Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28570 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28570 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 5590/2020 proposto da:
NOME COGNOME, quale titolare della RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME Pec:
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, pec:
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1655/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 28/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/06/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che
la società RAGIONE_SOCIALE con ricorso del 23/10/2018 convenne in giudizio la NOME RAGIONE_SOCIALE, azienda agricola di proprietà della signora NOME, per ottenere la risoluzione del contratto di affitto agrario stipulato con la convenuta per il mancato pagamento, da parte della stessa, dei canoni mensili relativi ad un immobile sito in Montegranaro; la società convenuta non si costituì tempestivamente cosi decadendo dal diritto di formulare istanze istruttorie, propose richiesta di remissione in termini per proporre elementi di prova, e, a seguito del rigetto di tale istanza, il Tribunale accolse la domanda dell’attrice ordinando alla società RAGIONE_SOCIALE il rilascio del fondo e condannandola al pagamento dei canoni scaduti, oltre che alle spese del grado; a seguito di appello della soccombente la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza pubblicata in data 28/11/2019, respinta la reiterata istanza di rimessione in termini, ha rigettato l’appello condannando l’appellante alle spese del grado;
avverso la sentenza NOME COGNOME, quale titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;
la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Considerato che
Va pregiudizialmente esaminata l’eccezion , sollevata dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per inesistenza o nullità della procura speciale conferita dalla ricorrente al suo difensore;
l’eccezione è fondata;
emerge ex actis che l ‘odierna r icorrente, in qualità di titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, ha conferito procura al legale NOME di
NOME del foro di Fermo ‘giusta delega agli atti del procedimento ed inserito in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado’.
Nella predetta delega, dopo il conferimento della procura al legale per la costituzione nel giudizio davanti al Tribunale di Fermo sezione specializzata agraria si aggiunge ‘e di conseguenza in qualsiasi stato e grado del giudizio, nella fase di esecuzione in qualsiasi forma prevista dal codice di procedura civile ed opposizione agli atti esecutivi nonché dinanzi alla Corte di Cassazione per la quale viene rilasciata specifica procura speciale’;
orbene, siffatta procura è nulla, non essendo conforme a quanto prescritto all’art. 365 c.p.c. , ove si prevede che la procura per proporre ricorso per cassazione deve essere rilasciata, a pena di inammissibilità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e contemporaneamente alla sottoscrizione del ricorso, laddove nella specie essa non contiene alcun riferimento alla sentenza odiernamente impugnata, essendo stata rilasciata all’atto di costituzione nel giudizio di primo grado, e per tutti i gradi successivi, ivi compreso quello di legittimità;
risulta pertanto violato l’art. 365 c.p.c. , come costantemente interpretato da questa Corte nel senso che ‘Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo, richiesta dall’articolo 365 cod. proc. civ., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura
speciale’ (Cass., 3, n. 929 del 24/1/2012; Cass., 2, n. 15338 del 13/9/2012; Cass., L, n. 17317 del 19/8/2020);
ne consegue l ‘ inammissibilità del ricorso per nullità della procura rilasciata nella specie al difensore;
l’attività del difensore senza procura, se non può riverberare alcun effetto nella sfera giuridica della parte, resta tuttavia attività processuale di cui il legale esclusivamente assume la responsabilità, anche in ordine alle spese ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 cod. proc. civ. (Cass., 1, n. 13069 del 9/9/2002, Cass., 3, n. 1115 del 24/1/2002, Cass., U, n. 10706 del 10/5/2006, Cass., L, n. 11551 del 4/6/2015; Cass., 6-3, n. 58 del 7/1/2016, 6-1, n. 27530 del 20/11/2017, Cass., 3, n. 13055 del 25/5/2018, Cass., 6-3, 14474 del 28/5/2019, Cass., 6-3, n. 34638 del 16/11/2021);
conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME va condannato a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo;
trattandosi di ipotesi di nullità, e non già di inesistenza, della procura va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a carico della parte ricorrente, e non del difensore ( cfr. Cass., Sez. Un., 1°/6/2021, n. 15177 ).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200, di cui euro 3.00,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge in
favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto;
così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione