Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2479 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2479 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25837/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ‘ex lege’ in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonché
COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO RAGIONE_SOCIALE FIRENZE;
-intimata- avverso il DECRETO del TRIBUNALE FIRENZE n. cronol. 5456/2019 del 30/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
–COGNOME NOME ha impugnato per cassazione, sulla base di due motivi, il decreto del Tribunale di Firenze, con cui era stata rigettata l’opposizione avverso il provvedimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale;
-il RAGIONE_SOCIALE ha resistito controricorso;
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
-con ordinanza interlocutoria del 29.9.2021, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata in via incidentale, con ordinanza del 23 giugno 2021, dalla III Sezione Civile di questa Corte con riferimento all’art. 35 bis, comma 13, sesto periodo, del D. Lgs 28 gennaio 2008, n.25;
Ritenuto che:
-il ricorso è inammissibile perché non contiene la certificazione RAGIONE_SOCIALE data di rilascio RAGIONE_SOCIALE procura rilasciata da COGNOME NOME al difensore AVV_NOTAIO;
-l’art. 35 bis, comma 13, sesto periodo del D. Lgs 28 gennaio 2008, n.25 prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore RAGIONE_SOCIALE procura medesima”;
-come affermato dalle Sezioni Unite con sentenza del 1° giugno 2021, n. 15177, tale norma richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio RAGIONE_SOCIALE procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il
requisito RAGIONE_SOCIALE posteriorità RAGIONE_SOCIALE data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione RAGIONE_SOCIALE data di rilascio RAGIONE_SOCIALE procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione RAGIONE_SOCIALE data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data RAGIONE_SOCIALE procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità RAGIONE_SOCIALE firma del conferente;
-la norma così interpretata non può considerarsi in contrasto: 1) con la disciplina unionale, in relazione al principio di equivalenza e di effettività, considerato che non vi è alcuna materia regolata dal diritto interno, omogenea a quella RAGIONE_SOCIALE protezione internazionale e RAGIONE_SOCIALE‘asilo, che goda di una tutela maggiormente protettiva con riguardo alla proposizione del ricorso per cassazione, e che il principio di effettività deve ritenersi limitato al giudizio di primo grado; 2) con l’art. 6 CEDU, nella parte in cui riconosce il diritto all’accesso alla RAGIONE_SOCIALE, valutato anche in combinato disposto con l’art. 14 che stabilisce il divieto di non discriminazione, poiché la norma persegue l’interesse ad un corretto e leale esercizio RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia, anche in relazione alle ripercussioni sul complessivo funzionamento RAGIONE_SOCIALE giurisdizione ordinaria di ultima istanza, interessi che il legislatore può legittimamente valorizzare, senza violare il principio di non discriminazione, poiché la norma riguarda solo coloro che, trovandosi in una posizione di incerto collegamento con il territorio nazionale, costituiscono un gruppo nettamente distinto rispetto a quello che ha invece con il nostro paese una stabile relazione territoriale; 3) con
gli artt. 3 e 24 Cost., quanto al principio di eguaglianza ed al diritto di difesa, considerato che la specifica regola processuale non ha come giustificazione la condizione di richiedente protezione internazionale, quanto, piuttosto, la specificità del ricorso per cassazione rispetto alle materie disciplinate dal d. lgs. n. 25 del 2008 in relazione alle quali il legislatore ordinario ha un’ampia discrezionalità, maggiormente accentuata nella disciplina degli istituti processuali dove vi è l’esigenza RAGIONE_SOCIALE celere definizione RAGIONE_SOCIALEe decisioni;
-la Corte Costituzionale, con sentenza n. 13 del 2022, ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 bis, comma 13, sesto periodo del D. Lgs 28 gennaio 2008, n.25, censurato per violazione degli artt.3,10, 24, 111 e 117, comma 1, Cost, quest’ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, par. 11, RAGIONE_SOCIALE direttiva 2013/32/UE, agli artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE, nonché agli artt. 6, 13 e 14 CEDU, nella parte in cui prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita dallo straniero richiedente asilo, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla notificazione del decreto impugnato, onerando il difensore di certificare la data del rilascio RAGIONE_SOCIALE procura, oltre l’autografia RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE stessa. Secondo il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, si tratta di un onere (quello RAGIONE_SOCIALE certificazione anche RAGIONE_SOCIALE data RAGIONE_SOCIALE procura) che è strumentale al rispetto RAGIONE_SOCIALE generale regola processuale di necessaria posteriorità RAGIONE_SOCIALE procura speciale e che si iscrive, come prescrizione questa sì speciale, ma non irragionevole, nel più ampio obbligo di lealtà del difensore. L’onere, poi, non è tale da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività processuale. Il rafforzamento
indiretto RAGIONE_SOCIALE‘osservanza di una regola processuale, in sé non posta in discussione (quella RAGIONE_SOCIALE necessaria posteriorità RAGIONE_SOCIALE procura speciale), non restringe gli spazi di tutela giurisdizionale, né ridonda in un adempimento solo formale che possa inficiare la garanzia del giusto processo, stante la finalità non irragionevole perseguita dalla norma. Infine, non è ravvisabile il contrasto con i parametri interposti, europei e convenzionali, atteso che le tutele assicurate dal diritto europeo non risultano più estese di quelle RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento nazionale (sentt. nn. 44, 121 del 2016, 199, 269 del 2017, 271 del 2019, 58, 80 del 2020, 182 del 2021);
-nel caso di specie, la procura speciale autenticata dal difensore risulta rilasciata su foglio separato allegato materialmente al ricorso e reca la data RAGIONE_SOCIALE sua redazione (26.8.2019) ma non indica il provvedimento impugnato, né contiene la certificazione RAGIONE_SOCIALE data di rilascio RAGIONE_SOCIALE procura rilasciata da COGNOME NOME al difensore AVV_NOTAIO;
-Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
-Alla soccombenza del ricorrente consegue la sua condanna al pagamento dei compensi in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, liquidati nei sensi di cui in dispositivo;
-la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio in favore di un’Amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso RAGIONE_SOCIALEe somme prenotate a debito (Cass. n. 22014 del 2018; già, in questi termini, Cass. n. 5859 del 2002).
-Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto (essendo stata respinta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio formulata dal NOME RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , dei compensi del presente giudizio, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda