Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1123 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1123 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 32342/2019 R.G. proposto da:
INDIRIZZO o NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
CONCORDATO PREVENTIVO RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2999/2019 depositata il 17/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato :
L a Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza con cui il Tribunale di Verona ha dichiarato il difetto di legittimazione del Concordato preventivo a contraddire alla domanda dell’attrice di accertamento
dell’usucapione di un immobile sito in Villafranca, di cui il Concordato aveva chiesto lo sgombero assumendo che lo stesso fosse di proprietà della debitrice RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Venezia ha rilevato che l’appellante aveva prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, avendo iniziato un autonomo giudizio contro RAGIONE_SOCIALE
Per la cassazione della decisione d’appello la COGNOME ha proposto ricorso sulla base di due motivi.
Il Concordato preventivo ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità d el ricorso per carenza di procura speciale, che sarebbe stata rilasciata al fine del compimento di attività incompatibili con il giudizio di cassazione (‘anche nella fase di appello, di cassazione, di esecuzione, di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi’ );
La causa, in un primo tempo avviata per la trattazione dinanzi alla sesta sezione, è stata rimessa alla Seconda sezione su istanza del controricorrente per la valutazione dell’istanza di riunione con la causa n. 5532 del 2020.
La causa, dapprima avviata per la trattazione camerale, è stata poi rimessa alla pubblica udienza.
In prossimità della detta udienza, il controricorrente ha depositato memoria, deducendo l’esistenza di un sopravvenuto accordo interpartes , che avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, tuttavia insistendo per la regolazione delle spese di lite in ragione della soccombenza virtuale della ricorrente.
Rileva il Procuratore Generale nelle proprie conclusioni scritte che, ai fini della soluzione della questione dell’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti, a suo tempo evidenziata dal relatore, appare opportuno attendere la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte a cui la questione è stata rimessa con le ordinanze interlocutorie Cass. civ. Sez. III n° 6946 e 6947 del 2 marzo 2022.
Il collegio condivide il rilievo del Procuratore Generale, aggiungendo che l’esigenza dal medesimo segnalata sussiste, a prescindere dalla verifica se l’accordo prodotto dal controricorrente con la memoria abbia realmente determinato la cessazione della materia del contendere. È decisiva la circostanza che la istanza di cessazione della materia del contendere è accompagnata dalla richiesta di regolazione delle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Si giustifica quindi il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite a seguito delle rimessioni di cui sopra.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni oggetto delle rimessioni di cui in premessa Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda