Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 284 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 284 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7139/2024 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliato in Vittoria INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende.
-RICORRENTE- contro
COMUNE DI COGNOME, elettivamente domiciliato in COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende.
–
CONTRORICORRENTE – avverso la sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa della Sicilia n. 207/2024, depositata il 18/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso, chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
rilevato che:
–NOME COGNOME ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, avverso la pronuncia con cui il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha dichiarato la legittimità del l’ordinanza n. 86/2017 del Comune di Vittoria con cui era stata disposta la demolizione di alcuni manufatti edilizi realizzati in assenza di permesso a costruire, denunciando l’ eccesso di potere giurisdizionale in cui sarebbe incorso il Consiglio per aver individuato autonomamente le opere da demolire, non descritte nel provvedimento impugnato, e per aver affermato che dette opere necessitavano del permesso a costruire pur trattandosi di interventi che non avevano determinato una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio;
-che secondo il ricorrente era stata così effettuata dal giudicante una propria valutazione di merito, sostituendosi alla P.A., avendo reputato erroneamente ininfluente che gli accertamenti fossero stati svolti in applicazione dell’art. 5 della L.R. 37/1985, non più in vigore poiché abrogato dall’art. 30 della L.R. 16/2016.
-la Prima Presidente ha depositato, in data 5.6.2024, una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. , ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso e il ricorrente, con istanza dell’ 11.7.2024, ha chiesto la decisione.
Ritenuto che :
-l’ istanza di decisione non è corredata da una nuova procura speciale ai sensi dell’art. 380 bis, comma secondo, c.p.c. , il che rende necessario valutare gli effetti e l ‘eventuale applicabilità al presente giudizio della modifica dell’art. 380 bis, comma secondo, c.p.c., introdotta dall’art. 3, comma
terzo, lett. n) del d.lgs. 31.10.2024, n. 164, entrata in vigore il 26.11.2024, che ha soppresso la necessità che il difensore si munisca della procura speciale per richiedere la decisione, tenendo conto della previsione dell’art. 7 del d.lgs. 164/2024 secondo cui, ove non diversamente disposto, le norme novellate si applicano si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023;
-la rilevanza della questione renda opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
P.Q.M.
rimette la causa all’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite