Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 306 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 306 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 9044-2022 proposto da:
YAKOP ADAMS CODICE_FISCALE, domiciliato presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA P_IVA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto di cui al procedimento n. RG 12004/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 22/02/2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata RAGIONE_SOCIALE‘ 11/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
CONSIDERATO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma del 22/2/2022 che ha disposto la cancellazione RAGIONE_SOCIALEa causa e l’estinzione del giudizio.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il motivo di impugnazione viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt 309 e 181 cpc in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc
In via pregiudiziale di rito, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 -bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, introdotto dal d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 ed applicabile ai procedimenti, come quello in esame, introdotti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (cfr. menzionato d.l., art. 21, comma 1).
2.1 Al riguardo le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Cassazione con la pronuncia nr. 15177/2021 hanno affermato che « L’art. 35 bis cit. nella parte in cui prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del
ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore RAGIONE_SOCIALEa procura medesima’ , ha previsto una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione RAGIONE_SOCIALEa data di rilascio RAGIONE_SOCIALEa procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data RAGIONE_SOCIALEa procura successiva alla comunicazione che l’autenticità RAGIONE_SOCIALEa firma del conferente ».
2.2. La Corte Costituzionale , con l’ordinanza nr. 13/2022, ha d’altro canto rigettato la questione, sollevata da questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 35- bis, comma 13, d. lgs. 25/2008, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46, 5 11, e con gli artt. 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti UE, 18 e 19, 5 2 RAGIONE_SOCIALEa medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 RAGIONE_SOCIALEa CEDU.
3.3 Nella specie la procura speciale conferita dal ricorrente all’AVV_NOTAIO allegata al ricorso per cassazione su foglio congiunto, benché dettagliata nel contenuto (con indicazione del n.r. e RAGIONE_SOCIALEa data del provvedimento di rigetto adottato dalla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma contro il quale si intendeva proporre ricorso per cassazione), e pur indicando una data di rilascio (23.3.2022) successiva a quella di pubblicazione del decreto impugnato, non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la procura è stata conferita in data successiva alla comunicazione di detto
provvedimento, recando unicamente l’autenticazione RAGIONE_SOCIALEa firma del conferente con la dicitura “È autentica”.
Il ricorso, in applicazione del riportato principio, va dunque dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo il Ministero svolto difese.
PQM
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE’11 novembre 2022