Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11385 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11385 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3434/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 197/2022 depositato il 24/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME COGNOME ricorre, con tre motivi avversati dal Ministero della Giustizia con controricorso, per la cassazione del decreto in epigrafe con cui la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’opposizione di esso ricorrente contro il decreto del consigliere designato dal Presidente della stessa Corte, che aveva dichiarato l’ inammissibilità, per difetto di procura, del ricorso per il riconoscimento dell’indennizzo da eccessiva durata della procedura fallimentare della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di quest’ultimo in proprio, in cui il ricorrente aveva insinuato un credito di € . 10.796,38 per tfr e retribuzioni non pagate.
In particolare, la Corte di Appello ha rimarcato che, come già osservato dal Consigliere designato, la procura rilasciata dal COGNOME, in forma analogica, al difensore AVV_NOTAIO, non era specificamente riferita al procedimento n.2819/2021 recando la sola indicazione generica del rilascio al fine ‘di richiedere l’equa riparazione spettante per la violazione dell’art. 6 §1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo’. Ha osservato inoltre che la copia informatica per immagine della procura, depositata telematicamente assieme al ricorso originario, risultava priva dell’attestazione di conformità all’originale analogico ; la copia informatica della procura non era materialmente congiunta al ricorso e i difetti evidenziati non erano stati sanati entro il termine appositamente concesso dal Consigliere designato ex art. 182, secondo comma, c.p.c.
La Corte di Appello ha aggiunto che i difetti della procura originaria non potevano ritenersi sanati per effetto della procura -contenente i necessari riferimenti al procedimento de quo- depositata nel giudizio di opposizione posto che ‘il ricorrente aveva già ottenuto il
termine ex art. 182, secondo comma, c.p.c., che è perentorio, senza provvedere alla sanatoria’;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la ‘violazione o falsa applicazione degli artt.83 c.p.c., 3, comma 1, e 5 ter comma 2, della l. n.89 del 2001, 125 disp. att. c.p.c., 18 d.m. 44/2011, 6 CEDU, in relazione alla valutazione compiuta dai giudici di prime cure sulla specialità della procura, in relazione al disposto di cui all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.’.
Deduce il ricorrente che:
la procura era specifica;
in ogni caso, nel testo della l.n.89/2001 come modificato dal d.l.n.83/2012, convertito in l.n.134 del 2012, non è più richiesto che la domanda di indennizzo debba essere proposta da un difensore munito di procura speciale. Viene a supporto richiamata la sentenza di questa Corte n. 5465/2017;
2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la ‘violazione o falsa applicazione degli artt.182 c.p.c., 3, comma 1, e 5 ter comma 2, della l. n.89 del 2001, 6 CEDU, in relazione alla mancata possibilità di sanare il difetto di procura in sede di opposizione, in relazione al disposto di cui all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.’.
Deduce il ricorrente che nel procedimento per indennizzo da eccessiva durata del processo l’opposizione ex art. 5 ter della l.89/2001 non introduce un giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso la domanda ma realizza la fase a contradditorio pieno di un unico procedimento, con la conseguenza che la Corte di Appello avrebbe errato a ritenere che il conferimento della procura speciale per la fase di opposizione non avesse effetto sanante del difetto originario;
3 con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la ‘nullità del decreto per violazione dell’ art. 112 c.p.c., omessa pronuncia, in relazione al disposto di cui all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.’
per avere la Corte di Appello omesso di esaminare nel merito la domanda di riconoscimento dell’indennizzo per eccessiva durata della procedura fallimentare;
4.il primo motivo è fondato.
4.1. L’art.3 della legge 24 marzo 2011, n. 89 nella versione originaria prevedeva, per quanto interessa, che ‘ 2 La domanda di equa riparazione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all’articolo 125 del codice di procedura civile ‘.
A seguito delle modifiche apportate prima dal d.l. 22 giugno 2012, n.83 convertito dalla l. 7 agosto 2012, n.134 e poi della l. 28 dicembre 2015 n. 208, l’art. 3 prevede (sempre per quanto interessa) che
.
L’art. 125 c.p.c. stabilisce che ‘ 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax. 2. La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. 3. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale’.
Il secondo, come il terzo comma dell’art. 125 c.p.c., è riferito a processi che iniziano con citazione.
Tanto l’art. 3, 1° comma quanto l’art. 5-ter, 2° comma, della legge n. 89/01 come modificata, applicabili al caso di specie, riproducono il 2° comma dell’art. 3 previgente nel richiamo all’art. 125 c.p.c., ma non anche la previsione che la domanda di equa riparazione ‘si propone con ricorso … sottoscritto da un difensore munito di procura speciale’.
4.2. Con la sentenza n.5465/2017, questa Corte ha sottolineato: ‘Il nuovo testo della legge n. 89/01, come modificata dal D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12, non stabilisce più che la domanda debba essere proposta da un difensore munito di procura speciale, come invece disponeva l’originario art. 3, secondo comma, della legge. Infatti, tanto l’art. 3, 1° comma, quanto l’art. 5-ter, 2° comma, della legge n. 89/01, applicabili al momento della proposizione della domanda d’equa riparazione in oggetto, riproducono del 2° comma dell’art. 3 previgente solo il richiamo
all’art. 125 c.p.c., ma non anche la previsione che il ricorso sia sottoscritto da un difensore munito di procura speciale. Dal che si ricava che detto requisito non è più imposto dalla legge, coerentemente all’ottica (espressa in generale nella Relazione alla legge di conversione) di una maggiore semplificazione del contenzioso in materia’.
Ai sensi della normativa vigente, dunque, così come emerge dal precedente citato e come questo Collegio rimarca, la domanda di equa riparazione può essere proposta anche dalla parte personalmente e non è più necessario che sia proposta a mezzo di un difensore.
Nel caso di specie è pacifico che il ricorso originario sia stato sottoscritto dal ricorrente. Quindi, indipendentemente dal fatto che se la parte si avvale di un difensore, la procura sottoscritta con autenticazione di firma da parte del difensore ai sensi dell’art. 83, secondo comma, c.p.c., non possa non essere speciale, cioè, riferita ad un singolo processo, il ricorso doveva essere ritenuto ammissibile come proposto dalla parte personalmente;
la soluzione prescelta dai giudici di merito ha privilegiato un esito abortivo del giudizio in contrasto col principio generale di conservazione degli atti processuali che, nel dubbio, va sempre applicato, come le sezioni unite costantemente affermano (cfr. SSUU 27199/2017; SSUU 36057/2022);
il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto con la conseguenza che il decreto impugnato va cassato. Restano logicamente assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso;
6 il procedimento deve essere rinviato alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese di questo giudizio;
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte
di Appello di Napoli, in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.
Roma 5 aprile 2024.
Il Presidente NOME COGNOME