Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24119 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24119 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/08/2025
ORDINANZA
nel ricorso n. 19538/2024 R.G.
promosso da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Ministero dell’Interno , in persona del Ministro pro tempore, Prefettura di Catania , in persona del Prefetto pro tempore , e Questura di Catania , in persona del Questore pro tempore intimati
avverso il decreto del Giudice di Pace di Catania del 03/07/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Cons. NOME COGNOME letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace di Catania, con il decreto indicato in epigrafe ha convalidato l’accompagnamento alla frontiera del ricorrente, disposto
dal Questore il 02/07/2024 in esecuzione del provvedimento di espulsione emesso in pari data dal Prefetto di Catania.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, affidato a tre motivi di ricorso.
Gli intimati non si sono difesi con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione de ll’art. 112 c.p.c. e degli artt. 3 e 5 d.lgs. n. 251 del 2007.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, oltre che dell’art. 32 d.lgs. n. 251 del 2007.
Il ricorso per cassazione è inammissibile per invalidità della procura alle liti.
2.1. Ai sensi dell’art. 365 c.p.c. , il ricorso per cassazione «è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo , munito di procura speciale».
Com’è noto la procura alle liti deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 83 c.p.c.
Nel giudizio risulta prodotta una procura speciale, la quale però è priva della firma del ricorrente, essendovi solo la firma (digitale) del difensore.
2.2. Come più volte affermato da questa Corte, nel giudizio di legittimità, l’invalidità della procura alle liti non può essere sanata mediante rinnovazione, come previsto, in generale, dall’art. 182 c.p.c., poiché l’art. 365 c.p.c. prescrive l’esistenza di una valida procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso (così Cass., Sez.
2, Sentenza n. 12813 dell’11/05/2023; v. anche Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 27467 del 27/09/2023; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 938 del 13/01/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 34867 del 25/11/2022).
Nessuna statuizione sulle spese deve essere assunta, non essendosi gli intimati costituiti con controricorso.
La causa è esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile