Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18305 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18305 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1190/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO NAPOLI nel procedimento n.375/2022, depositato il 31/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME ricorrono, con un motivo avversato dal RAGIONE_SOCIALE Giustizia con controricorso, per la cassazione del decreto in epigrafe con cui la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’opposizione di essi ricorrenti contro il decreto del consigliere designato dal Presidente RAGIONE_SOCIALE stessa Corte, dichiarativo RAGIONE_SOCIALE inammissibilità, per difetto di procura, del ricorso originario -iscritto al n.NUMERO_DOCUMENTO-, proposto per il riconoscimento dell’indennizzo da eccessiva durata di un processo di lavoro iniziato dalla dante causa dei ricorrenti, NOME COGNOME, nel 2005 e durato oltre quindici anni.
In particolare, la Corte di Appello ha rimarcato che, come già osservato dal Consigliere designato, la procura rilasciata dai ricorrenti, in forma analogica, al difensore AVV_NOTAIO, non era specificamente riferita al procedimento recando la sola indicazione generica per cui la procura medesima veniva rilasciata al fine di un non precisato ‘giudizio di equa riparazione ex l.89/2001’. La copia informatica per immagine RAGIONE_SOCIALE procura, depositata telematicamente assieme al ricorso originario, risultava priva dell’attestazione di conformità all’originale analogico. La procura in forma analogica non era materialmente congiunta al ricorso. Il consigliere delegato aveva assegnato termine ex art. 182, secondo comma c.p.c., all’AVV_NOTAIO per sanare gli iniziali difetti e l’AVV_NOTAIO aveva depositato telematicamente una copia informatica RAGIONE_SOCIALE procura, corredata RAGIONE_SOCIALE attestazione di conformità ma con lo stesso testo RAGIONE_SOCIALE precedente;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la ‘violazione o falsa applicazione degli artt.83 c.p.c., 125 disp. att. c.p.c., 3 e 5 ter, RAGIONE_SOCIALE l. n.89 del 2001′, in relazione al disposto di cui all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.
Deducono i ricorrenti che:
la procura era specifica. Ne riportano il testo in cui si legge che gli odierni ricorrenti nominano l’AVV_NOTAIO quale loro ‘difensore nel presente giudizio di equa riparazione ex l.89/2001 e l. 134/2012 con ogni più ampia facoltà …’;
in ogni caso, nel testo RAGIONE_SOCIALE l.n.89/2001 come modificato dal d.l.n.83/2012, convertito in l.n.134 del 2012, non è più richiesto che la domanda di indennizzo debba essere proposta da un difensore munito di procura speciale. Viene a supporto richiamata la sentenza di questa Corte n. 5465/2017;
2.il primo motivo è fondato.
2.1. L’art.3 RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2011, n. 89 nella versione originaria prevedeva, per quanto interessa, che ‘2. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso depositato nella cancelleria RAGIONE_SOCIALE corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all’articolo 125 del codice di procedura civile’.
A seguito delle modifiche apportate prima dal d.l. 22 giugno 2012, n.83 convertito dalla l. 7 agosto 2012, n.134 e poi RAGIONE_SOCIALE l. 28 dicembre 2015 n. 208, l’art. 3 prevede (sempre per quanto interessa) che
.
L’art. 125 c.p.c. stabilisce che ‘ 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni RAGIONE_SOCIALE domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax. 2. La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione RAGIONE_SOCIALE parte rappresentata. 3. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale’.
Il secondo e il terzo comma dell’art. 125 c.p.c. sono riferiti a processi che iniziano con citazione.
Tanto l’art. 3, 1° comma quanto l’art. 5-ter, 2° comma, RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/01 come modificata, applicabili al caso di specie, riproducono il 2° comma dell’art. 3 previgente nel richiamo all’art. 125 c.p.c.,
ma non anche la previsione che la domanda di equa riparazione ‘si propone con ricorso … sottoscritto da un difensore munito di procura speciale’.
2.2. Con la sentenza n.5465/2017, questa Corte ha sottolineato: ‘Il nuovo testo RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/01, come modificata dal D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12, non stabilisce più che la domanda debba essere proposta da un difensore munito di procura speciale, come invece disponeva l’originario art. 3, secondo comma, RAGIONE_SOCIALE legge. Infatti, tanto l’art. 3, 1° comma, quanto l’art. 5-ter, 2° comma, RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/01, applicabili al momento RAGIONE_SOCIALE proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda d’equa riparazione in oggetto, riproducono del 2° comma dell’art. 3 previgente solo il richiamo all’art. 125 c.p.c., ma non anche la previsione che il ricorso sia sottoscritto da un difensore munito di procura speciale. Dal che si ricava che detto requisito non è più imposto dalla legge, coerentemente all’ottica (espressa in generale nella Relazione alla legge di conversione) di una maggiore semplificazione del contenzioso in materia’.
La legge vigente, quindi, ferma restando la necessità RAGIONE_SOCIALE difesa tecnica (art. 82 c.p.c.) -senza che possano esservi su questo punto equivoci riconducibili ad un inciso di un precedente di questa Corte da cui potrebbe ritenersi essere stato affermato il contrario, trattandosi di inciso per refuso come reso indiscutibilmente chiaro dal fatto che l’inciso è immediatamente preceduto dall’affermazione per cui con quel precedente si è inteso dare continuità alla sentenza n. 5465/2017-, non richiede che la domanda di equa riparazione sia proposta da un difensore munito di procura speciale.
Nel caso di specie, la procura, in ragione RAGIONE_SOCIALE relativa formulazione -i ricorrenti nominano l’AVV_NOTAIO quale loro ‘difensore nel presente giudizio di equa riparazione ex l.89/2001 e l. 134/2012
con ogni più ampia facoltà …’ – non poteva dirsi invalida perché non speciale.
Peraltro la procura era sicuramente riferibile allo specifico ricorso: si legge infatti a pagina 4 del decreto impugnato che ‘le copie informatiche per immagine delle procura sono state depositate telematicamente’ e che la copia RAGIONE_SOCIALE procura è stata notificata telematicamente al ministero RAGIONE_SOCIALE giustizia ‘mediante la sua allegazione al messaggio di posta elettronica certificata allo stesso ministero, inviato per notificargli il ricorso in opposizione’.
Vanno richiamate, in relazione a quanto scritto dalla Corte di Appello, le affermazioni di principio contenute nelle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte n. 36057/22 e n.2077 /2024, che pur riferite alla procura relativa al ricorso per cassazione sono riferibili anche alla procura relativa al ricorso che occupa.
In particolare con la prima sentenza è stato statuito che la specialità RAGIONE_SOCIALE procura è desumibile, ‘a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti’.
Con la sentenza n. 2077/2024 è stato affermato che ‘In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, RAGIONE_SOCIALE procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa RAGIONE_SOCIALE parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione RAGIONE_SOCIALE parte di proporre ricorso per cassazione’.
in ragione di quanto precede, non può condividersi l’affermazione di inammissibilità dell’opposizione, per difetto di procura, contenuta nel decreto impugnato. Il motivo di ricorso deve essere accolto con la conseguenza che il decreto impugnato va cassato;
la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell’intero processo;
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.
Roma 10 maggio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME