Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30407 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30407 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2025
sul ricorso iscritto al n. 24614/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro QUESTORE DI ANCONA, PREFETTO DI ANCONA – U.T.G.,
-intimati – avverso il DECRETO del TRIBUNALE ANCONA n. 3602/2024 depositata il 17/10/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 4.7.2024 l’odierno ricorrente, proveniente dal Pakistan, ha impugnato il provvedimento notificato
in data 14.6.2024, con il quale l’Unità RAGIONE_SOCIALE costituita presso il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, aveva disposto la ripresa in carico e trasferimento del richiedente RAGIONE_SOCIALEo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 lett. b) del Regolamento UE 604/2013 (RAGIONE_SOCIALE III). Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. L’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato non tempestivamente costituita per le amministrazioni intimate ha depositato istanza per la eventuale partecipazione alla discussione orale.
In data 14.2.2025 è stata emessa proposta di definizione anticipata sul rilievo che la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, è priva RAGIONE_SOCIALEa certificazione da parte del difensore RAGIONE_SOCIALEa data di rilascio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 ter , comma 6, d.gs.150/2011, disposizione questa del tutto analoga all’art. 35bis, tredicesimo comma d.lgs. 25/2008 (Cass. 28646/2022). Di conseguenza, nella proposta si rileva che il presente ricorso per cassazione è inammissibile (Cass. Sez.Un. n. 15177/2021), né tale originaria mancanza può essere sanata da un rilascio postumo, poiché detta attestazione deve intervenire contestualmente all’atto del conferimento RAGIONE_SOCIALEa procura, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria (Cass. 27232/2020), e si propone la definizione del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ.
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Il ricorrente ha chiesto la decisione deducendo che nel caso de quo detta certificazione è stata apposta in epigrafe al ricorso, laddove si dichiara espressamente, dalla riga 12 : ‘ in forza di procura speciale rilasciata in data 09.11.2024 in calce al presente ricorso e quindi in data successiva a quella del provvedimento impugnato, ed anteriore a quella RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso, perfetto
adempimento di quanto stabilito dall’art. 19 ter, comma 6, d.lgs.150/2011′ .
RITENUTO CHE
1. -Il ricorso è inammissibile per difetto di procura.
In materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data RAGIONE_SOCIALEa procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità RAGIONE_SOCIALEa firma del conferente. Tale principio trova applicazione anche nei procedimenti instaurati avverso i provvedimenti RAGIONE_SOCIALE‘Unità RAGIONE_SOCIALE, atteso che l’art. 3, comma 3 septies , del citato d.lgs., con riferimento alla procura speciale, ha la medesima formulazione del richiamato art. 35 bis, comma 13 ( si veda Cass. n. 24265 del 04/08/2022)
Di conseguenza i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, devono essere applicati anche ai procedimenti instaurati avverso i provvedimenti RAGIONE_SOCIALE‘Unità RAGIONE_SOCIALE, visto che l’art. 3, comma 3 septies, del d.lgs. n. 25 del 2008 ha, a proposito RAGIONE_SOCIALEa procura speciale per il ricorso per cassazione, la medesima formulazione del successivo art. 35 -bis, comma 13, del medesimo d.lgs. n. 25 del 2008, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di conformità a Costituzione (tra le tante: Cass. 21 marzo 2022, n. 9110; Cass. 17 marzo 2022, n. 8755; Cass. 6 ottobre 2021, n. 27188).
Inoltre, anche qualora la domanda riguardi la protezione speciale si applica l’art. 19 ter, comma 6, d.gs.150/2011, disposizione questa del tutto analoga all’art. 35bis, tredicesimo comma d.lgs. 25/2008 (Cass. 28646/2022).
2. -Quanto al resto, deve osservarsi che l’attuale quadro normativo sopra richiamato come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte impone una specifica autentica RAGIONE_SOCIALEa firma e RAGIONE_SOCIALEa data, sia pure senza formule sacramentali e non basta quindi che nella epigrafe del ricorso si affermi in quale data è stata rilasciata la procura. Il difensore pertanto non può limitarsi ad autenticare la sola firma del suo cliente ma deve anche certificare la veridicità RAGIONE_SOCIALEa data anche con un’unica sottoscrizione. Diversamente l’attestazione RAGIONE_SOCIALEa data di rilascio RAGIONE_SOCIALEa procura resta una semplice dichiarazione del cliente, il quale sottoscrive la procura, ma non una certificazione attribuibile, come invece richiede la norma, al difensore. Lo specifico onere imposto al difensore non ammette che la data RAGIONE_SOCIALEa procura risulti attestata da mezzi diversi dalla certificazione del difensore
3. -La procura in base alla quale è stato proposto il ricorso riporta invero la data del 12.11.2024 e così nel corpo del testo ma non vi è alcuna certificazione in ordine alla suddetta data di rilascio, poiché dopo la firma del ricorrente segue solo la dicitura ‘è autentica’ e la firma del difensore, il che certifica l’autenticità RAGIONE_SOCIALEa firma ma non la effettività RAGIONE_SOCIALEa data e segnatamente che la procura sia stata effettivamente rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato siccome previsto dall’art. 35 bis comma 13 Dlgs 25/2008.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione RAGIONE_SOCIALEa controparte
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 -bis, comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, come nel caso di specie, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 96 c.p.c., regola
che si applica anche nel caso di specie con esclusione del comma terzo dal momento che non vi è costituzione di controparte.
Il ricorrente deve quindi essere condannato al pagamento al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, di una somma pari ad euro 1.500,00
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, di una somma pari ad euro 1.500,00 ex art.96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 08/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME