Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11016 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11016 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26023-2020 proposto da:
NOME COGNOME NOME in qualità di eredi di NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5145/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/09/2020 R.G.N. 4761/2019;
Oggetto
OPPOSIZIONE
ESECUZIONE
R.G.N.26023/2020
Ud.11/03/2025 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con la sentenza n. 5145/2020 del 15/09/2020 il Tribunale di Roma, sezione lavoro, dichiarava l’insussistenza del diritto di NOME e NOME in qualità di eredi di NOME a procedere ad esecuzione forzata in forza della s entenza n. 5622/2011 con conseguente diritto dell’INPS alla restituzione delle somme già assegnate e condannava gli opposti al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME in qualità di eredi di NOME. L’INPS si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura e chied endo il rigetto dell’impugnazione.
La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ed in essa ha chiesto che il giudizio fosse rimesso al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ. perché l’INPS non avrebbe notificato l’opposizione esecutiva ai terzi pignorati con conseguente violazione del litisconsorzio necessario.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio dell’11/03/2025.
Considerato che :
In via preliminare occorre valutare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura sollevata dal controricorrente. Secondo l’INPS la procura conferita dai ricorrenti al difensore costituito sarebbe nulla perché non recherebbe alcun riferimento alla sentenza impugnata e perché descriverebbe attività tipiche dei giudizi di merito piuttosto che del giudizio di legittimità.
1.1. L’eccezione è infondata. Assumono rilievo i seguenti principi in relazione alla specialità della procura enunciati da
questa Corte negli ultimi anni: in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 365 c.p.c., è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (c.d. collocazione topografica) realizzata dall’avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l’atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all’attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso (Cass., sez. L., 27/03/2024, n. 8334); in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass. Sez. U. 19/01/2024, n. 2075); in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione
anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti (Cass., Sez. U, 09/12/2022, n. 36057); in tema di giudizio di legittimità, la nullità della procura speciale – rilasciata nella specie su atto congiunto al ricorso – è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito; mancanza della indicazione della data; mancanza della indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato; mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione (Cass sez. 2 , 18/07/2023, n. 20896).
1.2. Orbene, la procura speciale conferita dai ricorrenti è materialmente congiunta al ricorso, reca l’intestazione relativa al giudizio di cassazione, pur senza indicarne gli estremi, e le firme autografe dei ricorrenti sono autenticate dal difensore in calce alla procura e nel medesimo contesto così da consentire di ricondurre il conferimento dei poteri al giudizio di legittimità e al ricorso quale atto introduttivo di esso; la procura reca una descrizione dei poteri conferiti rispondente alle facoltà tipiche dei giudizi di merito ma tale circostanza, alla luce dei principi di diritto richiamati, non è di per sé idonea ad escludere la specialità di essa.
Nella memoria conclusiva la parte ricorrente ha sollecitato la cassazione della sentenza impugnata per violazione del litisconsorzio necessario. Si tratta, peraltro, di questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
2.1. Nel giudizio di opposizione all’esecuzione instaurato innanzi al Tribunale di Roma, l’INPS in qualità di opponente non