Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2241 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2241 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9973/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE EMILIA ROMAGNA
RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
Avverso la sentenza n. 2585/2021 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata il giorno 11 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 29 novembre 2023 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO.
uditi l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO controricorrente;
NOME COGNOME per parte ricorrente; per parte
Rilevato che
la società RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso due cartelle esattoriali notificategli ad istanza di RAGIONE_SOCIALE, causalmente ascritte a canoni demaniali relativi, per il periodo complessivo dall’aprile 2007 all’aprile 2017, alla concessione per la realizzazione e la gestione di un porto turistico in RAGIONE_SOCIALE;
a ll’esito del giudizio di prime cure, svolto in contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE e con il RAGIONE_SOCIALE, l’adito Tribunale di Ravenna, in accoglimento della dispiegata opposizione e previa disapplicazione delle note del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE determinative dei canoni di concessione demaniale marittima, dichiarò la nullità dei ruoli e delle cartelle di pagamento opposte;
l a decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
p er quanto ancora qui d’interesse, la Corte d’appello, premessa la natura non tributaria del credito azionato (siccome avente ad oggetto proventi per l’utilizzo di beni del demanio pubblico ovvero entrate correlate alla concessione in godimento dei beni stessi), ha escluso qualsivoglia efficacia di giudicato della pronuncia resa dai giudici amministrativi in sede di impugnativa delle note di determinazione dei
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
canoni concessori; ha inoltre ritenuto inammissibile, poiché formulata per la prima volta in appello, la deduzione dell’ente comunale circa la quantificazione dei canoni in base ad un sistema tabellare (e non già sulla scorta dei valori di mercato previsti dall’art. 1, commi 251 e 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, norma dichiarata dalla Corte Costituzionale non applicabile a concessioni come quella in discorso);
ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE;
non svolge difese nel giudizio di legittimità l’RAGIONE_SOCIALE ; le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa;
il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate nel senso del rigetto del ricorso, richiamate all’udienza di discussione ;
AVV_NOTAIOiderato che
la procura alle liti in favore del difensore di parte ricorrente risulta rilasciata in luogo (RAGIONE_SOCIALE) diverso da quello di indicata redazione del ricorso (Roma) ed in data anteriore alla stessa (24 novembre 2021 rispetto al 4 aprile 2022);
in ordine alla validità di una procura speciale di tal fatta, oggetto di divergenti indirizzi ermeneutici della giurisprudenza di nomofilachia, sono state investite (con ordinanza del 05/07/2023, n. 19039) le Sezioni Unite di questa Corte, onde dirimere il contrasto;
si profila pertanto necessario, in ragione della evidente logicità preliminare, disporre il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla predetta questione;
p. q. m.
Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Terza Sezione