Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11369 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11369 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10709/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente avverso la sentenza n. 730/2023 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 3 marzo 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
all’esito di procedimento promosso ai sensi dell’art. 702 -bis cod. proc. civ., il Tribunale di Monza, con ordinanza n. 3665/2019, condannò la RAGIONE_SOCIALE ad eseguire dei lavori edili, fissando termine ultimo per l’inizio (al 16 settembre 2019) e per la conclusione (al 31 ottobre 2019) degli stessi; dichiarò inoltre tenuta la stessa società a versare alla ricorrente RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 614 -bis cod. proc. civ., la somma di euro 200 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione dell’obbligo di fare;
con atto notificato nel febbraio 2021, la RAGIONE_SOCIALE intimò alla RAGIONE_SOCIALE precetto al pagamento della somma complessiva di euro 76.484,38, ascritta a titolo di penale per il periodo dal 30 gennaio 2020 al 12 febbraio 2021;
avverso detto precetto, l’intimata dispiegò opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., assumendo, in estrema sintesi, l’assenza dell’asserito inadempimento (per aver integralmente effettuato le opere prescritte), l’iniquità della penale e l’illegittimità nella determinazione della stessa (per inclusione anche dell’arco temporale del c.d. lockdown nazionale);
all’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Monza , detratti dal precettato euro 6.000 già corrisposti e ridotto il residuo importo per altre ragioni, rideterminò la somma dovuta in euro 9.800;
accogliendo l’appello interposto da lla RAGIONE_SOCIALE, la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione alla esecuzione e quantificato in euro 70.000 la penale dovuta;
ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE articolando tre motivi; resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE; parte ricorrente deposita memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
r.g. n. 10709/2023 Cons. est. NOME COGNOME
sono superflue la illustrazione e la disamina dei motivi di ricorso, palesandosi la inammissibilità dello stesso per nullità della procura speciale conferita dalla ricorrente;
la procura (che reca la singolare intestazione « generale procura ») conferita per il giudizio di cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE all’avvocato NOME COGNOME allegata al fascicolo della ricorrente, reca sottoscrizione illeggibile, apposta in calce alla dicitura « Milano, 12 aprile 2023. RAGIONE_SOCIALE », senza specificazione (in ogni parte del documento) della carica sociale del sottoscrittore né indicazione del nominativo di esso; nel ricorso di adizione di questa Corte, poi, la società ricorrente è indicata come « RAGIONE_SOCIALE in persona del suo rappresentante legale », ancora una volta senza menzione del nome della persona fisica asseritamente rappresentante, della carica sociale o del negozio di conferimento dei poteri rappresentativi;
orbene, come immediatamente eccepito da parte controricorrente, detta procura è inficiata da nullità;
pianamente replicabile al caso è infatti il principio di diritto – oramai consolidato nella giurisprudenza di nomofilachia – secondo cui la procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall ‘ intestazione dell ‘ atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell ‘ uno o nell ‘ altra, dell ‘ indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto stesso che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità (con puntuale riferimento al ricorso per cassazione, Cass. 27/06/2011, n. 14190 e Cass. 22/01/2003, n. 900; più in generale, sulla scia di Cass., Sez. U, 07/11/2013, n. 25036, tra le tante, Cass. 05/07/2017, n. 16634; Cass. 14/03/2022, n. 8132);
r.g. n. 10709/2023 Cons. est. NOME COGNOME
e ciò perché « la certificazione del difensore del mandato alle liti in calce o al margine di un atto processuale riguarda solo l’autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell’atto si dichiara rappresenta nte della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell’atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l’accertamento della sua legittimazione e dello ius postulandi del difensore. In difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l’impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche aliunde ) dell’effettiva titolarità dei poteri spesi» (così Cass. 18/03/2021, n. 7765; conf. Cass. 16/03/2012, n. 4199; Cass. 31/05/2006, n. 13018);
il descritto vizio non è sanato dalla documentazione prodotta dalla ricorrente nei termini di cui all’art. 372 cod. proc. civ.;
inidonea, a tal fine, è la « integrazione procura speciale », datata 6 gennaio 2025, resa dal sedicente NOME COGNOME « nella mia qualità di amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE », con cui, in sostanza, il dichiarante riconosce di aver rilasciato la procura del 12 aprile 2023 in favore dell’avvocato NOME COGNOME;
a tacer della sua irritualità, detta dichiarazione è sprovvista di ogni forma o modalità di verificazione legale in ordine alla sua provenienza (la autografia della sottoscrizione, peraltro di non agevole leggibilità, non risulta certificata o autenticata) ed alla data di rilascio;
quest’ultimo aspetto ha nel presente giudizio valenza dirimente, dacché l’indefettibile requisito di ammissibilità del ricorso costituito dalla specialità della procura, postula, in forza del combinato disposto
degli artt. 365 e 83, terzo comma, cod. proc. civ., la necessaria anteriorità del conferimento della procura rispetto alla notificazione del ricorso per cassazione (sul punto, Cass., Sez. U, 19/01/2024, n. 2075);
per identica ragione priva di ogni rilevanza è la nuova procura speciale conferita in data 11 gennaio 2025 dall’amministratore unico della società ricorrente all’avvocato COGNOME
da ultimo, è appena il caso di ricordare come nell’àmbito del giudizio di legittimità non è operante il meccanismo di sanatoria del vizio previsto dall’art. 1 82, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr., ex aliis, Cass. 27/09/2023, n. 27467; Cass., Sez. U, 22/12/2021, n. 41205; Cass. 06/10/2016, n. 20016);
il ricorso è inammissibile;
il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza;
attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente -ex art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.900 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell ‘ art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione