Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23994 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23994 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/08/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 13676/2024
promosso da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME di procura speciale in atti;
, in virtù
ricorrente
contro
M INISTERO DELL’INTERNO , Unità Dublino -Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, in persona del Ministro pro tempore ;
intimato avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. cronol. 2773/2024 del 16/05/2024, comunicato il 17/05/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Cons. NOME COGNOME
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Unità Dublino del Ministero dell’Interno, in data 06/12/2022, adottava il provvedimento prot. IT-542743-A/AN0006987/06CW8Y7 nei confronti del ricorrente, cittadino del Pakistan, che aveva presentato domanda di protezione internazionale, disponendone il trasferimento in Austria, dove il
cittadino straniero risultava avere già presentato domanda internazionale, avendo l’autorità austriaca accettato la ripresa in carico, ai sensi dell’art. 18, paragrafo 1, lett. d), Reg. (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino III).
Lo straniero proponeva impugnazione davanti al Tribunale di Ancona avverso l’ordine di trasferimento .
Costituitosi il Ministero, il Tribunale respingeva il ricorso.
Avverso la suddetta pronuncia il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Il Ministero non si è difeso con controricorso.
Il 06/08/2024 il Consigliere delegato della Prima Sezione Civile ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il 03/09/2024, il ricorrente ha presentato istanza di decisione ai sensi dell’art. 380 bis , comma 2, c.p.c., corredata da nuova procura speciale, contenente anche argomentazioni difensive.
È stata fissata adunanza in camera di consiglio per l’esame del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che, come sopra evidenziato, il Consigliere delegato della Prima Sezione Civile ha formulato la proposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nei seguenti termini: «Ritenuto che, essendo la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio, ai sensi dell’art. 3, comma 3-septies, terzo periodo, d.lgs. 25/2008 (disposizione questa di tenore analogo all’art.35 bis, tredicesimo comma, del decreto legislativo citato), il presente ricorso per cassazione è inammissibile (Cass. Sez. Un. n. 15177/2021; Cass.9110/2022; Cass. 24265/2022), né tale originaria mancanza può essere sanata da un rilascio postumo, poiché detta attestazione deve intervenire contestualmente all’atto del conferimento della procura, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria (Cass. 27232/2020); propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.»
Nel depositare la richiesta di decisione, munita di una nuova procura speciale, il ricorrente ha dedotto che le disposizioni dell ‘art. 3, comma 3 septies , terzo periodo, e dell’ art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, non prevedono alcuna specifica formalità per rendere la certificazione e/o l’attestazione relative alla data di rilascio della procura, evidenziando, in particolare, che non prescrivono che essa debba essere portata da apposita dichiarazione, aggiunta e/o separata, da ritenersi quindi insita e portata dalla sottoscrizione per autentica da parte del difensore nominato, così come per la certificazione dell’autografia prevista dalla norma del co dice di rito ordinaria.
Ad opinione della parte, le diposizioni della legge speciale prevedono che la certificazione del difensore si estende anche alla data di rilascio della procura, senza stabilire ulteriori formalità aggiuntive a carico d i quest’ultimo , sicché la procura originariamente versata in atti, ove è indicata la data di rilascio (successiva alla comunicazione del decreto impugnato), doveva ritenersi valida.
Secondo il cittadino straniero, ogni diversa interpretazione comporrebbe un’illegittima disparità di trattamento, favorendo un soluzione formalistica , in contrasto con il principio di conservazione degli atti del processo, di cui all’art. 159 c.p.c., impedendo, perciò, alla procura di svolgere i suoi effetti, con conseguente pregiudizio del diritto alla difesa del richiedente asilo, la cui centralità è riconosciuta sia dall’art. 24 Cost. e art . 6 CEDU, posto che per sua natura il processo deve tendere ad una decisione di merito, risiedendo in ciò l’essenza del rendere giustizia, e limitando perciò ai casi più gravi i rilievi procedurali impeditivi al raggiungimento di una pronuncia di merito (cfr. Corte EDU, sentenza del 28/10/2021, Succi vs, Italia).
Nella memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c., il ricorrente ha richiamato gli argomenti già illustrati con la richiesta di decisione.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Com’è noto, l’art. 3, comma 3 septies , nel disciplinare il procedimento riguardante il ricorso contro le decisioni d ell’ Unità Dublino, statuisce, in riferimento all’impugnazione per cassazione della decisione del Tribunale, quanto segue: « … La procura alle liti per la proposizione del ricorso per
cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima … »
Negli stessi identici termini, l’art. 35 bis , comma 13, d.lgs. cit., con riferimento all’ impugnazione per cassazione della decisione del Tribunale relativa al ricorso contro il provvedimento della Commissione Territoriale in ordine alla domanda di protezione internazionale, prevede quanto segue: « …La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo fav ore della procura medesima… »
3.2. Questa Corte è consolidata nel ritenere che quest’ultima disposizione richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale ex artt. 83 e 365 c.p.c., la posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, che deve essere opportunamente certificata dal difensore, prevedendo anche una specifica ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione, nel caso in cui tale certificazione non ci sia.
La procura speciale deve, in sintesi, contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente.
Tale interpretazione è conforme alla lettera della legge che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, prevede espressamente il compimento di una ulteriore attività di certificazione da parte del difensore ( « … a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima… » ).
3.3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato tale lettura della norma (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 15177 del 01/06/2021; conf. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6631 del 01/03/2022 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19749 del 11/07/2023).
Anche la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35 bis , comma 13, d.lgs. cit., sollevate con riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, comma 1, Cost., agli artt. 46, 18 e 19 par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dalla Terza Sezione civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 17970 del 23/06/2021 (Corte cost., Sentenza n. 13 del 20/01/2022).
3.4. Alle stesse conclusioni deve giungersi guardando alla procura speciale per proporre ricorso per cassazione nel procedimento in esame, in presenza di una identica formulazione della norma, inserita, peraltro, nello stesso testo normativo.
3.5. Nel caso di specie, la procura speciale al difensore, in calce al ricorso, indica la data di rilascio, ma non contiene alcuna certificazione della stessa, recando soltanto l’autenticazione della firma, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La pronuncia si pone in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, la quale, in una recente decisione, ha escluso che potesse configurarsi una violazione dell’art. 6 paragrafo 1, CEDU, per eccessivo formalismo, nell’ipotesi in cui la Corte di cassazione aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso in assenza del deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata nel termine indicato dall’art. 369, comma 1, c.p.c. (cfr. Corte EDU, Sezione Prima, Sentenza del 23/05/2024, COGNOME e altri c. Italia, ove è stata dichiarata la violazione dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU in relazione ad altre ipotesi).
La menzionata Corte ha affermato, tra l’altro, che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione, che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, può essere ammesso che le procedure seguite dalla Suprema Corte siano più formali, ove le parti sono rappresentate da avvocati specializzati iscritti all’ Albo di giurisdizioni superiori, tenuto anche conto che la statuizione del giudice di legittimità segue un precedente fase di merito a contraddittorio pieno.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, essendo il Ministero rimasto intimato.
Ai sensi dell’art. 380 bis , comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 c.p.c.
Secondo questa Corte, la novità normativa – introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149 del 2022, a decorrere dal 18/10/2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, d.lgs. cit., contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte costituita (art. 96, comma 3, c.p.c.) e di una ulteriore somma di de naro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96, comma 4, c.p.c.).
Risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale, tant’è che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione -in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°.1.2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale, l’istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo)» (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass., Sez. U, Sentenza n. 28540 del 13/10/2023; conf. Sez. 2, Ordinanza n. 11346 del 29/04/2024).
Di siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi, non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione
in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 36069 del 27/12/2023).
Nondimeno, nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale, essendo evidente la complessiva conferma della proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’i nammissibilità del ricorso.
Il ricorrente deve quindi essere condannata al pagamento ex art. 96, comma 4, c.p.c., in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 1.000,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 1.000,00 ex art.96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello d ovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della