Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5050 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 5050  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13111/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e già dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
COGNOME  NOME  (C.F.  CODICE_FISCALE)  e  COGNOME  NOME (C.F.  CODICE_FISCALE)  rappresentati  e  difesi  dall’AVV_NOTAIO COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti;
-controricorrenti – avverso  la  sentenza  n.  364/2019  della  CORTE  DI  APPELLO  DI FIRENZE, depositata il 18.02.2019;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
La Corte osserva
 La  vicenda  qui  al  vaglio  può  riassumersi  nei  termini  di  cui appresso.
1.1. Il Tribunale di Prato, accertata la legittimità del recesso di NOME COGNOME, promissario acquirente, a cagione del grave inadempimento dei promittenti alienanti, NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali non avevano proceduto alla regolarizzazione urbanistica e alla cancellazione delle ipoteche gravanti sull’immobile promesso in vendita, condannò i convenuti a pagare € 48.000,00, corrispondenti al doppio della caparra confirmatoria.
1.2. NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnarono la sentenza di primo grado.
1.3.  La  Corte  di  Firenze,  in  totale  riforma  della  sentenza  del Tribunale, rigettò la domanda del COGNOME.
1.4.  La  diversità  di  opinamento  consiglia  riportare,  sia  pure  in sintesi, il ragionamento del Giudice d’appello.
1.5.  Il  contratto  preliminare  del  16/12/2003  prevedeva  che  il definitivo avrebbe dovuto stipularsi entro il 31/12/2004 e che, nelle more, i promittenti alienanti avrebbero dovuto provvedere a regolarizzare urbanisticamente l’immobile, che presentava difformità rispetto alla concessione edilizia, impegnandosi, altresì, a cancellare le ipoteche gravanti sullo stesso  <>.
Il  termine  fissato  per  il  definitivo  non  poteva  considerarsi essenziale,  non  potendo  assegnarsi  un  tale  significato  alla  nuda espressione ‘entro e non oltre’.
Con  raccomandata  del  5/2/2005  il  promissario acquirente aveva comunicato di volersi ritirare <>, soggiungendo di restare in attesa di notizie <>.
Trattavasi  di  manifestazione  di  volontà  immotivata,  che  nessun riferimento aveva inteso fare a inadempimenti della controparte.
Solo il 18/4/2005 il COGNOME comunicava il proprio recesso per inottemperanza dei promittenti alienanti, avanzando la pretesa del doppio della caparra.
In  definitiva,  secondo  la  Corte  locale,  costui  dichiarava  di sciogliersi  dal  contratto  senza  prima  aver  preteso  l’adempimento, facendo, a sua volta, offerta della corresponsione del prezzo.
Il diritto di recesso, prosegue la sentenza, trova giustificazione nel grave inadempimento colpevole, siccome la risoluzione, e, per contro, i promittenti alienanti avevano dimostrato di essersi attivati per ottenere la sanatoria degli abusi edilizi; nel mentre, per contratto, avrebbero potuto cancellare le iscrizioni ipotecarie contestualmente all’atto definitivo. Peraltro, il promissario acquirente non aveva dimostrato che il mancato ottenimento del finanziamento fosse dipeso dalla condotta dei promittenti alienanti.
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di sei motivi.
Gli intimati resistono con controricorso.
Con  atto  dell’8/1/2024  si  è  costituita  per  la  ricorrente  con procura speciale l’AVV_NOTAIO, la quale ha dichiarato che all’AVV_NOTAIO il ricorrente aveva revocato il mandato.
Il precedente difensore del ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso deve essere definito in rito.
Risulta  fondata  l’eccezione  di  nullità  della  procura  speciale  e, quindi, d’inammissibilità del ricorso, avanzata nel controricorso.
3.1. La procura in parola, stesa su foglio spillato e priva di data, pur  indicando  correttamente  la  sentenza  della  Corte  d’appello, risulta  essere  stata  rilasciata  <>.
3.2. L’ultimo arresto in materia è costituito dalla sentenza delle Sezioni  unite  n.  36057  del  9/12/2022.  Con  la  statuizione  resa  in
sede  nomofilattica  si  è  inteso  limitare  al  massimo  qualunque interpretazione formalistica dell’art. 83 cod. proc. civ., onde eliminare, fin dove possibile, intralcio non ragionevolmente giustificato all’esercizio del diritto d’azione.
Recita la massima (Rv. 666374) che se ne è tratta: ‘In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti’.
3.3. Qui,  tuttavia,  ricorre  proprio  l’ipotesi  non  valicabile  della assoluta  evidenza  della  non  riferibilità  della  procura  al  giudizio  di cassazione.
Invero,  è  del  tutto  predicabile  che  all’AVV_NOTAIO  fosse  stata conferita  la  procura  solo  per  richiedere  la  sospensione  d’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ. e con la stessa abbia impropriamente intrapreso anche il ricorso per cassazione.
Risulta  evidente  che  la  procura  (1)  venne  rilasciata  per  una tipica attività interinale di merito, (2) reca l’indicazione, incompatibile  con  il  giudizio  di  cassazione,  della  possibilità  di
ricorrere alla mediazione ed è (3) priva di data. L’unico elemento di tipizzazione,  costituito  dalla  indicazione  della  sentenza,  per  la equivocità del suo significato (la predetta indicazione è certamente necessaria al fine di richiedere la sospensione dell’esecutività), non elide l’assoluta evidenza della non riferibilità al giudizio di cassazione.
3.4. Il  principio  di  conservazione  di  cui  all’art.  1367  cod.  civ. opera  nel  caso  in  cui  l’atto  potrebbe  avere  un  qualche  effetto, invece che nessuno. Qui, non è dubbio che un effetto certo l’abbia: eleggere procuratore speciale l’AVV_NOTAIO <>.  Di  conseguenza,  il  canone  ermeneutico richiamato non assume rilievo.
Per  la  stessa  ragione  il  corrispondente  principio  processuale secondo  il  quale  <> (art. 159,  u.c.,  cod.  proc.  civ.)  non  è  utilmente  evocabile  nel  caso  in esame.
3.5. Per completezza deve soggiungersi che la recente pronuncia  (Sez.  2,  n.  20896,  18/7/2023)  evocata  dalla  parte ricorrente in memoria, letta nella sua integrale motivazione, tosto che confermarne l’assunto, lo sconfessa del tutto.
La massima (Rv. 668405) che se ne è tratta imperfettamente sintetizza il significato della motivazione.
Questa la massima: ‘In tema di giudizio di legittimità, la nullità della procura speciale – rilasciata nella specie su atto congiunto al ricorso -è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze:  riferimento  ad  attività  tipiche  del  giudizio  di  merito; mancanza della indicazione della data; mancanza della indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato; mancanza di una  proposizione  esplicita  di  conferimento  del  potere  di  proporre ricorso per cassazione.’
In effetti, come si è anticipato, leggendo la complessa e articolata motivazione, è dato cogliere che in quel caso si ebbe a trattare di una procura avente le sembianze di un mandato di assistenza e rappresentanza in un giudizio di merito. Rimasta, <> la non riferibilità al giudizio di cassazione, i quattro elementi enucleati nella sentenza sezionale costituiscono, in quel caso, solo indizi, univocamente convergenti, della non riferibilità. Non risulta affermata, per contro, la necessità della loro compresenza.
In sostanza, il criterio guida resta quello delineato dalla sentenza  delle  Sezioni  unite  sopra  richiamata:  la  procura  è  nulla ove  emerga  assoluta  evidenza  della  non  riferibilità  di  essa  al giudizio  di  cassazione.  Evidenza  che  può  trarsi  dalla  circostanza, non contrastata da elemento contrario alcuno, dell’essere esclusivamente ed espressamente diretta ad assegnare all’AVV_NOTAIO il potere di richiedere l’emissione d’un atto processuale interinale di merito.
4.  Le  spese  del  presente  giudizio  di  legittimità,  liquidate  nella misura di cui in dispositivo – tenuto conto del valore della causa e della qualità e quantità delle attività svolte -seguono la soccombenza.
4.1. Secondo la giurisprudenza di questa suprema Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ‘ad litem’ o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, cosicché le spese processuali vanno poste a carico
del medesimo; ciò a differenza di quanto avviene nel diverso caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ‘ad litem’, nel quale l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida (ma, tuttavia, esistente), è idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (S.U., n. 10706, 10/5/2006, Rv. 589872; conf., ex multis, Sez. 3, n. 961/2009; Sez. L., n. 11551/2015 – in un caso identico -; Sez. 3, n. 58/2016; Sez. 6, n. 27530/2017; Sez. 3, n. 13055/2018).
5.  Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1-quater  D.P.R.  n.  115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento  del  contributo  unificato,  a  norma  del  comma  1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’AVV_NOTAIO, in proprio, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in  euro  3.000,00  per  compensi,  oltre  alle  spese  forfettarie  nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti  per  il  versamento  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  17  gennaio