Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4604 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4604 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29022/2021 R.G. proposto da COGNOME ASSUNTA, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME del foro di Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege da ll’RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente –
avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli n. 1565/2021 depositato il 3 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21
settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che :
con ricorso ex art. 3 legge 89/2001, depositato in data 29 settembre 2020 presso la Corte di appello di Napoli, NOME COGNOME chiedeva il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata del la procedura concorsuale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli del 04.08.2004 R.G. n. 357, presentata domanda di ammissione al passivo il 01.12.2005 in qualità di creditrice privilegiata, procedura ancora non definita al momento RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione;
con decreto del 7 ottobre 2020, il Consigliere delegato RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso e condannava il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennità di euro 3.000,00, oltre ad accessori e alle spese; – d ecidendo sull’opposizione ex art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALE stessa legge n. 89/2001 formulata avverso il citato decreto dalla medesima ricorrente in relazione alla non adeguata quantificazione del danno non patrimoniale riconosciuto con riferimento ai parametri RAGIONE_SOCIALE CEDU, il RAGIONE_SOCIALE, contumace il RAGIONE_SOCIALE, con decreto n. 1565 del 2021, respingeva l’opposizione .
Più specificamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte RAGIONE_SOCIALE riteneva non illegittimo costituzionalmente la riduzione dell’indennizzo sino al 40%, tenuto conto nel caso concreto RAGIONE_SOCIALE ‘posta in gioco’ e delle scarse percentuali di realizzo dei crediti ammessi allo stato passivo, né erano dovuti gli interessi legali a fare data dalla domanda per essere stato l’indennizzo liquidato all’attualità;
avverso il menzionato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo relativo al mancato computo degli interessi legali sull’indennizzo liquidato, la COGNOME, cui ha resistito il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che :
-va preliminarmente valutata l’ammissibilità del ricorso.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui il rilascio RAGIONE_SOCIALE procura al difensore costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE valida instaurazione del rapporto processuale, ragione per la quale è stato affermato che l’esistenza o meno del mandato dev’essere fatto oggetto RAGIONE_SOCIALE verifica giudiziale ufficiosa prevista dall’art. 182 c.p.c., anche a prescindere dalla contestazione o dall’acquiescenza RAGIONE_SOCIALE controparte in merito alla sua validità (Cass. n. 5 settembre 2005 n. 17765; Cass. 27 giugno 2007 n. 14843; Cass. 3 maggio 2016 n. 8723).
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito
albo, munito di procura speciale (art. 365 c.p.c.), e la procura speciale, oltre a poter essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, può essere apposta in calce o a margine del ricorso o del controricorso (art. 83 c.p.c.). Questa Corte ha affermato che nel giudizio di Cassazione, la procura speciale, solo genericamente richiamata, ma non trascritta nel ricorso, ed apposta in calce alla copia notificata del provvedimento impugnato, senza indicazione RAGIONE_SOCIALE data, in quanto non contenuta in uno degli atti tassativamente indicati dall’art. 83 c.p.c., comma 3, è invalida, indipendentemente dalla prova del suo anteriore rilascio (Cass. 5 settembre 2005 n. 17765; vedi anche Cass. Sez. Un. 5 luglio 2004 n. 12265).
Ciò posto, nella specie non risulta che la ricorrente abbia depositato la procura speciale rilasciata al difensore, come prescritto dall’art. 83 c.p.c. e art. 369 c.p.c. n. 3.
La ricorrente, sebbene dichiari in ricorso di essere difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, ” come da procura speciale rilasciata a margine del presente atto “, non risulta poi però averla realmente apposta né a margine del ricorso né in calce e neppure su foglio separato ma materialmente congiunto al medesimo ricorso, come contrassegnato e come reperibile fra gli altri atti e documenti di causa, e come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 369 c.p.c. n. 3 e art. 366 c.p.c. n. 6 (cfr. Cass. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. 17 luglio 2008 n. 19766; Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2008 n. 28547; Cass. 11 febbraio 2010 n.
8025; Cass. 7 febbraio 2011 n. 2966; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011 n. 22726).
Infatti, in base al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5 deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, che rechi un’indicazione generica RAGIONE_SOCIALE procura speciale rilasciata, senza che la stessa sia in atti, non essendo possibile alla controparte, in tal caso, di verificare che la procura sia stata rilasciata anteriormente (o contemporaneamente) alla notificazione del ricorso per cassazione, come richiesto dall’art. 365 c.p.c. (Cass. n. 10446 del 2000; Cass. 26835 del 2011).
Ciò rende il ricorso inammissibile per vizio inerente alla procura con logico assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del presente giudizio vanno liquidate come da dispositivo e poste a carico dei difensori con vincolo solidale (cfr. tra le tante Sez. 6 -3, Ordinanza n. 34638 del 16/11/2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14474 del 28/05/2019; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13055 del 25/05/2018; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27530 del 20/11/2017; Sez. U, Sentenza n. 10706 del 10/05/2006).
P . Q . M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna in solido gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME alla refusione, in favore del RAGIONE_SOCIALE, dei compensi del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 1.300,00, oltre a spese prenotate a debito.
Roma, 21 settembre 2023. Il Presidente
NOME COGNOME