Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17436 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17436 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10477-2024 proposto da:
COGNOME nella sua dichiarata qualità di ‘ procuratore speciale della Ditta RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 1677/2024 del TRIBUNALE DI SALERNO, depositato il 25/3/2024;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 16/5/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l ‘ opposizione proposta da NOME nei confronti dello
stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE
1.2. NOME COGNOME nella sua dichiarata qualità di ‘ procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE , con ricorso notificato 24/4/2024, ha chiesto la cassazione del decreto.
1.3. Il Fallimento ha resistito con controricorso e depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorso è inammissibile. La legittimazione all ‘ impugnazione (fatta eccezione per l ‘ opposizione di terzo) spetta, invero, esclusivamente a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata e nei cui confronti la sentenza risulti emessa, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali (in tal senso, in generale, Cass. n. 17765 del 2016; Cass. n. 13584 del 2017; Cass. n. 5520 del 2017; Cass. n. 17234 del 2014; Cass. n. 20789 del 2014; Cass. n. 16100 del 2006).
2.2. Il ricorso per cassazione proposto da un soggetto diverso da chi risulti dalla sentenza impugnata quale parte soccombente è, quindi, inammissibile.
2.3. Nel caso di specie, il decreto impugnato è stato pronunciato nei confronti di COGNOME mentre il ricorso è stato proposto, nella sua dichiarata qualità di ‘ procuratore speciale della Ditta Dentice COGNOME ‘, da NOME COGNOME senza, tuttavia, che quest ‘ ultimo abbia documentato l’atto di conferimento in suo favore della rappresentanza processuale e, dunque, della legittimazione ad impugnare un decreto pronunciato nei confronti del primo.
2.4. Ed è, invece, noto che, in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite (non ricorrente, evidentemente, nel caso di specie) del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo (Cass. SU n. 24179 del 2009; Cass. n. 16274 del 2015; Cass. n. 5925 del 2019).
2.5. Il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto, invero, soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale (come ha preteso di fare il ricorrente), deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell’art. 372 c.p.c., i documen ti che giustificano la sua qualità: in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione (Cass. n. 4924 del 2017).
2.6. Né tale procura può essere rinvenuta nel timbro apposto in calce al documento contenente la procura ad litem ,
che, per come depositato in giudizio, reca l’espressione ‘ Per procura ‘ , l’annotazione ‘ Ditta COGNOME ‘ e una sigla per sottoscrizione: se non altro perché, in difetto di altra sottoscrizione, la stessa dev’essere intesa come quella autenticata dal difensore, come può desumersi dall’annotazione ‘ E’ vera ed autentica ‘ apposta nella parte superiore e dalla sottoscrizione dell’Avvocato NOME COGNOME e, dunque, direttamente imputabile al ricorrente, e cioè NOME COGNOME
2.7. Del resto, se così non fosse, e dovesse, dunque, ritenersi che tale sottoscrizione sia in realtà imputabile a NOME COGNOME e l’atto da interpretare come la procura sostanziale dallo stesso conferita a NOME COGNOME finirebbe, allora, per mancare la sottoscrizione di quest’ultimo, quale rappresentante della parte sostanziale, in calce alla procura difensiva rilasciata all’Avvocato NOME COGNOME e il ricorso per cassazione sarebbe egualmente inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al Fallimento le spese del giudizio, che liquida in €. 9.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma
17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima