver omesso, per mera svista materiale, l’introduzione della procura speciale nella cd. ‘busta telematica’ contenente la richiesta di decisione, e deduce che la prova dell’errore predetto sarebbe fornita dalla presenza, nella detta busta, ‘… del separato documento informativo firmato digitalmente dallo scrivente per attestare la conformità dell’originale cartaceo della nuova procura speciale in questione, che oltrettutto è specificamente menzionata come documento allegato alla citata istanza del 17.5.2023’ (cfr. pag. 1 dell’istanza di revoca).
Dette dichiarazioni comprovano ulteriormente l’assenza della procura speciale al momento del deposito della richiesta di decisione. L’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. prescrive che la parte ricorrente possa chiedere la decisione del ricorso, entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta di definizione anticipata del ricorso, ‘… con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale …’ e dunque presuppone che, in uno alla richiesta predetta, venga prodotta anche la procura, la cui esistenza, al momento del deposito della richiesta, è evidentemente certificata dal suo inserimento nella cd. ‘busta telematica’ contenente l’atto che la parte deposita presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
Né può sostenersi, come sostiene la parte odierna istante, che l’esistenza, all’atto del deposito della richiesta di decisione, della nuova procura speciale prevista dalla norma, sia desumibile dalla presenza, nella ‘busta telematica’ , della certificazione attestante la conformità all’originale della copia della procura stessa, da un lato perché si tratta -come la stessa parte odierna istante riconosce- di un ‘separato documento informatico firmato digitalmente’ e dunque di un atto distinto e diverso dalla nuova procura speciale di cui si discute, e dall’altro lato perché giammai la certificazione di conformità di una copia all’originale potrebbe valere a superare l’assenza, in originale o in copia, del documento che ne forma oggetto.
Neppure rileva la circostanza che la procura sia stata menzionata tra gli allegati alla richiesta di decisione, poiché tale circostanza non vale a dimostrare la sua esistenza, al momento del deposito della richiesta di cui sopra, né, comunque, a provare che essa sia stata depositata in uno all’atto al quale, per legge, avrebbe dovuto accedere.
Una volta quindi confermato che, all’atto del deposito della richiesta di decisione, la parte istante non aveva allegato la procura speciale prevista dall’art. 380 bis c.p.c., l’estinzione del ricorso costituiva atto imposto dalla legge, posto che, a norma del medesimo secondo comma della disposizione da ultimo richiamata, ove la parte non chieda la decisione nel termine e nel rispetto delle modalità previste dalla norma, ‘… il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391’ .
Neppure ha pregio il richiamo, operato dal richiedente, alla disposizione di cui all’art. 182 c.p.c., la quale opera nella diversa ipotesi in cui la procura esista, e sia stata allegata, ma sia affetta da nullità, e non invece nel caso in cui la procura manchi o comunque non sia stata allegata agli atti nei modi e tempi richiesti dalla norma processuale di
riferimento. Sul punto, invero, va ribadito che ‘L’art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 37434 del 21/12/2022, Rv. 666508).
La memoria depositata dalla parte ricorrente è dedicata alla illustrazione dei motivi di ricorso e quindi non adduce argomentazioni sulla questione assorbente di cui sopra.
L’istanza, dunque, va rigettata e resta confermata l’estinzione del giudizio di legittimità pronunciata con decreto n. 21142/2023.
Nulla per le spese, poiché quelle del giudizio di legittimità sono state già regolate con il decreto di estinzione del quale il COGNOME ha chiesto la revoca, mentre le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente procedimento.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione conferma l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda